APPENDICE - Provvedimenti non giurisdizionali e imposta di registro - ALLEGATI

 

APPENDICE

 

Provvedimenti non giurisdizionali e imposta di registro

a) attività negli uffici giudiziari e imposta di registro

Nell’ambito delle attività che si svolgono negli uffici giudiziari si producono provvedimenti ed atti, di competenza dei magistrati o del personale amministrativo, che ne comportano la trasmissione all’Agenzia delle Entrate per la registrazione e il pagamento della relativa imposta di registro, atti e provvedimenti che si caratterizzano dalla natura non giurisdizionale e che esaminiamo, se pur succintamente, per completezza di trattazione.

 

sub a.1) attività non giurisdizionali del magistrato

L’attività della magistratura negli uffici giudiziari non si limita alla sola natura giurisdizionale.

Alcune delle attività del giudice , anche nell’ambito dello stesso giudizio, non hanno quali finalità quella di risolvere la [o una] controversia giudiziaria ma di intervenire , per espressa disposizione normativa, in provvedimenti non giurisdizionali ma di natura amministrativa/contabile.

Per tali provvedimenti si pone il problema della trasmissione .

Di seguito una, ci si augura, completa elencazione delle attività in oggetto.

 

Provvedimenti di nomina Periti e Consulenti Tecnici d’Ufficio, Cancellieri e Notai per la predisposizione di inventari in materia successoria e fallimentare.

Attività che rientrano tra gli atti diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa [ rif. art. 2 Tabella Parte Prima “ atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione ]

 

Liquidazione delle spese processuali e o dei compensi a difensori, ausiliari del magistrato , consulenti tecnici di parte.

Come visto [precedente Parte Ottava paragrafo e)] non sono soggetti a registrazione i provvedimenti, emessi nel corso del giudizio, e finalizzati alla liquidazione delle spese processuali e o dei compensi a difensori, ausiliari del magistrato , consulenti tecnici di parte.

 

Ammenda e accompagnamento del teste non comparso, ammenda nei confronti del Perito o del Consulente tecnico d’Ufficio nei casi espressamente previsti dai codici di rito.

Provvedimenti che hanno natura sanzionatoria e non rientrano tra gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione.

 

Decreto condanna per Inadempienza dell’aggiudicatario

L’Inadempienza dell’aggiudicatario - dichiarazione di responsabilità dell’aggiudicatario per il decreto emesso ai sensi del combinato disposto art. 587, secondo comma, cpc e 177 disp. att. cpc non vi è l’obbligo della registrazione [ cfr. risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate]

 

Procedimenti in materia di trascrizione e/o iscrizione ipoteca ex art. 2674-bis codice civile

Ai sensi dell’articolo 2674 bis codice civile nella procedura in oggetto non si instaura tecnicamente nessuna controversia civile, non vi è cognizione su un diritto ma si controverte su l’obbligo, o meno, di legge a carico di un ufficio pubblico ( la Conservatoria ora Ufficio del Territorio)

 

Correzione errori materiali nei provvedimenti definitori di fasi o gradi del giudizio.

L’esenzione dall’imposta di registro opera per provvedimenti che correggono errori materiali nei provvedimenti definitori di fasi o gradi del giudizio deriva dalla natura non giurisdizionale di tali provvedimenti.

Provvedimento che , per la giurisprudenza di legittimità 1 e come da direttive ministeriali giustizia 2 , è conclusivo di una attività che ha natura meramente amministrativa.

Per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione 3il provvedimento di correzione di errore materiale ha carattere meramente ordinatorio in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima la sua validità”.

Orbene “il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli arti. 287 s.s. c.p.c. non ha natura giurisdizionale, bensì amministrativa.

Il procedimento da luogo ad un mero incidente del giudizio in cui il provvedimento da correggere è stato pronunciato, che non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta, in quanto è diretta esclusivamente ad emendare un difetto di formulazione esteriore dell’atto scritto rispetto al suo contenuto, nel caso in cui questo sia palese sulla base della sua sola lettura.

L’ordinanza di correzione – è questa la forma del provvedimento nel caso dell’art. 288 c.p.c., comma 2 – non ha dunque natura decisoria, appunto perché non incide sul contenuto concettuale del provvedimento oggetto della correzione …” .

A carico degli uffici di cancelleria l’obbligo, ad integrazione, di comunicare all’Agenzia delle Entrate delle correzioni effettuate alla sentenza.

 

sub a.2)attività del personale amministrativo giudiziario

Il servizio giustizia non si risolve solo nell’attività dei magistrati.

Sarebbe riduttivo della complessità del servizio giustizia stesso.

E’, anche se poco noto, come le attività di un ufficio giudiziario siano caratterizzate non solo dal supporto alla giurisdizione ma abbracciano sempre più ampi settori amministrativi, informatici, tecnici e contabili.

La stessa attività di supporto alla giurisdizione comporta attività non giurisdizionali di esclusiva competenza, autonomia e responsabilità del personale amministrativo.

Nelle controversie in cui lo Stato anticipa le spese le attività delle cancellerie, a seguito dei provvedimenti dei magistrati relative alla liquidazione spese di lite non si limitano alla semplice pubblicazione, comunicazione e, se dovuta, registrazione e/o eventuale trascrizione del provvedimento che definisce il giudizio.

Vengono, infatti, poste in essere tutte le attività amministrative/contabili finalizzate al pagamento a favore degli aventi diritto e, ricorrendone i presupposti di legge, al recupero delle stesse nei confronti dei soggetti privati tenuti al pagamento per soccombenza o condanna nel giudizio.

Altri, e di diverso tenore, risultano essere gli adempimenti delle cancellerie in relazione alle spese che si formano, anche per diretta attività delle parti, nel processo.

