Registrazione degli atti nel processo civile e penale tra normativa e orientamenti ministeriali
La registrazione degli atti giudiziari, processo civile e penale, normativa, orientamenti ministeriali, registrazione a debito, recupero della imposta di registro e rimborso
PARTE QUINTA - La Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali
PARTE QUINTA
La Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali
a) aspetti generali ed individuazione dei momenti di criticità dell’istituto
Nell’ambito della registrazione degli atti giudiziari, così come avviene per la registrazione degli atti tra privati, il pagamento di quanto liquidato dall’Agenzia delle Entrate costituisce la forma ordinaria di registrazione 1.
Ai sensi dell’articolo 16 del testo unico imposta di registro “ la registrazione della sentenza è eseguita previo pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio”. 2
In questa parte del lavoro affrontiamo le problematiche inerenti la registrazione dei provvedimenti giudiziari con “pagamento [quando e se dovuto] differito” .
Registrazione che si effettua per mezzo dello specifico strumento della prenotazione a debito 3 senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute 4 .
Imposte che, una volta determinate nel loro ammontare [= liquidazione dell’imposta] da parte dell’Agenzia delle Entrate 5 , vanno “annotate”, dalla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, nel modello 2/A/SG 6, e nel foglio notizie 7.
L’Ufficio di cancelleria al fine di attivare l’istituto della prenotazione a debito “…deve provvedere direttamente ad inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la relativa richiesta….”.8
Particolari criticità, nell’istituto in esame, si manifestano al momento :
a) dell’invio per la registrazione in relazione all’individuazione dell’ufficio tenuto all’adempimento e ai termini entro ai quali trasmettere ;
b) della individuazione del soggetto a carico del quale si registra a debito, attività di competenza della cancelleria giudiziaria;
c) della valutazione, all’atto della restituzione da parte dell’Agenzia delle Entrate alla Cancelleria giudiziaria, sulla sussistenza, o meno, dei presupposti di legge per il recupero di quanto prenotato a debito, attività di competenza della cancelleria giudiziaria;
d) dell’individuazione dei soggetti tenuti al rimborso, nel quantum, di quanto lo Stato abbia prenotato a debito.
b) individuazione degli atti soggetti a registrazione a debito
Per alcune tipologie di provvedimenti giurisdizionali, in relazione alla specificità dei soggetti parti del giudizio o dell’oggetto (petitum) della causa, l’Agenzia delle Entrate, previa specifica richiesta degli Uffici giudiziari 9, procede a registrare [= liquidare] l’atto, senza richiederne il contemporaneo pagamento dell’ imposta dovuta .
Materialmente l’importo dovuto per la registrazione, avutane comunicazione della registrazione [= liquidazione] a cura dell’Agenzia delle Entrate 10 con restituzione dei provvedimenti registrati 11, viene, a cura dalla cancelleria giudiziaria competente, prenotato a debito 12 con l’annotazione dell’importo per come liquidato nei registri 13 e nel foglio notizie 14.
Le ipotesi di registrazione con prenotazione a debito sono, espressamente, previste dalla normativa vigente nell’articolo 59 del testo unico imposta di registro.
Il richiamato articolo “….enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute.
È una norma di carattere eccezionale che deve essere applicata nei limiti previsti e con le modalità indicate dalla legge , sotto la personale responsabilità di quanti (rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, cancellieri, procuratori delle parti e parti stesse) intervengono, ciascuno per le proprie funzioni , nell’attività richiesta per la registrazione stessa” 15 .
Ai sensi dell’articolo in commento, quindi, si registrano a debito:
a) le sentenze, «e negli altri atti degli organi giurisdizionali» i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato 16 e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;
d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
È stato precisato che il termine “sentenze”, a cui fa riferimento la disposizione citata, si riferisce anche alle sentenze civili e non soltanto a quelle penali.
Infatti, il giudice civile può essere chiamato ad accertare incidenter tantum la sussistenza del reato, al fine di decidere sul risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 codice civile 17.
Nelle soprarichiamate ipotesi il Legislatore ha ritenuto opportuno derogare al generale meccanismo di applicazione dell’imposta [ = pagamento contestuale dell’imposta di registro alla registrazione dell’atto] privilegiando esigenze diverse a quelle prettamente di natura fiscale e, nello specifico, :
→ nei casi di cui alla lettera a) articolo 59 TUR:
di non gravare immediatamente con l’imposta sulle amministrazioni dello Stato parte in causa o sui soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato in cui è lo Stato stesso ad anticipare le spese;
→ nel caso di cui alla lettera c) articolo 59 TUR:
di non gravare immediatamente con l’imposta sulla procedura fallimentare in corso 18 , per evitare in particolare le ipotesi di assenza di liquidità da parte del fallimento stesso
→ nel caso di cui alla lettera d) articolo 59 TUR:
di non gravare con il pagamento dell’imposta sulla vittima di un fatto [potenzialmente] costituente reato, che abbia ottenuto dall’Autorità giudiziaria un risarcimento del danno subito .
c) modalità per la registrazione a debito
In materia di registrazione a debito e, in particolare dei soggetti tenuti a richiederla, trova applicazione l’art. 60 Testo Unico Imposta di registro che, in relazione alle modalità per la registrazione a debito, al comma 1 espressamente prevede :
1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo e' compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell' autorità giudiziaria che lo ha emanato.
Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.
