Canoni locazione: forma dell'opposizione al decreto ingiuntivo

Rito locatizio: la forma dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo è stettamente legata al rito utilizzato nella procedura monitoria. Cassazione Sent. n. 10143/16

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Canoni locazione: forma dell'opposizione al decreto ingiuntivo

La Corte di Cassazione civile, con Sentenza n. 10143 del 18 maggio 2016 torna a rissumere in via definitiva le regole che riguardano la forma che deve avere l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nei riti che prevedono l'introduzione della causa con ricorso anziché citazione. Nel caso di specie trattavasi di rito locatizio essendo il decreto ingiuntivo stato emesso per il recupero di canoni di locazione non corrisposti.

La scelta della forma dell'atto di opposizione a d. ing. non è sempre di immediata evidenza poiché il procedimento monitorio inizia sempre e soltanto con la forma del ricorso. E' l'atto di opposizione che dovrà essere predisposto sotto forma di ricorso o di citazione a seconda del rito utilizzato. Utilizzato, e questo va sottolineato, dalla proceduta monitoria anche se in modo errato.

Nel caso affrontato dalla S.C. il ricorso era stato ottenuto per il recupero di canoni di locazione non corrisposti - e quindi rito locatizio - ma parte opponente aveva contestato in toto l'esistenza stessa di un contratto di locazione; da ciò la convinzione che l'atto di opposizione dovesse essere effettuato con citazione contestandosi nell'opposizione anche la regolarità procedurale - l'utilizzo del rito - da parte dell'ingiungente.

La regola da seguirsi, tuttavia, rimane quella appena enunciata. Scrive, infatti, la S.C. "La proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo emesso per canoni locativi, rimane pertanto regolata, quanto alla individuazione del rito applicabile, dal principio di apparenza del provvedimento richiesto ed ottenuto dal creditore monitorio, anche nel caso in cui l'opponente intenda contestare la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio dall'opposto".

La opposizione andava, quindi, proposta nella forma del ricorso ex art. 415 c.p.c., anche ai fini del calcolo dei termini di opposizione. Il momento di apertura della fase di opposizione è, in questo caso, quindi, il momento del deposito del ricorso - in opposizione - in cancelleria.

La giurisprudenza da sempre si è soffermata sulla necessaria sanatoria di una eventuale errata forma dell'atto qualora ne vengano rispettati i termini di legge.

Quindi, scrive la Corte

"se il giudizio deve proporsi con atto di citazione ad udienza fissa, qualora la parte abbia introdotto il corrispondente giudizio con ricorso, la sanatoria del vizio procedurale - operante quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all'art. 156 c.p.c. - sussiste alla condizione che il ricorso "venga notificato" nel termine di legge (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 21675 del 23/09/2013 - con riferimento al procedimento monitorio per ingiunzione in alternativa a quello speciale di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 28, 29 e 30 -; id. Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014 - con riferimento ad appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 -) se invece il giudizio deve essere proposto con ricorso da depositare in Cancelleria, l'erronea introduzione del giudizio con atto di citazione è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12990 del 27/05/2010 - con riferimento all'appello da proporsi ai sensi degli artt. 433 e 434 c.p.c. -; id. Sez. U, Sentenza n. 22848 del 08/10/2013 - con riferimento all'appello avverso la sentenza resa ex art. 308 c.p.c., comma 2 -; id. Sez. 3, Sentenza n. 10643 de/ 15/05/2014; id. Sez. L, Sentenza n. 14401 del 10/07/2015)".

 

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 10143 del 18/05/2016:
 

Svolgimento del processo

Decidendo sull'appello proposto da E.F. avverso la decisione del Tribunale di Lecce n. 1300/1999 che aveva accolto la opposizione proposta dal conduttore B.C. - in proprio e quale socio accomandatario di S. L. s.a.s. - nei confronti del decreto ingiuntivo emesso in data 7.6.2007 dal medesimo Tribunale con il quale veniva ingiunto il pagamento di canoni locativi scaduti, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza 5.2.2013 n. 820, accoglieva la impugnazione ed in riforma della decisione di primo grado dichiarava inammissibile la opposizione proposta dal B., confermando il decreto opposto, in quanto l'atto di opposizione, notificato il 26.9.2007, risultava iscritto a ruolo mediante deposito in Cancelleria soltanto il successivo 28.9.2007, dunque oltre il termine perentorio di gg. 40 prescritto dall'art. 641 c.p.c., comma 1. La parte soccombente era in conseguenza condannata alla rifusione delle spese relative al doppio grado di giudizio.

La sentenza di appello, notificata in data 2.5.2013, è stata ritualmente impugnata per cassazione da B.C. che ha dedotto vizi processuali e vizi di motivazione.

Ha resistito con controricorso la parte intimata.

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