Riguardo alle funzioni ,diversi autori, distinguono in linea generale le funzioni del personale uffici di cancelleria e segreterie giudiziarie 4 in:

≈ giurisdizionali, che sono quelle che svolgono una funzione integrativa della Giurisdizione nei suoi tre aspetti della:

- documentazione (funzioni analoghe a quelle del notaio e come questo conferisce all’atto la fede pubblica),

- assistenza (partecipa alla formazione dell’atto)

- autenticazione ( rispetto agli atti del Giudice egli imprime il sigillo della ufficialità e della legalità, che sottrae il provvedimento alla disponibilità dello stesso giudice)

≈ non giurisdizionali, amministrative o contabili quali :

- partecipazione quale componente o segretario a commissioni centrali o periferiche operanti in seno all’amministrazione della giustizia,

- espletamento di incarichi ispettivi,

- legalizzazione delle firme,

- vidimazione dei registri di cancelleria ,

- atti notori

- attività contabili di adempimento alle liquidazioni disposte dai magistrati.

Le attività del personale amministrativo che è strettamente correlato alla registrazione degli atti , non giurisdizionali, e all’imposta di registro, si identificano maggiormente nel campo delle successioni 5 , delle tutele e dei fallimenti e si esplicano principalmente nella accettazione atti 6e redazione di inventari 7.

In relazione alle espletate attività del personale giudiziario :

  • Tassazione di atto unico contenente più rinunce si è dell’avviso che per l’atto unico contenente più rinunce siano dovute imposte fisse quante sono le rinunce Agenzia delle Entrate prot. 2009/45002 del 24 settembre 2009

  • Ai sensi della circolare Min Giust. DAG Uff. I pro. 1/6027/U/44 maggio 2005 il cancelliere può rifiutare la ricezione della dichiarazione di rinuncia all’eredità ove la parte non provveda al previo pagamento dell’imposta di registro

  • Applicazione dell’imposta di registro sull’atto di rinuncia all’eredità e connessa qualità di responsabile d’imposta del Cancelliere che lo riceva. Ricezione del relativo atto previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo e di registro (Circolare Min. gist. Dir. Gen aff. Giustizia civile Ufficio I prot. 1/6027/U/44 del 27 novembre 2006 ) Con riferimento alla problematica di cui all’oggetto, codesto Ufficio ha segnalato l’esistenza di un vuoto normativo determinatasi per effetto dell’intervenuta abrogazione, da parte del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dell’art. 39 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. Civ. In particolare, si è evidenziato il rischio connesso all’eventualità che il cancelliere non possa rifiutare la ricezione della dichiarazione di rinuncia all’eredità in caso di mancato versamento dell’imposta di registro da parte del rinunciante e, conseguentemente, che il medesimo funzionario possa trovarsi esposto all’escussione diretta da parte dell’Amministrazione finanziaria per il recupero del versamento omesso. Il cancelliere, ai sensi dell’artt. 10, lett. C) e 54, comma 2 del D.P.R. 13 1/86 Testo Unico sull’imposta di registro, è infatti tenuto al pagamento dell’imposta medesima. In merito, si ritiene che, a parere di questo Ufficio, il cancelliere possa rifiutare l’adempimento richiesto (ricezione della dichiarazione di rinuncia all’eredità) ove la parte non provveda al previo pagamento dell’ imposta. Deve osservarsi, infatti, che, salva l’ipotesi di riscossione coattiva, l’ordinamento già prevede, in talune ipotesi, il rifiuto di adempimenti richiesti ove la parte non versi gli importi dovuti. In particolare, l’art. 285 T.U., mutuato dall’abrogato art. 5 della legge n. 59/79, stabilisce espressamente che “... il funzionario addetto all’ufficio rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certifìcato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito”. Inoltre, si rileva che, qualora l’ordinamento non disciplini in modo espresso la modalità della riscossione di importi non versati – come nell’ipotesi in esame – soccorre il principio generale di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 115/2002 (che ha riformulato il principio già contenuto nell’art. 90 c.p.c.), secondo il quale “Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa ‘per gli atti necessari al processo quando l‘anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”. Tale principio ha carattere generale (cfr. cass., sez Il, 24.7.2000 n. 9648) e, dunque, sembrerebbe estensibile anche alle ipotesi, come quella in esame, che sono al di fuori delle attività processuali propriamente dette. Tutto quanto sopra esposto, si rileva, infine, che il pagamento della imposta deve effettuarsi con le modalità vigenti in materia di entrate di natura tributaria e, quindi, mediante versamento con modello F23. Si precisa che il codice ente (che, come noto, identifica l’ente creditore), non dovrà essere quello dell’ufficio giudiziario, ma quello dell’Agenzia delle Entrate, destinataria della rendicontazione del pagamento. Ovviamente, poiché unitamente all’imposta di registro deve essere versata anche l’imposta di bollo, non potranno essere avanzate pretese di compimento dell’atto da parte della cancelleria senza il previo versamento anche di tale ulteriore imposta, atteso che il relativo verbale deve essere redatto in bollo sin dall’origine.

  • verbale di inventario procedure di eredità giacente, sono soggette al regime della registrazione – Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e n 78 del 16/6/2006 e circolare Min. Giustizia n DAG.01/02/2008.00156873.U

  • verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell’art. 424, c. 1,codice civile, riguardanti persone prive di autonomia non sono soggette al regime della registrazione –Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U

  • verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell’art. 362 codice civile, aventi per oggetto beni dei minori, in se diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al titolo XII del libro primo codice civile, sono soggette al regime della registrazione – Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n AG.27/07/2006.0080510.U

 

 

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ALLEGATI

 

ALLEGATO A

Quadro riepilogativo registrazione a seguito modifiche normative e direttiva Ministero della Giustizia DAG.03/11/2017.0206556.U

Tipo di Provvedimento

Registrazione

Modalità di Tassazione

Copia uso esecuzione

Copia uso prosecuzione giudizio

Civile:provvedimenti che definiscono il grado del giudizio escluso il risarcimento per fatti costituenti reato

Richiesta entro 30 giorni dalla pubblicazione o emanazione

Imposta di registro a carico delle parti

Rilascio immediato

Ministero della Giustizia

2 novembre 2005

Prot. n. 32288

Rilascio immediato

Ministero della Giustizia

8 settembre 2015 Prot.128641/U e 128644/U

25 settembre 2015

Prot. 0139212

3 novembre2017

.Prot.206556.U

Civile : Condanna risarcimento danni prodotti da fatti costituenti reato

Richiesta entro 30 giorni dal passaggio in giudicato

Prenotazione a debito

Rilascio immediato

Ministero della Giustizia

2 novembre 2005

Prot. n. 32288 del

Rilascio immediato

Ministero della Giustizia

8 settembre 2015 Prot.128641/U e 128644/U

25 settembre 2015

Prot. 0139212

3 novembre2017

.Prot.206556.U

Penale: Condanna risarcimento danni a favore di parte civile

Richiesta entro 30 giorni dal passaggio in giudicato

Prenotazione a debito

Rilascio immediato

Condanna ex comma 2 articolo 540 c.p.p.