2. Nelle sentenze di cui alla lettera d) dell’articolo 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l’imposta prenotata a debito.
La procedura di registrazione a debito è legittimamente attivata 19 “… solo in presenza di formale richiesta dell’organo designato cioè del cancelliere giudiziario.... é quest’ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell’imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito”.
Dall’obbligo del cancelliere giudiziario 20 a chiedere la registrazione a debito derivano le responsabilità, di cui all’articolo 61 testo unico imposta di registro ai sensi del quale è tenuto a “….pagare in proprio le imposte sugli atti quando non ha osservato le disposizioni contenute nell’articolo 60 testo unico imposta di registro ovvero abbia fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito “.
d) ufficio competente a chiedere la registrazione
In ai sensi dell’articolo 10 lettera c) Testo Unico Imposta di registro sono obbligati a richiedere la registrazione “ i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato”.21
Per il Ministero delle Finanze 22 “ la procedura di registrazione a debito è legittimamente attivata solo in presenza di formale richiesta dell’organo designato cioè del cancelliere giudiziario....
È quest’ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell’imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito”.
Al fine di attivare l’istituto della prenotazione a debito “ il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna .” 23.
Ai sensi dell’articolo 13 comma 3 24 testo unico imposta di registro per i provvedimenti in esame “ i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi “.
L’Ufficio di cancelleria competente a chiedere la registrazione a debito, nel processo civile , lettere a) e c) articolo 59 comma 1 TUR, è quello del giudice che ha emesso il provvedimento definitivo del grado o fase del giudizio.
Nei casi di prenotazione a debito di cui alla lettera d) comma 1 articolo 59 TUR competente, riguardo alle specifiche sentenze in materia del giudice civile, a chiedere la registrazione è la cancelleria del giudice in cui si definisce il giudizio.
Nel processo penale nei casi di prenotazione a debito di cui alla lettera d) comma 1 articolo 59 testo unico spese di giustizia competente a chiedere la registrazione è, divenuto definitivo il titolo, la cancelleria del giudice dell’esecuzione.25
Nelle ipotesi di giudizio penale gli Uffici ministeriali di via Arenula 26 hanno specificato che “con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell’esecuzione e cancelleria tenuta all’annotazione di cui all’art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l’atto alla cancelleria del giudice dell’esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all’Ufficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni[ndr = ora trenta giorni] previsto dall’art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002” .
Nel caso di prenotazione a debito della sentenza come in tutti i casi di spese prenotate a debito gli uffici di cancelleria devono procedere all’annotazione della somma prenotata nel foglio delle notizie 27 .
Per la direttiva ministeriale Giustizia del 27 giugno 2003 28 “poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero.”
Sempre per la richiamata direttiva ministeriale “ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito”.
Anche nelle ipotesi di registrazione a debito dei provvedimenti per equa riparazione 29, competente a chiederne, nelle modalità della prenotazione a debito , è la cancelleria giudiziaria.
Per l’Agenzia delle Entrate 30 “…l’interpretazione secondo cui i decreti emessi in tema di equa riparazione, ex legge 24 marzo 2001 n.89, sono soggetti alla registrazione in termini fissi e il cancelliere è l’organo tenuto a richiedere la registrazione a debito ex art. 10 lettera c) del testo unico dell’imposta di registro 31 con le modalità previste dall’articolo 60 [ndr= prenotazione a debito] è stata condivisa dall’Avvocatura dello Stato che ha posto in rilievo come tale procedura semplificata ..eviti..una inutile complicazione ( pagamento dell’imposta di registro da parte del ricorrente e successivo rimborso della stessa somma da parte dell’Amministrazione)..”
A seguito dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia ricordiamo che, ai fini della registrazione, “ …. fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche 32.
L’atto iscritto a repertorio 33 è quindi trasmesso in copia all’agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale 34 .
All’atto dell’avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull’originale” e riportati nel registro repertorio in uso presso l’a cancelleria giudiziaria..
e) registrazione a debito a seguito di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate
Nell’ambito dell’istituto in esame l’attività dell’Agenzia delle Entrate non si limita ed esaurisce nella mera attività di registrazione .
L’Ufficio finanziario locale “ …è invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell’imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito”. 35
Non è in linea con le disposizioni vigenti la procedura dell’ufficio che pur in assenza di formale richiesta in tal senso promanante dall’organo designato , provvede automaticamente a registrare a debito la sentenza” 36.
Ai sensi del punto 2 dell’art 60 Testo Unico Imposta di registro 37 …l'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può' sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario.
Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.”
f) registrazione a debito a seguito di segnalazione delle parti del giudizio
Anche le parti processuali , a seguito delle modifiche operate al testo unico spese di giustizia dal decreto legge 20 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 2 dicembre 2016 n. 225, possono segnalare alla cancellerie la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito .
Ai sensi del novellato articolo 73 testo unico spese di giustizia punto 2-quater le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione.
In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione .
Ai sensi dell’articolo 13 comma 3 T.U. imposta di registro per i provvedimenti in esame i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato 38 quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi.
Il richiamato articolo 13 comma 3 del Testo Unico imposta di registro ai sensi del quale gli uffici di cancelleria devono attendere 10 giorni dalla data di pubblicazione o emanazione del provvedimento va collegato al disposto di cui all’articolo 73 punto 2-quater ai sensi del quale le parti in causa nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione 39 del provvedimento possono effettuare la segnalazione all'ufficio giudiziario.
