Immediato pagamento dei compensi professionali maturati nel gratuito patrocinio

Compensi professionali da Gratuito Patrocinio: dal 2016 sarà immediato il pagamento mediante compensazione del relativo credito. Una novità della Legge Stabilità

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Immediato pagamento dei compensi professionali maturati nel gratuito patrocinio

Una delle novità introdotte dalla Legge Stabilità 2016 riguarda una particolare forma di pagamento dei compensi professionali maturati dall'avvocato nell'attività prestata a favore della parte ammessa al gratuto patrocinio.

E' notorio che una delle lamentele della classe forense in merito all'istituto del patrocinio con spese a carico dello Stato era che una volta svolto il proprio lavoro e presentata la parcella allo Stato, oltre a doversi accontentare delle molte riduzioni al compenso previste per legge, l'avvocato doveva (e deve) attendere anche alcuni anni prima di riceve il vero e proprio pagamento.

Per comodità riportiamo l'art. 82 del Testo Unico delle Spese di Giustizia (D.P.R. 30 Maggio 2002 n° 115):

ART. 82.
(Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Maturato il credito per l'attività prestata nel Gratuito Patrocinio sarà ora possibile recuperare l'importo, immediatamente, ponendolo in compensazione con le proprie tasse e imposte o, addirittura, con quanto l'avvocato deve pagare in contributi previdenziali per i propri dipendenti.

Il comma 778 della Legge Stabilità 2016 prevede, infatti, che:

778. A decorrere dall’anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

779. Per le finalità di cui al comma 778 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

780. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l’attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779.

Si è in attesa del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze attuativo della nuova misura fiscale.

 

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