Alla definizione dell’appello Art. 605 c.p.p.

 

 

 

Ai sensi dell’art. 37, gli atti giudiziari in materia civile soggetti ad imposta sono:

1) gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio;

2) i decreti ingiuntivi esecutivi;

3) i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;

4) le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere;

5) alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.

 

 

ALLEGATO B

Provvedimenti soggetti all’imposta di registro direttive ministeriali

 

  • I provvedimenti giurisdizionali sono soggetti a registrazione nel caso di “definizione anche parziale del giudizio” nel senso che sono soggetti a registrazione i soli provvedimenti “che intervengono nel merito del giudizio” circolare 22 gennaio 1986 n. 8 del ministero delle Finanze , risoluzione n. 45/E Agenzia delle Entrate 9 maggio 2001, risoluzione n. 257/E Agenzia delle Entrate 20 settembre 2007, risoluzione n. 211/E Agenzia delle Entrate 25 marzo 2021

  • L’atto iscritto a repertorio ( ndr registro questo ancora soggetto all’obbligo di verifica quadrimestrale) è trasmesso in copia all’agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010 .

  • ..con riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce nel merito in quanto il giudice rigettando la pretesa fatta valere in giudizio dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale..” Agenzia delle Entrate risoluzione n. 211/E del 25 marzo 2021, Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U

  • Le ordinanze emesse a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è soggetta a registrazione. Agenzia delle Entrate risoluzione n 213/E del 11 agosto 2009

  • In materia di misure cautelari sono da sottoporre ad imposta di registro le ordinanze che sono idonee ad anticipare la decisione di merito e nello specifico a) l’ordinanza che , in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto, b) l’ordinanza di rigetto che respinge la domanda proposta in via cautelare c) il provvedimento che definisce il reclamo o provvede sull’istanza di modifica o di revoca ( art. 669-decies) avverso il provvedimento cautelare, fatto salvo, in ogni caso, il successivo conguaglio o rimborso rispetto all’imposta sul provvedimento reclamato . risoluzione Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2007 n. 255/E e circolare Ministeriale Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U

  • i provvedimenti cautelari ex art. 669 e ss e 700 e ss c.p.c. 703 e ss c.p.c. “ qualora abbiano contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all’art. 8 allegato T.U imposta di registro...in definitiva l’ordinanza che in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto e liquida le spese del giudizio.... l’ordinanza di rigetto che respinge, con condanna alle spese, la domanda proposta in via cautelare” sono da sottoporre alla formalità della registrazione - risoluzione Agenzia delle Entrate n. 255/E del 14 settembre 2007, n 257/E del 20 settembre 2007, n. 91/E del 13 ottobre 2016, circolare ministero giustizia DAG.28/11/2007.0152002.U DAG.14/04/2021.0078541.U

  • i provvedimenti emessi a seguito di reclamo ex articolo 669 terdecies sono soggetti a registrazione (DAG29/01/2015.0016420.U)

  • provvedimenti relativi alle procedure di opposizione ai provvedimenti di liquidazione spese diritti ed onorari a favore dei difensore e/o periti e/o custodi e/o imprese di demolizione e in genere riguardanti gli ausiliari del magistrato- vi è l’obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell’entrate n 260/E del 21 settembre 2007, nota 2007/85781 del 27 settembre 2007 e circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03,Ministero Giustizia DAG 07/10/2005.022290.U, Ministero Giustizia DAG 08/03/2006.00272304.U, Ministero Giustizia DAG.26/11/2007.015/006.U,

  • provvedimenti in materia di onorari e diritti di avvocato ( legge 13 giugno 1942 n 794) vi è l’obbligo di registrazione circolare Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03

  • non opera l’esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l’avvocato agisca in giudizio per il recupero delle stesse. circolare 9 dicembre 2004 n 1/13193/u/44 Min. Giustizia Dip. Aff. Giust

  • I provvedimenti che definiscono i procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione sono assoggettati all’imposta di registro - Agenzia delle entrate e Ministero della Giustizia nota del 26 ottobre 2005 prot. 0030430U e circolari ministero della giustizia20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV)

  • provvedimenti del giudice di pace valore superiore ad € 1.033 Circolare senza data 29 settembre 2003 Agenzia delle Entrate n. 34/E del 30 marzo 2001, n. 257/E del 20 settembre 2007, Commissione tributaria provinciale Roma n. 350 del 31 agosto 2010 la registrazione è in relazione alla cifra, maggiore di 1.033, liquidata nel provvedimento

  • Verbale di conciliazione nei procedimenti penali innanzi al giudice di pace il verbale di udienza con il quale è dichiarato il non doversi a procedere nei confronti dell’imputato per estinzione del reato a seguito di remissione di querela che riporta la proposta e relativa accettazione di un accordo di carattere patrimoniale intervenuto tra le parti, se vi è stata costituzione di parte civile definendo anche se solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione ( Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009)

  • Le ordinanze che dichiarano l’inammissibilità dell’appello ( ora art 348-bis e 348-ter cpc) sono soggette a registrazione ( Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 12 marzo 2014 e nota Ministero della Giustizia n.7404 del 4 novembre 2013)