Logicamente il termine assegnato alle parti non è, e non potrebbe essere altrimenti, perentorio.
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana 40 nel rispondere ad una nota della Corte di Appello di Firenze 41 ha tenuto a precisare che si …” ritiene opportuno che laddove l’ufficio giudiziario pur in assenza di segnalazione di parte ( ovvero in caso di richiesta tardiva pervenuta prima della trasmissione del provvedimento) rilevi la ricorrenza dei requisiti di cui al predetto art. 59 , comma 1, lettera d), lo stesso ufficio proceda comunque a richiedere la registrazione a debito all’Agenzia delle Entrate…” .
g) individuazione della parte obbligata nell’ipotesi di cui all’art. 59 lett. d) dpr 131/1986
L’articolo 59, lettera d), del testo unico imposta di registro prevede che per le “sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato” (lett. d) si deve procedere alla “registrazione a debito” dell’imposta di registro.
Il comma 1 dell’articolo 60 testo unico imposta di registro, relativamente alla modalità di registrazione a debito, ne dispone che “si esegue a norma dell’articolo 16”.
Articolo 59 va correlato al comma secondo dell’articolo 60 ai sensi del quale nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'articolo precedente deve, sempre, essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito”.
La disposizione di cui al secondo comma dell’artico 60 testo unico imposta di registro determina, quindi, la soggettività passiva al tributo, al fine di facilitare l'ufficio nel recupero dell'imposta prenotata a debito.42
Nell’ipotesi in esame, infatti, l’espressa indicazione della parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito comporta, per questa fattispecie, non applicabile 43 il principio generale della solidarietà, nel pagamento dell’imposta di cui all’ articolo 57 TUR, tra le parti in causa e i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto .
Ai sensi dell’articolo 61 TUR “….i cancellieri…devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo….”.
Per la Suprema Corte di Cassazione 44 l’imposta deve essere recuperata "nei confronti della (sola) parte obbligata al risarcimento del danno".
La condanna per fatto costituente reato per i Giudici di Legittimità non necessita della ricorrenza di una “concreta fattispecie di reato” ma anche soltanto di una “fattispecie corrispondente nella sua oggettività all’astratta previsione di una figura di reato”.
Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione 45 la normativa in esame per la sua applicabilità “non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, ma che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato” .
Nel premettere che nell’art. 60, la indicazione della “parte obbligata al risarcimento del danno" non è equiparabile al “soggetto condannato in sentenza” 46, creando maggiori incertezze in una materia già di per sé ermetica, poiché, risultando lo stesso già dalla sentenza, non avrebbe avuto giustificazione, da parte del legislatore, l’utilizzo di una diversa terminologia, a chi compete l’individuazione nel concreto della parte tenuta al pagamento dell’imposta ?
Per l’Amministrazione finanziaria 47 “ il cancelliere è legittimato alla richiesta prenotazione a debito dell’imposta di registro qualora ravvisi nel contesto della sentenza in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della registrazione a debito..
Depositata la sentenza, da parte del giudice, il Cancelliere 48, previo esame della stessa e degli atti del fascicolo processuale, deve identificare “in calce o a margine dell’originale della sentenza” la “parte obbligata al risarcimento danno”, ricercandolo in quello dei convenuti cui possa attribuirsi il compimento di “atti costituenti reato” in uno stretto di nesso di causalità con il danno sotteso alla sentenza di condanna.” 49
Per la giurisprudenza di merito 50 la identificazione della parte obbligata, come responsabile di “fatti costituenti reato”, costituisce, secondo la ratio della norma, oggetto di valutazione postuma desumibile dal contesto della motivazione, dagli atti processuali e dal “petitum” e “causa petendi” del giudizio, soprattutto ove la responsabilità penale “non risulta dal testo della decisione che il giudice abbia, nemmeno per implicito, valorizzato a tal fine fatti integranti i requisiti oggettivi e soggettivi di figure criminose”.
Pur dando atto della disciplina di fatto in uso i richiamati indirizzi ministeriale e giurisprudenziale pongono in essere una chiara forzatura della norma in esame ponendosi , inoltre, in contrasto con la vigenza contrattuale, e relativa efficacia normativa 51, del personale giudiziario e con l’applicazione pratica del servizio relativo alla registrazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Con la c.d. valutazione postuma di cui all’indirizzo giurisprudenziale si attribuirebbe, a parere di chi scrive e non solo, al funzionario di cancelleria, che provvede agli adempimenti relativi alla registrazione, il potere interpretativo del provvedimento giurisdizionale, in specie nella ventilata 52 ipotesi ove la responsabilità penale “non risulta dal testo della decisione che il giudice abbia, nemmeno per implicito, valorizzato a tal fine fatti integranti i requisiti oggettivi e soggettivi di figure criminose”.
Potere interpretativo che esula dalle competenze del funzionario di cancelleria 53 .
Il problema della identificazione della parte obbligata, come responsabile di “fatti costituenti reato”si porrebbe, inoltre, nei casi di provvedimenti relativi a procedimenti penali con più parti convenute e/o imputati condannati specie , nel processo penale, nelle ipotesi di contestuale e da più soggetti più violazioni di legge .
Il compito, quindi di valutare che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato non rientra [rientrerebbe] certamente tra quelli per legge attribuiti al funzionario dell’ufficio giudiziario (nella legge indicato genericamente quale cancelliere ).
