Nuova procedura per l'azione di risarcimento per concorrenza, avanti il Tribunale per le imprese

Nuove norme in materia di azioni di risarcimento danno per concorrenza, cartelli e posizione dominante. In G.U. il Decreto Legislativo n° 3 del 19/01/2017

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Nuova procedura per l'azione di risarcimento per concorrenza, avanti il Tribunale per le imprese

Era il 26 novembre 2014 quando fu firmata la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle azioni per il risarcimento del danno da violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea.

Nel gennaio 2017 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.15 del 19/01/2017 il Decreto Legislativo di recepimento in Italia di tale direttiva. Si tratta del Decreto Legislativo n° 3 del 19 gennaio 2017, titolato "Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo  e  del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa  a  determinate  norme  che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale  per  violazioni  delle  disposizioni  del  diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea".
Lo scopo è quello di regolamentare il diritto al risarcimento del danno che sia conseguente alla violazione di norme antitrust, gli abusi di posizione dominante e intese restrittive della concorrenza. In una modalità condivisa in tutta l'Unione Europea.

Entrano nel nostro ordinamento, conseguentemente, procedure e modalità istruttorie atipiche, impulsi istruttori non di parte ma di iniziativa del magistrato (" il giudice puo' ordinare alle parti o al terzo l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilita' a norma delle disposizioni del presente capo"), modalità speciali di valutazione della documentazione che può essere in parte secretata sia sotto un profilo oggettivo (oscuramenti e cancellazioni parziali) che sotto il profilo soggettivo (autorizzazione a poche persone o al solo CTU di visionare determinati documenti: " ... la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove ...").

Il magistrato potrà richiedere documentazione acquisita all'Autorità Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato): "Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza quando ne' le parti ne' i terzi sono ragionevolmente in grado di fornire tale prova", art. 4.
Tuttavia, le prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza potranno avere delle limitazioni di utilizzo.

Severe sanzioni per le parti o i terzi che non rispettino l'ordine di esibizione: Infatti l'art. 6 prescrive che " ... il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende", salvo che il fatto non costituisca reato.

La prescrizione. Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Ed il termine non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di una serie di elementi specificatamente descritti.
Del resto la prescrizione rimane sospesa quando l'autorita' garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria

Una pecuiliare novità riguarda la responsabilità in solido (art. 9), posta in deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del codice civile. Si tratta, anche qui, di una previsione complessa e articolata, in taluni passaggi anche difficile da comprendere. E citiamo:

"Art. 9 Responsabilita' in solido
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del codice civile, fatto salvo il diritto al pieno risarcimento del danno di cui all'articolo 1, comma 2, la piccola o media impresa (PMI), come definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che viola il diritto della concorrenza e' responsabile in solido solo nei confronti dei propri acquirenti diretti ed indiretti quando la sua quota nel mercato rilevante e' rimasta inferiore al cinque per cento per il tempo in cui si e' protratta la violazione del diritto della concorrenza e quando l'applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilita' solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidita' economica e la totale perdita di valore delle sue attivita'. La PMI e' responsabile in solido anche nei confronti di soggetti danneggiati diversi da quelli di cui al periodo precedente solo quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.
2. La deroga di cui al comma 1, primo periodo, non si applica quando la PMI ha svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza o costretto altre imprese a parteciparvi ovvero quando risulta accertato che la PMI ha commesso in precedenza una violazione del diritto della concorrenza.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del codice civile il beneficiario dell'immunita' e' responsabile in solido;
a) nei confronti dei suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti;
b) nei confronti di altri soggetti danneggiati, solo quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.
4. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dei soggetti danneggiati di cui ai commi 1, secondo periodo, e 3, lettera b), inizia a decorrere da quando risulta accertato che gli stessi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.
5. Il regresso contro il beneficiario dell'immunita' da parte di colui che ha risarcito il danno non puo' superare la misura del danno che lo stesso beneficiario dell'immunita' ha causato ai propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti ed e' comunque determinato ai sensi dell'articolo 2055, secondo comma, del codice civile".


Come andrà fattivamente applicato l'articolo sarà un tema di sfida dell'interprete e di chi sarà coinvolto in una richiesta di danno.

Interessante la norma sulla legittimazione attiva della richiesta di danno, poiché il risarcimento potrà "essere chiesto da chiunque lo ha subito, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirente diretto o indiretto dell'autore della violazione".
Tuttavia, secondo il comma 2 "Il risarcimento del danno emergente cagionato dall'autore della violazione ad un dato livello della catena di approvvigionamento non supera il danno da sovrapprezzo subito a tale livello, fermo il diritto del soggetto danneggiato di chiedere il risarcimento per il lucro cessante derivante dal trasferimento integrale o parziale del sovrapprezzo".
Ma l'articolo Art. 14 (Valutazione del danno) aggiungerebbe che  "Il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dovuto al soggetto danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile". (!)
E' chiaro che la nuova normativa dovrà essere severamente approfondita.

L'art. 16 detta particolari norme nel caso in cui il responsabile della violazione partecipi ad un tentativo di conciliazione, che per un maggiore effetto riproduciamo per intero.

"Art. 16 Effetti della composizione consensuale delle controversie sulle successive azioni per il risarcimento del danno.
1. Nelle azioni per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza, il soggetto danneggiato che ha partecipato ad un accordo che compone la controversia non puo' chiedere la parte di danno imputabile al coautore della violazione che vi ha partecipato ai coautori che non vi hanno partecipato.
2. I coautori della violazione che non hanno partecipato ad un accordo che compone la controversia non hanno regresso nei confronti dei coautori della violazione che vi hanno partecipato per la parte del danno a questi imputabile.
3. Quando i coautori della violazione che non hanno partecipato all'accordo che compone la controversia sono insolventi, detratta la parte di danno imputabile al coautore che ha partecipato all'accordo, il soggetto danneggiato puo' chiedere il risarcimento ai coautori della violazione che hanno partecipato all'accordo, salvo che le parti che hanno partecipato all'accordo che compone la controversia lo abbiano espressamente escluso.
4. Fermo il disposto dell'articolo 2055, secondo comma, del codice civile, nel determinare la misura del regresso dovuto dal coautore della violazione a ciascuno degli altri coautori della violazione responsabili per il danno cagionato dalla violazione del diritto della concorrenza, il giudice tiene conto del risarcimento corrisposto dal predetto coautore interessato nell'ambito di un accordo che compone la controversia concluso in precedenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il procedimento di composizione consensuale della controversia e' definito con la pronuncia del lodo di cui al capo IV del Titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile". (!)

Infine una specificazione della competenza per territorio, riservata ai Tribunali per le imprese di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

La nuova normativa entra in vigore in data 3 febbraio 2017 e va applicata anche per le class actions.

 

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Di seguito il testo di
Decreto Legislativo n° 3 del 19 gennaio 2017:

 

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3

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