  • Le sentenze di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo scontano in generale l’imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull’opposizione definisce nel merito la controversia..l’obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l’opposizione per motivi di rito e dunque nell’ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell’opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011 e circolare ministero giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U)

  • sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare – vi è l’obbligo di registrazione circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002

  • Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare – vi è l’obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998) salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996 conforme nota ministero giustizia 17 gennaio 2006;

  • Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall’art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell’alternatività di cui alla nota II dell’art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l’ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l’imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall’articolo 8,lettera b DPE 131/86

  • Decreto di omologazione del concordato preventivo – vi è l’obbligo di registrazione Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n . 10352 del 7 maggio 2007;

  • Decreti che rendono esecutivi i piani di riparto dell’attivo fallimentare circ. 30 luglio 1990, n. 58/260228, Commissione Tributaria Centrale 3 aprile 2003 n. 2678 . la ris. 21 aprile 2008, n. 168; cfr. anche la precedente Riunione degli Ispettori Compartimentali del 21 giugno 1988), sono ipotizzabili tre distinte situazioni:

a) approvazione del piano di riparto senza modifiche per mancanza di osservazioni dei creditori ovvero con modifiche corrispondenti ad osservazioni o richieste di alcuni creditori non contestate dagli altri creditori o dal curatore; NO registrazione dell’atto;

b) approvazione del piano di riparto previa definizione di contestazioni non concernenti modifiche allo stato passivo: SI registrazione;

c) approvazione del piano di riparto previa definizione di contestazioni su crediti non fatti valere in precedenza: SI registrazione

  • Ordinanza di assegnazione del credito pignorato presso il terzo debitore risoluzione Ministero delle Finanze 17 novembre 1994 n. IV-8-350;

  • Sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata all’obbligo di registrazione in termine fisso... Agenzia Entrate 17 dicembre 2008;

  • Sentenza di usucapione dei fondi rustici è soggetta a registrazione Agenzia dell’entrate Risoluzione n 201/e del 2 agosto 2007 modificata dalla risoluzione n 76/E del 27 luglio 2011 sempreché tramite tali acquisti venga realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici;

  • La provvisionale accordata ai sensi del d.lvo 209/2005 deve ritenersi soggetta a registrazione autonome... (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011)

  • la conciliazione, nell’ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l’accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso - Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009

  • Nelle procedure esecutive in cui sono presenti provvedimenti di assegnazione e o di distribuzione per l’ applicazione dell’imposta di registro si deve non solo realizzare la “pretesa creditoria posta a fondamento dell’esecuzione” ma deve verificarsi anche un “ effetto ulteriore e diverso: il trasferimento del bene o del credito” Avvocatura Generale consultazione n. 4049/91 del 13 maggio 1992 e Ministero Finanze Dir. Aff. Gen. e Cont.. circolare n. 45/IV-8_134 del 27 dicembre 1993 .

  • l’ ordinanza che in accoglimento della domanda di reintegrazione o manutenzione dispone le misure idonee per la tutela del possesso e liquida le spese del giudizio nonché l’ordinanza di rigetto che respinge la domanda possessoria con condanna del soccombente alle spese avendo natura definitoria della controversia, in quanto idonee ad anticipare la decisione nel merito scontano l’imposta di registro – risoluzione Agenzia delle Entrate n. 257/E del 20 settembre 2007;

  • l’ ordinanza di accoglimento o rigetto della denuncia di nuova opera e di danno temuto risoluzione Agenzia delle Entrate n. 255 del 14 settembre 2007 e n. 257/E del 20 settembre 2007);

  • procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione “tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell’imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell’art. 30 T.U. spese di giustizia..Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U e DAG 14/04/2021.0078541.U;

  • verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell’art. 362 codice civile, aventi per oggetto beni dei minori, in se diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al titolo XII del libro primo codice civile, sono soggette al regime della registrazione – Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U;

  • verbale di inventario procedure di eredità giacente, sono soggette al regime della registrazione – Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e n 78 del 16/6/2006 e circolare Min. Giustizia n DAG.01/02/2008.00156873.U;

  • La sentenza dichiarativa di morte presunta è soggetta alla registrazione prevista dal testo unico imposta di registro (nota n 403420 del 2.12.1969 Min. Fin. e nota n 4/2606/61-7 del 13.3.1970 ministero giustizia) ( nota bene- mia considerazione- in materia di assenza non ho rinvenuto ne norme ne indirizzi ministeriali ritengo quindi che anche le sentenze in materia di assenza ex art 49 cc siano soggette a registrazione)

  • concessione di equa indennità al tutore risoluzione n. 220660 del 7 giugno 1988 ;

  • provvedimento di liquidazione di compenso al curatore dell’eredità giacente risoluzione n. 220660 del 7 giugno 1988 ;

  • Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi ( ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005) “...le cancellerie giudiziarie hanno l’obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..”
    In sintesi :
    ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : NO REGISTRAZIONE
    provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento : NO REGISTRAZIONE
    ordinanze di assegnazione di beni mobili o immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi : SI REGISTRAZIONE

  • MEDIAZIONE decreto di Omologa “ il decreto di omologa dell’accordo di mediazione quando l’accordo di mediazione superi i 50.000 € deve essere trasmesso all’agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta di registro.” DAG.28/02/2018.0040734.U;

  • MEDIAZIONE decreto di Omologa il decreto di omologa non può né considerarsi come una fase del procedimento di mediazione – che infatti si conclude con la sottoscrizione dell’accordo di mediazione-ne farsi rientrare nel contenuto del verbale di mediazione” Agenzia delle Entrate consulenza giuridica n. 956-3/2018;

  • Sentenze penali con condanna a al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato , circolare min Giust. DAG 10/2/2010.0020875.U, vanno registrate e i cinque giorni (ora 30 giorni) per l’invio all’ufficio delle entrate decorrono dalla data di annotazione dell’irrevocabilità della sentenza e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata

  • Sentenze penali con condanna generica. avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell’art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole “ ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267” le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile continuano ad essere soggette a registrazione ( con prenotazione a debito), circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1995 e n 9 del 3 settembre 1997, Min. Giust. Dip, Aff. Civ. inoltre, ai sensi di quest’ ultima “ ....qualora l’imposta venga determinata sulla base della sentenza o del provvedimento interinale emessi nel successivo giudizio sul quantum debeatur in misura proporzionale ....... potrà darsi luogo al conguaglio (art. 37 primo comma DPR 131/86) tra l’imposta come sopra determinata e quella fissa dovuta per la registrazione delle sentenze penali di cui trattasi”

  • l’ingiunzione di pagamento europea è soggetta all’imposta di registro analogamente a quanto previsto per il procedimento monitorio disciplinato dall’ordinamento italiano.. Ministero della Giustizia circolare prot. n. 113135.U del 1 settembre 2010

 

 

ALLEGATO C

Registrazione con prenotazione a debito direttive ministeriali

  • In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell’importo in registrazione è l’ufficio giudiziario (Circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia)

  • Il titolo per il recupero delle spese prenotate a debito non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate per la riscossione, quindi comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio(Circolare DAG25/01/2006.0009512.U del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia) ATTENZIONE tale principio non vale nel penale dove ( ai sensi art. 67 legge 69/09) recupera l’ufficio competente all’esecuzione (Circolare DAG.10/2/2010.0020875.Udel Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia)

  • “...il recupero delle somme dovute a seguito della registrazione a debito degli atti giudiziari sono soggette all’ordinario termine di prescrizione decennale- ex art. 2946 c.c.- non essendo necessaria la notifica di alcun atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento Cassazione Civile 3 settembre 2008 n. 22246

  • Ai sensi delle circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44 si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato

  • Ai sensi della risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015 al fine di attivare l’istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna.

  • Ai sensi della nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1991 si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) testo unico sull’imposta di registro, le sentenze con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato senza specificare la natura patrimoniale o non patrimoniale del danno liquidato.

  • Ai sensi della nota DAG.10/02/2010.0020605.U Ministero Giustizia nei processi in cui è parte l’amministrazione ammessa alla prenotazione a debito l’istituto della prenotazione a debito delle spese di natura tributaria applicato nella fattispecie all’imposta di registro ...deve essere applicato nei casi in cui l’amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa.

  • Ai sensi della nota DAG.18/07/2011.0097630.U Ministero Giustizia riscossione delle spese di giustizia in cui è parte l’amministrazione ammessa alla prenotazione a debito e all’anticipazione delle spese la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parti del processo deve riguardare i soli casi in cui l’amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia pertanto titolo per la riscossione anche delle spese processuali, mentre quando l’amministrazione pubblica è la parte soccombente non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione visto che non si dovrà procedere al recupero delle spese. Nei casi in cui parti del processo siano più amministrazioni pubbliche per le quali trovi applicazione l’art. 158, il foglio notizie deve essere inviato a tutte le amministrazioni parti del processo con la medesima nota di trasmissione e non con comunicazioni separate al fine di evitare il duplicarsi delle procedure di recupero dello stesso credito.

  • Ai sensi della nota DAG.04/11/2013.0145935.U Ministero Giustizia nelle procedure esecutive nei confronti dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito .... motivi di economia procedurale, conformi peraltro alla ratio dell’istituto della prenotazione a debito rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l ‘articolo 158 del DPR del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a debito del’imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell’amministrazione pubblica.

  • Ai sensi della circolare Ministero Giustizia n 5/99 del 10 novembre trova applicazione l’articolo 59 lett d) DPR 131/1986 per le ordinanze di cui all’articolo 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato

  • procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione “tale tipologia di cause.. non usufruiscono di una esenzione omogenea, ovvero di una esenzione da tutte le spese processuali di natura tributaria, sono infatti soggette al pagamento dell’imposta di registro, dei diritti di cancelleria nonché del diritto fisso di notifica ai sensi dell’art. 30 T.U. spese di giustizia..”Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U. DAG.28/11/2018.0237277.U

  • Decreti di equa riparazione – vi è l’obbligo di registrazione ( a debito ) – circolari ministero Giustizia dip. Aff. Giust. Uff. I n 1/7988/44.U.03 del 1 giugno 2003, nota senza numero Min. Giustizia del 29 settembre 2003, circolare ministero Giust. n 12/95 del 30 giugno 1995, DAG.28/11/2018.0237277.U e circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 23 marzo 2004

  • I provvedimenti che definiscono i procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione sono assoggettati all’imposta di registro( a debito) - Agenzia delle entrate e Ministero della Giustizia nota del 26 ottobre 2005 prot. 0030430U e circolari ministero della giustizia 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV, DAG.28/11/2018.0237277.U Agenzia delle entrate n 13/E del 23 marzo 2004,)

  • Disposizioni in materia di leggi terrorismo l'art. 10 della L. 3 agosto 2004, n. 206, che reca "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", prevede che in tutti i procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi o dei superstiti è a totale carico dello Stato. Detta disposizione induce a ritenere, pur in assenza di un espresso riferimento agli arti. 107 e 108 del T.U. spese di giustizia, che le parti che godono di tale speciale patrocinio "ex lege" possano godere di tutti i benefici conseguenziali previsti espressamente dalla legge quale effetto dell'ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra cui, come noto, rientra la gratuità delle copie degli atti processuali ai sensi del citato art. 107, n. 2. Tale soluzione sembra conforme alla "ratio" della normativa in esame, che prevede una serie di benefici in favore delle vittime e dei superstiti delle vittime di reati di terrorismo. Ne consegue che le copie degli atti processuali potranno essere rilasciate gratuitamente ai soggetti che effettivamente rivestano tale condizione [rif. DAG.24/11/2006.0124681.U]

  • Disposizioni in materia fallimentare a) sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare vi è l’obbligo di registrazione [circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002] ; b) sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentarevi è l’obbligo di registrazione [circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998] salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto [risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996, conforme nota ministero giustizia 17 gennaio 2006] per il Ministero delle Finanze “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall’art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell’alternatività di cui alla nota II dell’art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l’ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l’imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall’articolo 8,lettera b DPE 131/86 [risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006] ; c) decreto di omologazione del concordato preventivovi è l’obbligo di registrazione [Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n . 10352 del 7 maggio 2007];d ) sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata all’obbligo di registrazione in termine fisso [risoluzione n. 479/E Agenzia Entrate 17 dicembre 2008] .