Funzionario dell’ufficio giudiziario il quale è pur vero che risponde ai sensi dell’art. 61 TUR, delle ipotesi di inosservanza alle disposizioni del precedente articolo 60 54 ma non ha certamente potere interpretativo/integrativo dei ( nei) provvedimenti giurisdizionali.
Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta va, andrebbe, e da parte del giudice, espressamente, e con chiarezza, indicato in sentenza .
Al Cancelliere spetta [spetterebbe] esclusivamente l’obbligo della trasmissione degli atti che rientrino prima facie nella indicazione ex art. 59 testo unico imposta di registro 55.
Nessun potere di “valutazione postuma” 56.
Nessun obbligo di identificare in calce o a margine dell’originale della sentenza la parte obbligata al risarcimento danno, ricercandolo in quello dei convenuti cui possa attribuirsi il compimento di atti costituenti reato in uno stretto di nesso di causalità con il danno sotteso alla sentenza di condanna, 57 ci risulta attribuito dalla legge o dalle specifiche norme relative ai profili professionali al personale amministrativo operante negli uffici giudiziari.58
Ma, nell’applicazione pratica della normativa, il problema dell’individuazione che tanto sembra appassionare dottrina e giurisprudenza è [ci appare] un falso problema.
In motivazione e, più nello specifico, nel dispositivo della sentenza 59 è il giudice che indica le parti tenute al risarcimento quantificando l’importo del risarcimento.
La c.d. valutazione postuma desumibile dal contesto della motivazione, dagli atti processuali e dal “petitum” e “causa petendi” del giudizio si risolve quindi in una applicazione del decisum.
Applicazione del decisum in cui il Funzionario di cancelleria 60, dovrà procedere alla registrazione a debito dei provvedimenti giudiziari in danno dei condannati e, rilevabili dai dispositivi, nei seguenti casi:
-
ordinanze penali portanti liquidazione provvisionale;
-
sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisionale esecutiva;
-
sentenze civili che contengono condanna al risarcimento danni allorché si configuri una delle seguenti ipotesi:
- il danno patrimoniale e non patrimoniale oggetto della condanna trova il proprio titolo, secondo la motivazione della sentenza, in un reato accertato precedentemente dal giudice penale;
- l'autore del fatto illecito e' condannato, pur in assenza di procedimento penale, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, anche di quelli non patrimoniali (o morali).61
h) registrazione a debito: termini - passaggio in giudicato e irrevocabilità
La materia relativa ai termini per la registrazione degli atti giudiziari è disciplinata dall’articolo 13 del testo unico imposta di registro e dagli articoli 73, 73-bis e 73-ter testo unico spese di giustizia 62 .
Ai sensi della richiamata normativa :
- per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato;
- per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), testo unico imposta di registro diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti nello specifico sentenze decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione i cancellieri hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni 63, gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi 64;
- per le sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.
Per le sentenze degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato bisogna fare una, importante distinzione:
≈ se il provvedimento è emesso nel procedimento civile la registrazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi, quindi dal loro passaggio in giudicato secondo le regole del codice di rito civile;
≈ se il provvedimento è emesso nel procedimento penale 65 la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato.
La sentenza sarà trasmessa, a cura della cancelleria, con l’annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame..
la Direzione Generale del Ministero della Giustizia 66, sia in relazione ai provvedimenti civili ma con particolare attenzione ai provvedimenti penali, ha sottoposto la modifica normativa all’attenzione degli uffici giudiziari, ribadendo, in particolare, che “è stata, pertanto, eliminata la trasmissione all’ufficio finanziario, per la liquidazione dell’imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale.
La liquidazione dell’imposta di registro sarà conseguentemente effettuata in unica soluzione e l’adempimento, secondo il combinato disposto del nuovo articolo 73 ter e del novellato articolo 78 del Testo Unico delle spese di giustizia … deve essere curato dall’ufficio del giudice dell’esecuzione.
Tale ufficio dovrà, quindi, inviare agli uffici finanziari la sentenza definitiva, comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.
Conseguentemente dovrà essere prenotata a debito l’imposta di registro liquidata dall’ufficio finanziario soltanto sulla sentenza passata in giudicato”.
Registrazione della sentenza che, nel processo penale, dovrà essere richiesta entro il citato termine di legge [NDR = entro trenta giorni dal passaggio ingiudicato] decorrente dalla data di annotazione dell’irrevocabilità della sentenza stessa. 67
La normativa del testo unico spese di giustizia in materia di registrazione a debito dei provvedimenti penali che attengono alla liquidazione del danno civile derivante da reato “deve essere analizzata ed interpretata alla luce del corredo normativo che regola la procedura penale ed in modo con esso compatibile. 68 ”
Gli Uffici ministeriali di via Arenula hanno precisato 69 che “sentenze penali con condanna a al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato vanno registrate e i cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] per l’invio all’ufficio delle entrate decorrono dalla data di annotazione dell’irrevocabilità della sentenza e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.
È stato osservato che il decorso dei termini di impugnazione non giustifica di per sé l’immediata attivazione della procedura, atteso che il gravame potrebbe pervenire successivamente nei casi disciplinati dagli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p., e che devono, inoltre, considerarsi i casi in cui l’ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile non coincide con il giudice dell’esecuzione, la cui cancelleria è invece funzionalmente competente ai sensi degli artt. 73 bis e 73 ter del D.P.R. n. 115/2002.
