Bozza di Regolamento ministeriale sui Compensi ai Professionisti

Il Ministero della Giustizia dirama una bozza di Regolamento per l'introduzione dei nuovi parametri di calcolo del compenso ai professionisti

Bozza di Regolamento ministeriale sui Compensi ai Professionisti

Il Ministero della Giustizia sta lavorando al Regolamento che dovrebbe adottare le nuove linee guida per la redazione delle parcelle dei professionisti, a seguito della loro eliminazione con il decreto legge n° 1 del 2012.
Riprendiamo dal sito-blog www.paoloalfano.it il testo, in formato pdf, di una bozza del regolamento ministeriale che determinerà le nuove modalità di calcolo dei compensi professionali.

Le novità sono immediatamente percepibili. A fronte del vecchio sistema di conteggio certosino di ogni singola attività svolta dal professionista e dal suo studio, ora si prevede una corresponsione di un compenso a forfait per ogni fase del giudizio.
Il regolamento,infatti, prevede che 'il compenso è liquidato per fasi' e con l'eliminazione della separazione fra Diritti e Onorari.

Le fasi sono:
a) fase di studio della controversia, dove vanno a confluire tutte le classiche voci di studio della controversia, ispezione dei luoghi della controversia, consultazione con il cliente, ecc.;

b) fase introduttiva del procedimento, che assomma in una unica voce quanto precedentemente conteggiato fra la redazione dell'atto introduttivo, iscrizione a ruolo, o costituzione con comparsa di risposta, firma mandato, ecc, fino alla fissazione della prima udienza;

c) fase istruttoria, che parte dalla memoria di precisazione o integrazione delle domande (quindi memoria ex art 183 n. 1 c.p.c.) e via via fino alla conclusione della fase istruttoria, comprendendosi, quindi, la citazione ed escussione testi, la nomina dei consulenti tecnici, la fase della CTU e le osservazioni all'elaborato peritale, ecc. Ci si chiede cosa accada in caso di parentesi piuttosto rilevanti, quali la proposizione della querela di falso.

d) fase decisoria, dalla precisazione delle conclusioni fino all'emissione della sentenza e oltre, compresa la registrazione della stessa, il ritiro fascicolo, ecc.

e) la fase esecutiva.

Per gli avvocati è stato elaborato un Allegato A (per i compensi del civile, tributario e amministrativo) e un Allegato B (per i compensi dell'attività penale). Rimane la suddivisione in scaglioni di valore.
E facciamo un esempio con una controversia giudiziale civile ordinaria avente un valore fra 25.001,00 e 50.000,00. Questi sono i valori medi di liquidazione previsti dal Regolamento:

fase di studio 1.200,00
fase introduttiva 600,00
fase istruttoria 1.200,00
fase decisoria 1.500,00

per un totale di € 4.500,00 oltre alle spese (anticipazioni e spese imponibili) concordabili in modo forfettario.

Il Magistrato potrà aumentare e diminuire i compensi, e di molto (aumento dal 60% al 150% a seconda della fase e diminuzione dal 50% al 70%), anche se 'in nessun caso le soglie numeriche indicate anche a mezzo percentuale ... sono vincolanti per la liquidazione stessa', comma 6 art. 1 del Regolamento.

Ciò che sicuramente lascia a pensare è la forte discrezionalità del magistrato nel calibrare il compenso, non dovendosi egli attenere a precisi parametri prefissati ma potendo, invece, ricorrere a valutazioni piuttosto fumose quali, oltre a quelle appena citate, quelle che arrivano dal comma 2 e 3 dell'art. 4 del Regolamento, che prevedono: 'nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione' e poi, 'si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali conseguiti dal cliente'.

Ci si chiede il grado di precisione che dovrà assumere la motivazione del magistrato nel giustificare la liquidazione adottata, in un maggior carico in lavoro di attenzione su un punto che, fino ad oggi, rimaneva piuttosto a margine. Si pensi, ad esempio, a come sia fortemente discrezionale il riferimento a 'vantaggi anche non patrimoniali conseguiti dal cliente'.

Ma la domanda diviene ancora più pertinente qualora si ampli il sospetto che i predetti parametri non vengano presi a riferimento solamente nella liquidazione delle spese a carico di parte soccombente (e lì l'avvocato già ben conosce l'ampio margine di discrezionalità che il giudice frequentemente avoca a se stesso) ma diventino il riferimento anche per la liquidazione delle spese in caso di mancato pagamento della parcella da parte del proprio cliente.
Nel primo caso, in caso di liquidazione illegittima o insufficiente a carico di parte soccombente rimane al legale sempre la possibilità (poco usata per la verità) di chiedere la differenza al proprio cliente, differenza dettata (fino a qualche mese fa) da parametri ben descritti, molto precisi e puntuali, previsti dalle abrogate tariffe professionali.
Nel secondo caso, qualora il magistrato sia incaricato di creare il titolo esecutivo per il recupero della parcella del legale, questo stesso magistrato si ritroverà a dover delineare una quantificazione in un forfait eccessivo, direi allarmante, che potrebbe a) porre in difficoltà lo stesso giudicante, b) creare grandi disparità di trattamento fra foro e foro, giudice e giudice, c) creare grande incertezza nella classe forense circa l'aspettativa sui propri compensi.
E' evidente che l'unico rimedio di fronte a questo ultimo problema è quello di stipulare con il proprio cliente in modo chiaro un preventivo di spesa.

Molti altri, tuttavia, gli elementi di perplessità di fronte al testo del regolamento, come la riduzione del 50% del compenso del legale qualora la domanda sia inammissibile, improponibile i improcedibile (art 10 del Regolamento).
 

Bozza di Regolamento Ministeriale


 

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