  • Opposizione alle decisioni di revoca o cessazione dello status di rifugiato (art 35 e 35 bis dlgs 25/2008) DAG.19/08/2020.0131379.U

 

 

ALLEGATO D

Provvedimenti esenti dall’imposta di registro ai sensi di precise disposizioni di legge

  • Procedimenti in materia di lavoro (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533);

  • Procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10, leg­ge 11 agosto 1973, n. 533);

  • Provvedimenti della Corte di Cassazione ( articolo 73 c. 2-bis D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115);

  • Procedimenti davanti al giudice di pace relativi alle cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374) [ricordare , vedi elencazione esenzione per disposizioni ministeriali, che l’esenzione si estende anche al giudizio di appello avverso tali provvedimenti] e l’esenzione è in rapporto al contenuto del provvedimento ;

  • Attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 (art. 46, legge 21 novembre 1991, n. 374);

  • Controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007 [ N.B.= non soggetta a imposta di registro in base al valore della domanda, inferiore ad € 1.033, che fa rientrare la controversia nella competenza per valore del giudice di pace trova applicazione l’articolo 46 della legge 374/1991 ]

  • Prove nel processo civile Regolamento CE n 1206/2001 [esenti da ogni spesa per espressa disposizione della normativa europea ( articolo 18 del Regolamento) ]

  • terrorismo e stragi di tale matrice ( articolo 2, comma 26, legge 191/2009)

  • Procedimenti di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni (art. 6 comma 13 d.lvo 150/2011);

  • Opposizione accertamento violazione codice della strada (art. 7 comma 13 dlvo 150/2011);

  • Verbali di conciliazione di valore non superiore ad euro 51.645,69 (art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488);

  • Accertamenti Tecnici Preventivi -processo verbale di conciliazione che viene formato in esito al tentativo di conciliazione esperito dal consulente tecnico art. 696-bis, c.p.c

  • Procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, legge n. 180/1978);

  • Procedure esecutive riguardo la riscossione tasse e tributi (art 5 allegato A DPR 131/86);

  • Procedure relative a entrate iscritte a ruolo ex articolo 66 comma 2 d.lvo 122/99;

  • Procedure civili,penali,amministrative e contabile per vittime di atti di terrorismo e stragi o dei superstiti ai sensi dell’articolo 2 legge comma 26 legge 191/2009;

  • Procedimenti di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74);

  • Procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni familiari (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74);

  • accordo nella negoziazione assistita ( art. 6 1° c., legge 12 settembre 2014 n. 132);

  • Provvedimenti emessi in applicazione dell’art. 148, c.c., nell’ambito dei rapporti genitori/figli (Corte costituzionale , 11 giugno 2003, n. 202 );

  • Provvedimenti relativi di affidamento e adozione di minori( art. 82 legge 4 maggio 1983 n. 184);

  • Procedimenti relativi all’azione civile in materia di violenza nelle relazioni familiari (art. 7 Legge n.154/2001);

  • Procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere l’assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell’articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell’articolo 342-ter codice civile (art. 7 Legge n.154/2001);

  • Procedimenti in materia di protezione delle persone prive di autonomia (art. 46-bis disp. att. c.c.);

  • Procedura per rettificazione di sesso non si registra (perché  la legge di riferimento art 4 legge 164/82 richiama in materia di sentenza la normativa di cui alla legge 898/70 che per il regime tributario fa riferimento all’art.19 legge 74/1987);

  • Procedimenti relativi al risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 15, legge 13 aprile 1988, n. 117);

  • Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sostituito dall’ art. 18 comma 8 d.lvo 150/2011);

  • Procedimenti diniego nulla osta ricongiungimento familiare,permesso di soggiorno per motivi familiari provvedimenti relativi diritto all’unità familiare (art. 20 comma 13 dlvo 150/2011)

  • Procedimenti per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p. D.lvo 28 luglio 1989 n. 271);

  • Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale. (art. 5 Legge 10 maggio 1976, n. 346);

  • Procedimenti relativi all’affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10, legge, n. 607/1966);

  • Procedimenti in materia di contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali art. 10 Tabella allegata DPR 131/1986);

  • Procedimenti anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di «masi chiusi» (art. 35, legge 24 novembre 2000, n. 340);

  • Provvedimenti di sfratto case popolari ( art.33 R.D. 1165/38);

  • Mediazione civile sino ad € 50.000 ( art. 17 d.lvo n 28/2010);

  • Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico ( DPR 131/86art 11-bis Tabella atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione);

  • Azioni popolari e controversie in materia di ineleggibilità,decadenza e incompatibilità elezioni comunali,provinciali e regionali (art.22 comma 15 dlvo 150/2011);

  • Azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità elezioni europee (art.23 comma 15 dlvo 150/2011);

  • Impugnazioni decisione commissione elettorale in tema di elettorato attivo(art.24 comma 8 dlvo 150/2011) .