A ciò – si rileva - si aggiungono i numerosi casi in cui il passaggio in giudicato consegue al rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, con conseguente necessità di attendere la restituzione degli atti per un periodo ben più lungo dei cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] previsti dalla legge.
Come è noto, l’irrevocabilità delle sentenze avverso le quali è ammesso gravame consegue, ai sensi dell’art. 648 c.p.p., dallo spirare del termine per proporre l’impugnazione ovvero di quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile e, se vi è stato ricorso per cassazione, dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
Questa preliminare disposizione porta di per sé ad escludere che il termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] entro il quale la cancelleria del giudice dell’esecuzione deve trasmettere all’ufficio finanziario la sentenza di condanna al risarcimento del danno cagionato dalla commissione di reati decorra dal momento stesso dell’irrevocabilità.
Così facendo, infatti, non si terrebbero nel debito conto le impugnazioni tardive, che potrebbero essere proposte a trasmissione già avvenuta, e che tuttavia, per espressa previsione di legge, sono ostative rispetto al passaggio in giudicato della sentenza.
Proprio in questa prospettiva l’art. 27 del D.M. n. 334/89, recante il regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale, prescrive – in linea con l’art. 625, comma 4, c.p.p. – l’obbligo per la cancelleria di annotare sull’originale della sentenza (o del decreto di condanna) l’irrevocabilità.
Non sfugge la fondamentale rilevanza dell’annotazione del passaggio in giudicato del provvedimento, alla quale sono collegati importantissimi effetti giuridici, primo fra tutti la correlazione tra il regime delle impugnazioni tardive ed il rimedio di cui all’art. 670 c.p.p., che opera in una fase successiva al predetto adempimento.
Giova aggiungere che quando l’ordinamento ha inteso attribuire autonoma e diretta efficacia all’oggettiva irrevocabilità del provvedimento di condanna, lo ha fatto con previsione espressa. In tal senso depone l’art. 28, comma 1, seconda parte delle norme regolamentari citate, che – per evidenti ragioni di celerità ed urgenza - prescrive alla cancelleria della Corte di Cassazione di comunicare il rigetto del ricorso all’ufficio esecuzione del pubblico ministero funzionalmente competente perché proceda ai sensi del Titolo II del Libro X del codice di procedura penale, pur in assenza dell’annotazione della irrevocabilità sull’originale del provvedimento.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] per la trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario deve inevitabilmente decorrere dalla data di annotazione dell’irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.
Questa conclusione, peraltro, è del tutto coerente con i principi già affermati dalla sopra richiamata circolare della Direzione Generale della Giustizia Civile, la quale ha ben posto in luce come la sentenza debba essere inviata “comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame”, così implicitamente rimarcando che nessuna attività può essere espletata prima di quel momento.
Con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell’esecuzione e cancelleria tenuta all’annotazione di cui all’art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l’atto alla cancelleria del giudice dell’esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all’Ufficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni[ndr = ora trenta giorni] previsto dall’art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002.”
i) registrazione a debito: appello dei coimputati nel processo penale e delle controparti nel processo civile
Assodato che, come dall’ indirizzo ministeriale riportato, nel processo penale i termini per la registrazione a debito nei casi di accoglimento della domanda di parte civile decorrono, ex articolo 27 del Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale D.M. 30 settembre 1989 n. 334 70 , dall’annotazione dell’irrevocabilità della sentenza come si pone il disposto di cui all’ articolo art. 587 codice di procedura penale ai sensi del quale l’impugnazione se non fondata su motivi esclusivamente personali giova anche agli altri imputati non appellanti ?
Nel caso concreto se un imputato non appella, a differenza dei coimputati, all’atto dell’annotazione dell’irrevocabilità della sentenza nei sui confronti il provvedimento va trasmesso all’Agenzia delle Entrate ?
Oppure in esecuzione del disposto di cui all’articolo 73-ter bisogna attendere la definitività del procedimento anche nei confronti dei coimputati appellanti considerato che ..la liquidazione dell’imposta di registro sarà effettuata in unica soluzione..71
Prima delle modifiche normative 72 operate ai testi unici imposta di registro e spese di giustizia le sentenze, anche penali, con contenuto civilistico venivano sottoposte alla registrazione al momento dell’emissione senza attenderne il passaggio in giudicato.
La definitività del giudizio nel successivo grado di appello comportava il salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato 73.
Per il Ministero della Giustizia 74 in materia di recupero delle spese anticipate e/o prenotate a debito, prima della modifica normativa che comporta la registrazione del provvedimento a definitività del processo penale ,“ quando una sentenza penale di condanna di primo grado passa in giudicato solo nei confronti di taluni imputati, mentre per altri viene proposto appello, l’ufficio recupero crediti presso l’ufficio di primo grado deve procedere all’attività di riscossione, per gli importi relativi alle voci individuate dall’art. 211 T.U., a carico dei soli imputati condannati per i quali la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile..”75.
La richiamata direttiva trova applicazione anche alla luce dei modificati articolo 73 e 73-bis testo unico spese di giustizia e alla luce, quindi, dell’introdotta unicità di registrazione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna per risarcimento danni prodotto da fatti costituenti reato?
Nel silenzio ministeriale due le ipotesi che si possono avanzare :
a) la sentenza irrevocabile a carico dell’imputato che non ha proposto appello vada registrata, in relazione alla somma comminata a titolo di risarcimento 76, fatti salvi, per l’interessato, l’eventuale rimborso ad esito positivo relativamente agli effetti civilistici dell’appello dei coimputati;
b) attendere, per la registrazione, l’esito dell’impugnazione dei coimputati e registrare, in caso di condanna al risarcimento danni, i due provvedimenti, all’esecutorietà del provvedimento di appello.
Quest’ ultima ipotesi risponderebbe, al meglio a parere di scrive , al principio normativo dell’introdotta unicità di registrazione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna per risarcimento danni prodotto da fatti costituenti reato 77 .
Ipotesi che trova [troverebbe] giustificazione nella direttiva del Ministero della Giustizia del luglio 2005 78 ai sensi della quale “il fenomeno processuale dell’estensione dell’impugnazione in favore del coimputato non impugnante di cui all’articolo 587 c.p.p. non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza relativamente al rapporto concernente l’imputato non impugnante , restando ferma l’esecutorietà delle statuizioni ivi contenute nell’attesa del verificarsi dell’eventuale effetto risolutivo straordinario ( vedi per tutte Cass., Sez. Unite, sent. n. 9 del 24.3.1995dep. 23.6.1995) “.
Nel processo civile, come visto, l’obbligo di registrazione a debito decorre , ai sensi dell’articolo 73 c. 2-ter testo unico spese di giustizia dal passaggio in giudicato del provvedimento.
Non esiste nel contenzioso civile una norma di contenuto analogo all’articolo art. 587 codice di procedura penale.
Ma può [ potrebbe] verificarsi il caso di presenza di più parti processuali , ad esempio più convenuti coautori del fatto costituente reato .
In materia l’articolo 331 codice di procedura civile dispone l’integrazione del contraddittorio, nel caso di appello di una sola delle parti soccombenti, nelle ipotesi di cause inscindibili ( litis consorzio necessario articolo 102 codice di procedura civile ) .
Similare alle ipotesi di cui all’ art. 587 codice di procedura penale ci sarebbe [ potrebbe esserci] l’articolo 336 codice di procedura civile ai sensi del quale “ la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli effetti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”.
Riteniamo che le problematiche scaturenti nel processo penale nell’ipotesi di cui art. 587 codice di procedura penale si riscontrino [ potenzialmente] anche nel processo civile nelle ipotesi di cui all’articolo 102 codice di procedura civile ( litis consorzio necessario ) 79 .
O nell’ipotesi in cui all’appello di uno solo dei convenuti parte nel processo di primo grado, e su richiesta, venga sospesa in tutto o in parte l’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado.
Nelle due ipotesi prospettate (litis consorzio necessario e sospensione dell’esecutività della sentenza di primo riguardo alla parte non appellante) le soluzioni sarebbero[dovrebbero essere] analoghe a quelle richiamate per le ipotesi del processo penale.
Un chiarimento sul punto sarebbe, comunque, auspicabile e necessario da parte delle amministrazioni ministeriali competenti .
j) registrazione a debito: decadenza e prescrizione
In materia di registrazione a debito di una sentenza “….il procedimento di riscossione dell’imposta, in quanto condizionato all’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all’iniziativa del Cancelliere dell’ufficio giudiziario e non dell’Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all’art. 76, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Di conseguenza, risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 78 del medesimo D.P.R. 131/1986 80 “.
I termini di prescrizione, decennale 81, a carico degli uffici giudiziari non coincidono con i termini di prescrizione a carico delle Agenzie delle Entrate.
Per quest’ultime, infatti, “…la esazione a cura degli uffici finanziari deve avvenire , indiscriminatamente, nel termine fisso di tre anni dalla prenotazione a debito e quindi anche prima dell’avvenuta definizione dei rapporti tra i contendenti.. “82.
Il Titolo VIII del testo unico in esame, negli articoli 76 (decadenza dall’azione della finanza) 77 (decadenza dell’azione del contribuente) e 78 (prescrizione del diritto all’imposta), disciplinano i casi di decadenza nei termini di richiesta e di prescrizione dell’imposta stessa.
La decadenza dell’azione di recupero da parte dell’amministrazione disciplinata dall’articolo 76 del testo unico imposta di registro il cui contenuto conferma, ove ve ne fosse bisogno, la “ermeticità” delle disposizioni normative in una materia in cui la chiarezza dovrebbe, viceversa, esserne il filo conduttore.
k) responsabilità in materia di registrazione a debito
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del Testo Unico Imposta di registro “i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito” .
L’ipotesi omissiva del citato articolo 61, comma 2, è diversa dall’ipotesi, più grave, di cui all’articolo 69 Testo Unico imposta di registro.
Il caso disciplinato, e sanzionato 83 , dall’articolo 69 riguarda, infatti, l’omessa richiesta di registrazione degli atti ai fini dell’applicazione dell’imposta.
Il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate in data 19 novembre 1998 ha emanato direttiva 84 in materia di sanzioni varie correlate all’attività degli uffici non solo in relazione alla riscossione dell’imposta ma anche, ex articolo 73 Testo Unico imposta di registro, agli adempimenti e tenuta dei registri repertorio 85.