 

 

 

ALLEGATO E

Provvedimenti esenti dall’imposta di registro direttive ministeriali

  • provvedimenti dichiarativi dell’incompetenza territoriale circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 9 maggio 2001, circolare ministero giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U;

  • provvedimenti dichiarativi dell’incompetenza per materia, valore e cessata materia del contendere circolare Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2010 Rispo­sta dell'Agenzia delle Entrate 19 luglio 2013, prot. n. 88604/ U conforme circolare ministero giustizia DAG.22/10/2013.0139929.U e DAG.14/04/2021 0078541.U e DAG.14/04/2021 0078541.U;

  • provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità dell’appello per motivi procedurali Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti- Direzione Centrale Persone Fisiche,lavoratori autonomi ed Enti non commerciali risoluzione n. 6/2020 nel caso specifico inammissibilità del reclamo ex articolo 669 terdieces c.p.c. per difetto di notificazione;

  • ordinanza dichiarativa dell’estinzione del giudizio- inesistente l’obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell’entrate n 263/E del 21 settembre 2007- anche se viene contestualmente disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi dell’articolo 2668 ovvero della trascrizione del pignoramento immobiliare in considerazione de carattere processuale e non decisorio di tali provvedimenti - risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-1991 e note ministero giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491 del 8.10.1998 e DAG.14/04/2021.0078541.U;

  • le ordinanze del giudice istruttore nel corso del processo civilel’ordinanza, emessa dal giudice istruttore nel corso di un ordinario giudizio civile ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c., per la sua natura di provvedimento revocabile, anche d’ufficio, non ha contenuto decisorio, ancorche´ parziale della controversia, non e` da ricomprendere tra quegli atti per i quali vi e` l’obbligo della registrazione in termine fisso e va esclusa da ogni imposizione ai fini dell’imposta di registro”. Cfr. Comm. trib. prov. Chieti, 6 ottobre 2000

  • la liquidazione delle spese in calce alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti non muta la natura meramente procedurale del provvedimento che la contiene, né attribuisce ad esso contenuto definitorio, pertanto, è irrilevante ai fini dell’individuazione della modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta. risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007 n. 263/E e circolare Ministeriale Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U

  • provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad € 1.033 indipendentemente dal grado di giudizio , dall’ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo ( di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato. Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U

  • provvedimenti davanti al giudice di pace di valore inferiore ad € 1.033 ministero delle Finanze n. 24954 del 1 ottobre 1999;

  • sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con la quale viene dichiarata l’incompetenza per ragioni di continenza ( giudizio già pendente dinnanzi al tribunale) avendo la sentenza carattere meramente processuale- risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16 novembre 2007;

  • l’Agenzia delle Entrate facendo seguito alla sentenza della corte di cassazione n 16310 del 16 luglio 2014 con risoluzione n 97/E del 10 novembre 2014 ha revocato la risoluzione n 48/E del 2011 dichiarando l’esenzione dall’imposta di registro delle sentenze di appello ai giudizi del giudice di pace in esenzione conf. Ministero della Giustizia con circolare DAG.21/03/2016.0052330.U e DAG.23/07/2018.0148441.U;

  • sentenza penale che dichiara l’estinzione del reato a seguito di remissione di querela e che riporta la proposta e relativa accettazione di un accordo di carattere patrimoniale se non vi era costituzione di parte civile Agenzia Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009;

  • conciliazione giudiziale ex art. 29 commi 4 e 5,del d.lvo 274/2000 produce sul piano processuale l’effetto tipico della remissione della querela o di rinuncia al ricorso...la conciliazione viene sancita con la sentenza di non doversi procedere. Tale atto non è soggetto all’obbligo della registrazione .Differente è, invece, il trattamento della conciliazione, nell’ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile in tal caso l’accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso- Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009;

  • Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze “... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi torna applicabile l’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale..” ;

  • trasferimenti immobiliari disposti nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non sono soggetti ad imposta di registro Agenzia delle Entrate circolare n. 2/E del 22 febbraio 2014 e Ministero della Giustizia DAG.24/09/2015.0138928.U

  • provvedimenti pur non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio ( provvedimenti rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi in relazione della lite matrimoniale es. divisione giudiziale di beni) per la Corte di Cassazione sentenze n. 14157/2013 e 3110/2016 godono del regime di esenzione a contrario di quanto aveva affermato l’Agenzia delle Entrate.

  • Sentenza di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio ( Agenzia delle Entrate risoluzioni n 43/E del 7 aprile 2005 e risposta n. 199 del 1 luglio 2020)

  • Provvedimenti procedure nel c.d. Diritto dei minori ad una famiglia ai sensi dell’art. 82, l. 4 maggio 1983, n. 184 184 per come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 , gli “atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età , sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici” (1° comma); inoltre, sono “ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all’esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati” (2° comma) Ministero delle Finanze ris. 9 aprile 1991, n. 310753, “la formulazione del predetto articolo di legge, piuttosto ampia e generica esprime la volontà intenzionale del legislatore a rendere esenti da qualsiasi imposta tutti gli atti riguardanti la sfera giuridica dei minori”.);

  • sentenze per crediti per prestazioni di lavoro dipendenteMinistero delle Finanze risoluzione 10 settembre 1992, n. 260221 e n. 39001/95 del 1° ottobre 1999;

  • Il decreto di liquidazione dei compensi a favore del difensore d’ufficio ed in generale gli atti e i provvedimenti intrapresi per il recupero degli onorari del difensore d’ufficio risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate-;

  • non sono soggetti a registrazione i decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all’art. 168 del DPR n 115 del 2002 -risoluzione Agenzia delle Entrate n. 23/E del 24 febbraio 2017;

  • verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell’art. 424, c. 1,codice civile, riguardanti persone prive di autonomia non sono soggette al regime della registrazione –Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U

  • procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministra­zioni di sostegnogli atti successivi all’apertura della curate­la per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all’istanza che ha dato luogo all’amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all’obbligo della registrazione. Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell’Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.

  • Sentenza di Omologazione del Concordato Fallimentare se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall’art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell’alternatività di cui alla nota II dell’art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l’ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l’imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall’articolo 8,lettera b DPE 131/86” risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006;

  • Decreti che rendono esecutivi i piani di riparto dell’attivo fallimentare circ. 30 luglio 1990, n. 58/260228, Commissione Tributaria Centrale 3 aprile 2003 n. 2678 . la ris. 21 aprile 2008, n. 168; cfr. anche la precedente Riunione degli Ispettori Compartimentali del 21 giugno 1988), sono ipotizzabili tre distinte situazioni:

a) approvazione del piano di riparto senza modifiche per mancanza di osservazioni dei creditori ovvero con modifiche corrispondenti ad osservazioni o richieste di alcuni creditori non contestate dagli altri creditori o dal curatore; NO registrazione dell’atto;

b) approvazione del piano di riparto previa definizione di contestazioni non concernenti modifiche allo stato passivo: SI registrazione;

c) approvazione del piano di riparto previa definizione di contestazioni su crediti non fatti valere in precedenza: SI registrazione.

  • Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi ( ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005 e Commissione Tributaria Centrale 3 aprile 2003 n. 2678 ) “...le cancellerie giudiziarie hanno l’obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..”
    In sintesi :

    ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : no registrazione
    provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento : no registrazione
    ordinanze assegnazione beni mobili o immobili pignorati e crediti pignorati presso terzi :si registrazione;

  • Inadempienza dell’aggiudicatario - dichiarazione di responsabilità dell’aggiudicatario per il decreto emesso ai sensi del combinato disposto art. 587, secondo comma, cpc e 177 disp. att. cpc non vi è l’obbligo della registrazione Agenzia delle Entrate risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 e prot. 909-59791/2008 del 18.11.2008;

  • Ordinanza di assegnazione a creditore di somma vincolata per conversione di pignoramento - risoluzione Ministero delle Finanze 13 luglio 1992, n. 260131;

  • Provvedimento di ripartizione di somme tra i creditori in mancanza di contestazioniCommissione Tributaria Centrale 3 aprile 2003 n. 2678 ;

  • verbali di depositi giudiziari risoluzione 28 gennaio 1991 n. 260339;

  • decreti di svincolo di depositi giudiziari risoluzione 28 gennaio 1991 n. 260339;

  • verbali di apposizione sigilli risoluzione 28 gennaio 1991 n. 260339;

  • verbali di udienza Commissione tributaria provinciale di Enna 11 novembre 1998 n. 208

  • Provvedimenti con i quali ai sensi degli articoli 306 e 307, codice di procedura civile, viene dichiarata l’estinzione del processo e disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi dell’articolo 2668, codice civile, nonche´ la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Ministero delle Finanze 3 giugno 1991, n. 310106 ;

  • provvedimenti cautelari con i quali vengono disposti il sequestro cautelare e quello giudiziarioIl Sequestro conservativo ex articolo 671 cpc e sequestro giudiziario ex articolo 670 cpc rimanendo vincolati al regime di strumentalità rispetto al giudizio di merito non sono soggetti a registrazione” - Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 255/E del 14.09.2007;

  • Sentenza di usucapione dei fondi rustici non è soggetta a registrazione sempreché tramite tali acquisti venga realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici - Agenzia dell’entrate Risoluzione n 76/E del 27 luglio 2011;

  • Usucapione immobile “ prima casa” Agenzia delle Entrate risoluzione 25/E del 20 marzo 2007;

  • trasferimento immobili disposti nell’ambito dei procedimenti di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio- Agenzia delle Entrate circolare n 2/E del 22 febbraio 2014 e Ministero Giustizia DAG.24/09/2015.0138982.U ;

  • decreti ingiuntivi esecutivi revocati “..se interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica di pagamento dell’imposta proporzionale quest’ultima non è più dovuta; tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all’obbligo di registrazione in termine fisso per ciascuno di essi deve essere corrisposta l’imposta in misura fissa..” Agenzia delle Entrate risoluzione 122 del 7/11/2006;

  • Sentenze di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo scontano in generale l’imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull’opposizione definisce nel merito la controversia..l’obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l’opposizione per motivi di rito e dunque nell’ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell’opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg -Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011;

  • Ordinanza di convalida delle intimazioni di licenza o di sfratto (in quanto appunto non si tratta di “atti dell’autorità giudiziaria [...] che definiscono anche parzialmente il giudizio” ma di atti preordinati a prevenire l’instaurarsi di una lite) circolare 22 gennaio 1986 n 8/201201 Ministero delle Finanze Dir. Gen. Tasse e imposte indirette affari, Div. VIII.

  • - Opposizione all’irrogazione di sanzioni amministrative “tenuto conto del tenore letterale della disposizione recata dall’articolo 23, comma 10, della legge n. 689 del 1981, e della finalità perseguita dal legislatore, resa manifesta dalla Corte Costituzionale, di favorire il ricorso alla tutela giurisdizionale non aggravando i costi del procedimento, si ritiene che nel giudizio di opposizione all’irrogazione di sanzioni amministrative l’esenzione da ogni tassa e imposta degli atti del processo e della decisione si applica anche ai gradi del processo successivi al primo”. Agenzia delle Entrate risoluzione 30 ottobre 2008, n. 408

  • - Opposizione diniego al nulla osta al ricongiungimento familiare (art 20, comma 4, dlgs 150/2011) esenzione da ogni imposta o tassa DAG.19/08/2020.0131379.U

  • - Opposizione al trattamento sanitario obbligatorio (art 21 dlgs 150/2011) esenzione da ogni imposta o bollo DAG.19/08/2020.0131379.U

 

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1 cfr. Cassazione Civile sez. I sentenza n. 13075/2003

2 circolari Ministero della Giustizia prot. 102628.U del 16 aprile 2018 e provvedimento 11 aprile 2018 in Foglio Informativo n. 2/2018

3 Cass., 29 novembre 1993, n. 11809; Cass., 17 maggio 2010, n. 12034, e, da ultimo, 27 giugno 2013 n. 16205, Corte di Cassazione sezione VI Civile – 2 sentenza 11 giugno – 3 novembre 2015, n. 22396

4 R.D. 30.1.1941 n 12  Art. 4 Ordine giudiziario. L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero. Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise. Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

5 Il cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione può ricevere : rinuncia alla eredità (art. 519 cc) e/o accettazione con beneficio di inventario (art. 484 cc) che vanno annotate nel registro di cui all’articolo 52 disposizioni di attuazione del codice civile ( REGISTRO SUCCESSIONI)

6 in materia successoria

7 in materia successoria, fallimentare e tutelare