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1 art. 54 testo unico imposta di registro “ all’atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l’imposta liquidata a norma del primo comma dell’articolo 16 ovvero se la liquidazione è differita a norma del secondo comma dello stesso articolo , depositare la somma che l’ufficio ritiene corrispondente all’imposta dovuta..”
2 Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995
3 lettera s) articolo 3 D.P.R. 30 maggio 2020 n. 115 (testo unico spese di giustizia) : “ prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell’ eventuale successivo recupero”.
4 circolare Agenzia delle Entrate n 13/E del 23 marzo 2004 che se anche relativa, nello specifico, alla ipotesi di cui alla lettera a) trova applicazione in tutte le ipotesi previste dall’articolo 59 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
5 cfr Risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso da ultimo risoluzione Agenzia delle entrate prot. 75690 del 22 marzo 2021 e circolare Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U
6 registri, previsti dall’articolo 160 testo unico spese di giustizia , istituiti con Decreto Ministeriale 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari,oggi in uso informatico nel programma SIAMM
7 Foglio Notizie art. 280 Testo Unico spese di giustizia.. Come sottolinea la circolare Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004 : Il foglio delle notizie è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l’elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l’esatta quantificazione del credito da parte dell’ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio. Per la circolare ministeriale del 27/06/2003 n 9, “poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero.”Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), “ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito”.
8 risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015
9 risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015
10 la registrazione viene effettuata "a debito" immediatamente dopo la liquidazione, concludendosi con ciò l'iter amministrativo presso gli uffici finanziari
11 articolo 73 testo unico spese di giustizia “ l'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi.”
12 art. 3 lettera s) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prenotazione a debito “ è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell’ eventuale successivo recupero”
13 Ogni spesa, anticipata o prenotata a debito, va annotata nei registri previsti dall’articolo 161 “i pagamenti dell’erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati “D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, registri individuati dal Decreto Ministeriale Giustizia del 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari. Nello specifico le spese prenotate a debito vanno annotate nel registro mod. 2/A/SG
14 vedi nota n. 265
15 Ufficio del Registro di Rossano prot. 1542/1995
16 Ministero della Giustizia circolare DAG.04/11/2013.0145935.U “ motivi di economia procedurale conformi peraltro alla ratio dell’istituto della prenotazione a debito rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l’articolo 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a debito dell’imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell’ amministrazione pubblica.”
17 cfr., Corte Costituzionale sent. 414/1989.
18 in considerazione della specialità della procedura fallimentare.
19 Ministero delle Finanze risoluzione 17 novembre 1994 n 350
20 figura che come abbiamo visto non esiste tra le professionalità in servizio negli uffici giudiziari; le figure competenti a richiedere la registrazione, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, sono il Cancelliere ( figura residuale) il Cancelliere Esperto, il Funzionario Giudiziario, il Direttore.
21 Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131 Articolo 69 – Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Per la circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37 precisandosi che i pubblici ufficiali obbligati a richiedere la registrazione all'ufficio nella cui circoscrizione gli stessi risiedono,sono quelli indicati nelle lettere b) e c) dello stesso articolo 10 ossia i funzionari di cui sopra all'ufficio nella cui circoscrizione risiede il contribuente tenuto al pagamento del tributo.. si realizza il duplice scopo di distribuire fra un maggiore numero di uffici gli obblighi connessi all'applicazione della norma e, nel contempo, di agevolare l'attività di riscossione. Vedasi anche Circolare n. 267/E/1998/180046 del 19 novembre 1998, del Ministero Finanze, Dipartimento Entrate.
22 R.M. n. IV-8-350 del 17 novembre 1994
23 risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015.
24 Comma sostituito dall'art. 6, L. 2 dicembre 1991, n. 399. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’art. 7-quater, comma 43, lett. a), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, in sede di conversione, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.
25 ai sensi del disposto di cui all’articolo 208 comma 1 lett. b) testo unico spese di giustizia combinato con l’articolo 665 codice di procedura penale. Vedasi in materia Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U
26 Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U
27 vedi nota n. 7
28 Ministero della Giustizia circolare n 9 del 27/06/2003.
29 legge 24 marzo 2001 n. 89
30 circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate
31 cfr. risoluzione 17 novembre 1994 n. IV-8-350 e Consiglio di Stato parere n. 1368/96 del 28 ottobre 1996
32 articolo 278 testo unico spese di giustizia.
33 registro in uso nelle cancellerie giudiziarie e soggetto all’obbligo di verifica quadrimestrale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
34 circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010 (cit.)
35 Ministero delle Finanze risoluzione 17 novembre 1994 n 350.
36 R.M. n. IV-8-350 del 17 novembre 1994
37 per come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158
38 riguardo le sentenze penali il termine di trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario decorre dalla data di annotazione della irrevocabilità e non da quello in cui il provvedimento è passato in giudicato cfr. Ministero della Giustizia n. 20875 del 10 febbraio 2010
39 da sottolineare l’incongruità di far decorrere termini a carico dell’utenza dal depositato o pubblicazione del provvedimento anziché, come per logica, dalla notifica o comunicazione alla parte dell’emissione del provvedimento stesso.
40 Settore Servizi- Ufficio Servizi Fiscali – Agenzia Regionale Firenze senza numero e data
41 protocollo in uscita n. 6344 del 21 maggio 2021
42 circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37
43 circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37
44 Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952
45 Cassazione 20 novembre 1990 n. 11198, 12 agosto 1995 n. 8845, 20 luglio 2002 n. 10641)
46 il legislatore non si è espresso : “ove non risulti dalla sentenza, deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito”.
47 R.M. n. IV-8-350 del 17 novembre 1994
48 figura del Cancelliere da individuarsi nel personale giudiziario con qualifica di Cancelliere ( figura residuale) , Cancelliere Esperto , Funzionario giudiziario.
49 risoluzione 17 novembre 1994 n. 330 del Ministero delle Finanze
50 Corte appello Roma, 31 gennaio 2002
51 ricordiamo che a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 29/1993, la disciplina del lavoro dei pubblici dipendenti è regolata dal codice civile, dalle leggi sul lavoro subordinato nell’impresa e dalla contrattazione collettiva il cui testo normativo di riferimento è il decreto legislativo n. 165/2001
52 vedi nota 308
53 ci troviamo di fronte a scarico di responsabilità e delega di funzioni. In proposito vedasi Marilena Cerati “ il recupero dell’imposta di registro sulle condanne per danni morali” Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg. 178 e ss.
54che prevede che i cancellieri “devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito” ..vedasi successivo paragrafo k)
55 il Cancelliere sarebbe solo legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell’imposta di registro qualora ravvisi dal contesto della sentenza i presupposti per poter accedere alla prenotazione a debito Ministero delle Finanze R.M. n IV-8-350 del 17/11/1994
56 già richiamato indirizzo della Corte appello Roma, 31 gennaio 2002, non appare strano , a chi scrive, come costante sia da parte degli organi di giurisdizione declinare al personale amministrativo responsabilità rientranti tra i “ poteri” del giudice.
57 nota n. 308
58 per le competenze delle qualifiche relative alle figure di Cancelliere Esperto, Funzionario Giudiziario e Direttore vedi, da ultimo, decreto ministeriale Giustizia del 9 novembre 2017.
59 Articolo 132 codice di procedura civile . La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica italiana. Essa deve contenere: 1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata; 2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;5)il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. Motivazione e dispositivo concorrono a formare la decisione, la mancanza dell’una o dell’altro rende la sentenza inesistente. La motivazione descrive il processo cognitivo attraverso cui il giudice decide la controversia , il dispositivo è la parte finale della sentenza, nella quale è riportata la decisione in quanto tale.
60 Circolare del 4 luglio 1989 n. 33- Ministero delle Finanze – Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
61 …poiché i danni non patrimoniali, tra cui il danno morale, costituiscono una voce specifica del risarcimento dovuto, l’eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all’articolo 59 , lettera d).. nota Ministero della Giustizia n. 1670/99/U del 21 giugno 1999
62 in materia sono intervenute importanti operate dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158 e dal decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 1 dicembre 2016 n. 225.
63 es. il verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell’art. 362 codice civile, aventi per oggetto beni dei minori, in se diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al titolo XII del libro primo codice civile, sono soggette al regime della registrazione( cfr= Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U. Il verbale di inventario procedure di eredità giacente, è soggetto al regime della registrazione ( cfr= Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e n 78 del 16/6/2006 e circ. Min. Giustizia n DAG.01/02/2008.00156873.U)
64 ossia il domicilio o la residenza anagrafica delle parti processuali.
65 nel processo penale in materia di condanna al risarcimento del danno trova applicazione la disposizione di cui al comma 2-quater dell’articolo 73 testo unico imposta di registro che riconosce alle parti il potere di segnalare alla cancelleria la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito
66 circolare del 14 luglio 2009
67 cfr. Ministero della Giustizia prot. n. 20875 del 9 febbraio 2010 ,prot. n.206456 del 3 novembre 2017 e prot. 229118 del 23 novembre 2019
68 Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U
69 Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U
70 pubblicato in gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 5 ottobre 1989
71 cfr Ministero della Giustizia prot. n. 20875 del 9 febbraio 2010
72 da ultimo decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 1 dicembre 2016 n. 225
73 cfr comma 1 articolo 37 testo unico imposta di registro.
74 Ministero della Giustizia circolare 26 giugno 2003 n. 9
75 per la richiamata ministeriale giustizia 9/2003 i richiamati criteri dovevano essere adottati anche nel caso di sentenza penale di condanna a carico di più imputati , annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione per alcuni ricorrenti e passata in giudicato per altri a seguito del rigetto del ricorso dagli stessi proposto.
76 è nella prassi quanto sembrerebbe facciano le cancellerie giudiziarie
77 decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 1 dicembre 2016 n. 225.
78 Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I – luglio 2005 senza numero di protocollo a firma del Direttore Generale.
79 problematiche di attualità in particolare nelle ipotesi di colpa (collegiale) medica. Ricordiamo che la c.d. La legge Gelli ha previsto l'azione diretta del paziente contro l'assicurazione stabilendo però il litisconsorzio necessario di medico o struttura sanitaria.
80 da ultimo Cassazione Civile Sezione Tributaria Sentenza n. 16381 del 3 marzo 2020
81 circolare ministero della giustizia n. 9 del 26 giugno 2003
82 Ministero della Giustizia prot. 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004
83 sanzione amministrativa dal centoventi al quattrocentoquaranta per cento dell’imposta dovuta.
84 Circolare n. 267/E/1998/180046, 19 novembre 1998, del Ministero Finanze, Dipartimento Entrate
85 vedasi Articolo 67 Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali









