Registrazione degli atti nel processo civile e penale tra normativa e orientamenti ministeriali
La registrazione degli atti giudiziari, processo civile e penale, normativa, orientamenti ministeriali, registrazione a debito, recupero della imposta di registro e rimborso
PARTE OTTAVA - Esenzione dalla registrazione
PARTE OTTAVA
ESENZIONE
a) Aspetti generali
In materia tributaria/fiscale le norme che stabiliscono agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva [cfr articolo 14 preleggi] .
Le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle che introducono agevolazioni od esenzioni, esigono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione .1
La stessa Corte di Cassazione ha, infatti, avuto più volte modo 2 di chiarire che le norme agevolative, in quanto norme speciali e derogatorie delle norme generali, sono di stretta interpretazione .
Normativa, quella esentiva, che non ammette “ interpretazioni analogica o estensiva.. con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa” 3
Difficile una esaustiva indicazione dei provvedimenti esenti dall’obbligo di pagamento dell’imposta di registro e, quindi, anche della registrazione 4.
La stessa tabella Allegata al Testo Unico imposta di registro 5 e relativa agli Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione , negli articoli 2 e 11 appare alquanto generica 6.
Il richiamato articolo 2 della Tabella si limita 7 ad individuarne l’esenzione per gli Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa 8, dell'Autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali Amministrativi Regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizioni speciali e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale, dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.
Meno generico , ma in parte superato , quando indicato dall’articolo 10 della Tabella che prevede l’esenzione relativamente a: sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori 9; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 10; atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 11; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.
Come visto presupposto per la registrazione dell’atto giurisdizionale è la definizione, anche parziale, del giudizio 12: nell'ambito degli atti giudiziari in materia di controversie civili, l'imposta di registro si applica ai soli atti dotati di contenuto decisorio rispetto ad una vicenda contenziosa.
Non soggetti alla registrazione i provvedimenti che, senza entrare nel merito:
≈ che si pronunciano sulla competenza territoriale del magistrato adito 13 ,
≈ si pronunciano che sull’incompetenza per materia o per valore 14,
≈ che dichiarino cessata la materia del contendere 15,
≈ che dichiarino l’estinzione del giudizio 16 anche a seguito di rinuncia espressa al giudizio 17,
≈ che dichiarino l’incompetenza per ragioni di continenza 18,
≈ il provvedimento con il quale vengono disposti il sequestro conservativo e il sequestro giudiziario 19 ,
≈ i provvedimenti di ripartizione di somme tra creditori adottati in mancanza di controversie20,
≈ i provvedimenti in materia di giurisdizione volontaria 21 ,
≈ le ordinanze di convalida delle intimazioni di licenza o di sfratto per morosità o finita locazione 22,
≈ le sentenze penali di competenza del giudice di pace di non luogo a procedere per avvenuta estinzione del reato conseguente a intervenuta condotta riparatoria-risarcitoria del danno sensi dell’art. 35, d.) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) 23,
≈ i provvedimenti di liquidazione onorari 24 ,
≈ i provvedimenti a natura sanzionatoria,
≈ i provvedimenti conclusivi di attività amministrative 25 .
Le sentenze recanti condanna al pagamento di somme di danaro sono sempre soggette all’imposta di registro prevista per la registrazione delle sentenze a nulla rileva il fatto che il diritto sottostante risulta esente da imposizione.
L’imposta conseguente alla sentenza ha come presupposto l’atto giudiziale ed è dovuta per il costo connesso alla fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione giustizia. 26
In linea con i principi di celerità, razionalizzazione ed economicità che sottengono alle attività delle pubbliche amministrazioni, il testo unico spese di giustizia 27, ha introdotto l’obbligo della registrazione, e quindi dell’invio degli atti alle locali Agenzie delle Entrate 28, dei soli provvedimenti soggetti alla riscossione dell’imposta 29, .
In sintesi ne restano esclusi tutti gli atti dell’autorità giudiziaria non riconducibili alla giurisdizione contenziosa in materia civile e privi della concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti 30 .
L’esenzione dall’imposta di registro si ha, inoltre, avuto riguardo sia all’organo che emette il provvedimento giurisdizionale sia avuto riguardo alla materia oggetto della controversia .
b) Esenzione in relazione al soggetto giudicante
Sono esenti dalla registrazione:
a) Gli atti della Corte Costituzionale (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro);
b) del Consiglio di Stato (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro);
c) della Corte dei Conti (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro);
d) I provvedimenti dei Tribunali Amministrativi Regionali (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro);
e) delle commissioni tributarie (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro);
f) degli organi di giurisdizioni speciali e dei relativi procedimenti (art. 2 Tabella allegata al testo unico imposta di registro) 31.
Per quel che ci interessa relativamente ai provvedimenti della giurisdizione ordinaria non sono soggetti a registrazione:
a) I provvedimenti della Corte di Cassazione (art. 73, comma secondo bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, in vigore dal 4 luglio 2009);
c) Esenzione in relazione al procedimento
L’esenzione in questione può operare sia in relazione alla procedura dichiarata esente per legge [esempio in materia di lavoro ] sia in relazione al contenuto del provvedimento a prescindere dalla materia oggetto della controversia [esempio provvedimenti di condanna inferiori alle 1.033 €].
Non soggetti all’imposta di registro quei provvedimenti che pur avendo natura decisoria non intervengono, neppur parzialmente, nel merito del giudizio 32.
Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure con interesse pubblico quali quelli relativi al contenzioso elettorale 33.
Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure relative all’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rimborso delle imposte e tasse 34.
Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure relative alle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria 35.
Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure relative contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali 36.
Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure relative contratti di mezzadria, di colonia, soccida, per pascolo e alimenti di animali 37.
Non soggetti a registrazione i provvedimenti in procedure relative alle controversie in materia di locazione di immobili urbani 38.
Non soggetti a registrazione i provvedimenti relativi alla procedura della tutela , dell’affiliazione e dell’affidamento 39 .
Non soggetti a registrazione i provvedimenti relativi alla procedura di amministrazione di sostegno , dell’interdizione, dell’inabilitazione, dell’incapacità naturale 40 .
Non soggetti a registrazione i provvedimenti traslativi o dichiarativi aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro immobiliare 41.
Non soggetti a registrazione i provvedimenti relativi a procedure per le quali lo Stato agevola il ricorso alla giurisdizione 42 non aggravando il costo del procedimento quali quelli relativi alle opposizioni a sanzioni amministrativa ex articolo 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 43.
Non soggetti a registrazione i provvedimenti relativi ai procedimenti relativi all’azione civile in materia di violenza nelle relazioni familiari 44 per i quali lo Stato agevola il ricorso alla giurisdizione.
Esenti, per le chiare finalità, dall’imposta di registro i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione dell’assegno di mantenimento ex articolo 282-bis , comma 3,codice di procedura penale e articolo 342- ter , comma secondo, codice civile45
Non soggetti a registrazione i provvedimenti intesi a prevenire l’instaurarsi di una lite giudiziaria 46 quali le ordinanze di convalida delle intimazioni di licenza o sfratto per morosità o finita locazione 47.
Non soggette a registrazione i provvedimenti relativi alle Controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007, non soggette a imposta di registro in base al valore della domanda, inferiore ad € 1.033, che fa rientrare la controversia nella competenza per valore del giudice di pace e trova applicazione l’articolo 46 della legge 374/1991 .
Non costituisce presupposto per l'assoggettamento all’imposta di registro il carattere esecutivo del provvedimento giudiziario, fatto salvo che per i decreti ingiuntivi 48 che scontano l’imposta di registro nei soli casi di:
a) decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi ex articolo 642 codice di procedura civile;
b) decreti ingiuntivi dichiarati esecutori ex articolo 647 codice di procedura civile;
c) a seguito di concessione della provvisoria esecuzione nel giudizio di opposizione ex articolo 648 codice di procedura civile;
d) a seguito di rigetto 49 o accoglimento parziale dell’opposizione 50 ex articolo 653 codice di procedura civile ;
e) a seguito della dichiarazione di esecutorietà ex articolo 654 codice di procedura civile.
In relazione ai giudizi innanzi al Giudice di pace non soggetta a registrazione “ la sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con la quale viene dichiarata l’incompetenza per ragioni di continenza ( giudizio già pendente dinnanzi al tribunale) avendo la sentenza carattere meramente processuale non è soggetta a registrazione”. 51
d) Esenzione in relazione al quantum liquidato inferiore a € 1.033
A prescindere dell’oggetto della controversia, dell’ufficio giudiziario adito e dal grado di giudizio sono esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a euro 51.645,69. 52
Riguardo all’autorità giurisdizionale titolare del giudizio le sentenze ed il verbale di conciliazione nei procedimenti innanzi giudice di pace valore inferiore ad € 1.033 sono esenti dall’imposta di registro “in relazione al loro effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime fiscale della controversia“53
L’Agenzia delle Entrate facendo seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n 16310 del 16 luglio 2014 54 con risoluzione n 97/E del 10 novembre 2014 ha, revocando la precedente risoluzione n 48/E del 18 aprile 2011, esteso l’esenzione dall’imposta di registro alle sentenze nel grado di appello ai giudizi del giudice di pace definiti con provvedimenti di valore inferiore ad € 1.033 55.
La Corte di Cassazione con ordinanza dell’ottobre 2020 56 e ordinanza del febbraio 2021 57, ha esteso il beneficio dell’esenzione dell’imposta di registro per tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad € 1.033 indipendentemente dal grado di giudizio , dall’ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo ( di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato.
Il sopra citato indirizzo giurisprudenziale è stato recepito con direttiva ministeriale giustizia del 21 aprile 2022.58
Per principio generale, quindi, essendo l’imposta di registro“imposta d’atto” che colpisce il provvedimento in relazione al valore nel pronunciato, seguendo l’originario indirizzo della giurisprudenza di legittimità 59, dell’Agenzia delle Entrate 60 e del Ministero della Giustizia61 non sono più da assoggettare ad imposta di registro a prescindere dal giudice e dal grado di giudizio i provvedimenti sotto i 1.033 €.
e ) Liquidazione spese processuali
In materia di liquidazione delle spese processuali va tenuto conto della eventuale presenza, nel giudizio, di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
In questi casi alla liquidazione delle spese operata nel dispositivo del provvedimento che definisce la fase o il grado del giudizio, ex articoli 91 c.p.c., processo civile, e 535 e 541 c.p.p. , nel processo penale, segue la liquidazione di quanto dovuto al professionista o consulente di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel caso di somme anticipate dallo Stato ex artt. 82 e 83 testo unico spese di giustizia.
Le due tipologie di spese sono tra di loro in un rapporto da genere (= liquidazioni ex codice di rito) a specie (= liquidazioni ex tusg) :
≈ nei procedimenti in cui sono le parti private che anticipano le spese avremo , in sentenza , una sola liquidazione = spese processuali a carico di parte soccombente nel processo civile articolo 91 c.p.c. nel processo penale articoli 541 o 542 c.p.p.,
≈ nei procedimento in cui lo Stato anticipa le spese avremo più liquidazioni = quella nel dispositivo della sentenza quella ordine ex art. 165 e decreto emesso ex art. 82, 83 tusg . 62
sub e.1)decreti liquidazione ai difensori e ausiliari ai sensi del tusg
Non soggetti a registrazione i provvedimenti con i quali vengono liquidate le spettanze ai difensori e agli ausiliari del magistrato nei casi previsti dagli articoli 82,83,115,116,168,168 bis testo unico spese di giustizia 63 :
a) Le spese professionali [compensi dei difensori , ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte] sono liquidate, nel processo civile e penale, con apposito decreto ai sensi degli articoli 82 e 83 tusg.
Per la richiamata normativa “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82 DPR 115/02” 64 , trovano la loro regolamentazione, nella specificazione del quantum [ridotto] anticipato e da recuperare 65, nella normativa specifica del testo unico spese di giustizia
Per l’Agenzia delle Entrate 66 i provvedimenti in oggetto sono privi “..del carattere della decisorietà, non idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti … non essendo provvedimenti che intervengono nel merito del giudizio…”.
Quindi “ non rientrano nel novero degli atti dell’autorità ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono , anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, di cui all’articolo 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, bensì nella previsione residuale dell’articolo 2. della tabella ( atti per i quali non vi è l’obbligo della registrazione)” 67 .
b) Il decreto di liquidazione dei compensi del difensore d’ufficio ex articolo 116 testo unico spese di giustizia rientra nei casi di esenzione , anche dall’imposta di registro, di cui all’articolo 32 , comma 1, delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale.
Per l’Agenzia delle Entrate 68 “ il decreto di liquidazione dei compensi emanato nei confronti del difensore d0ufficio è esente da imposta di registro, bolli e spese, e che detti compensi assumono rilevanza ai fini dell’IVA.”
sub e.2 )liquidazione spese processuali ai difensori e ausiliari ai sensi della normativa codicistica procedurale
Le spese professionali liquidate, nel processo penale artt. 541 o 542 c.p.p. e nel processo civile art. 91 e, su richiesta del difensore interessato, art. 93c.p.c., che trovano la loro regolamentazione nei codici di rito e nei parametri ministeriali relativi agli onorari 69, e il recupero, nei confronti di parte soccombente o condannata, rientra [è regolamentato da e] nell’ambito dei rapporti giuridici tra privati 70.
Non soggetti a registrazione i provvedimenti con i quali vengono liquidate le spese processuali ex articolo 91 c.p.c., nel processo civile , e 541 c.p.p. , nel processo penale.
Anche tali tipologie di provvedimenti “ non rientrano nel novero degli atti dell’autorità ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono , anche parzialmente, il giudizio….. bensì nella previsione residuale dell’articolo 2. della tabella ( atti per i quali non vi è l’obbligo della registrazione)”
Le liquidazioni delle spese non concorrono alla quantificazione dell’imposta di registro ne sono soggette a separata tassazione essendone irrilevanti ai fini della individuazione delle modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta “ 71.
Dette spese avendo natura prettamente processuale non sono idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali non essendo provvedimenti che intervengono nel merito del giudizio ma attengono all’obbligo, a carico delle parti, di sopportare i costi del processo 72.
La sussistenza dell’obbligo di registrazione, come visto, “inerisce alla natura della questione processuale che deve riguardare pretese civilistiche “ 73 e agli atti “ che intervengono nel merito del giudizio a conclusione di una controversia che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere”74.
I dubbi relativi alla registrazione anche dei provvedimenti che statuiscono limitatamente alle spese processuali sono stati, erroneamente , generati nei vari uffici giudiziari dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle Entrate che in alcune sue risoluzioni in specie in materia di regime fiscale dei provvedimenti di accoglimento e/o rigetto emessi ex art.669 e ss e 700 e ss 75 , dei provvedimenti di accoglimento e/o rigetto delle domande di manutenzione o reintegrazione nel possesso 76 alla previsione dell’obbligo della registrazione del provvedimento negativo o positivo che entra nel merito del giudizio , quindi soggetto de plano a registrazione , ha fatto seguire l’inciso “e liquida le spese del giudizio” o “ con condanna del soccombente alle spese”, quasi a condizionare la registrazione del provvedimento alla espressa statuizione sulle spese del giudizio.
La tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria attiene, come più volte sottolineato , esclusivamente a quegli atti che definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti 77 e, appare chiaro come la liquidazione delle spese processuali non incida sulla situazione giuridica oggetto del giudizio 78.
Non soggetti, quindi, a registrazione i provvedimenti giurisdizionali che non definiscono, neanche parzialmente , il giudizio e che si limitano a statuire semplicemente sulle spese processuali.
La predetta conclusione trova conferma anche per i provvedimenti che dichiarano estinto il giudizio , quindi non soggetti a registrazione.
Per l’Agenzia delle Entrate e per gli Uffici Ministeriali Giustizia 79 infatti nei provvedimenti che dichiarano estinto il giudizio “la liquidazione delle spese di cui all’articolo 306, comma 4, c.p.c. in calce alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti non muta la natura meramente procedurale del provvedimento che la contiene, ne attribuisce ad esso contenuto definitorio, pertanto è irrilevante ai fini della individuazione delle modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta “ 80.
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1 cfr. Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso risoluzione n. 266/E del 30 ottobre 2009
2 per tutte =Corte di Cassazione 5 marzo 2009, n. 5270
3 cfr. Corte di Cassazione, sez. V, 7 maggio 2008, n. 11106 e Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso risoluzione n. 266/E del 30 ottobre 2009
4 gli atti non soggetti all’imposta di registro non devono essere inviati all’agenzia delle entrate per la registrazione (cfr. Agenzia delle Entrate risoluzione n. 21/E del 27 febbraio 2002 e Ministero della Giustizia circolare n. 4 del 28 giugno 2002) come invece avveniva prima dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia.
5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. (Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1986)
6 ricordiamo che al DPR 131/1986 sono allegati una tariffa e una tabella
7 «L’ambito di previsione dell’art. 2 della tabella dovrebbe essere destinato ad abbracciare tutta l’area degli atti giudiziari che non trovi la propria collocazione né nell’art. 8, né subordinatamente nell’art. 9», sulla base della considerazione che «sarebbe arduo individuare la ragione in base alla quale identici effetti sarebbero colpiti da imposta di registro, se prodotti da atti negoziali, mentre sfuggirebbero a imposizione, se provocati da provvedimenti giudiziari»; conseguentemente si è ritenuto che «l’art. 2 della tabella citata regoli il trattamento tributario di quei provvedimenti giudiziari che, oltre a non essere specificatamente previsti nell’art. 8 della tariffa parte prima, non hanno nemmeno ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale». Ris. Min. Fin. 7 giugno 1988 n. 220660
8 Parte prima della Tariffa Allegata al Testo Unico spese di giustizia che , come visto, nell’articolo 8 indica ai fini della registrazione tutto e il contrario tutto.
9 l’articolo 44 della legge 21 settembre 1991 n. 374 istitutiva del Giudice di Pace prevedeva la soppressione degli uffici del giudice conciliatore una volta esaurite le relative pendenze. Il richiamato articolo è stato abrogato dall’ 3 legge 16 dicembre 1999 n. 479, che ha soppresso definitivamente gli uffici di conciliazione
10 disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria
11 procedure in materia di locazioni articolo 57 e articolo 44
12 rif. art. 37 dpr 131/1986 e art. 8 Tabella Allegata dpr 131/1986
13 Agenzia delle Entrate risoluzione n. 45/E del 09.05.2001
14Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2010, Agenzia delle Entrate 19 luglio 2013 prot.88604/U , circolare Ministero Giustizia DAG.22/10/2013.0139929.U , e DAG.14/04/2021.0078541.U
15 Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2010, Agenzia delle Entrate 19 luglio 2013 prot.88604/U e circolare Ministero Giustizia DAG.22/10/2013.0139929.U e DAG.14/04/2021.0078541.U
16 ordinanza dichiarativa dell’estinzione del giudizio- inesistente l’obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell’entrate n 263/E del 21 settembre 2007- anche se viene contestualmente disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi dell’articolo 2668 ovvero della trascrizione del pignoramento immobiliare in considerazione del carattere processuale e non decisorio di tali provvedimenti - risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-1991 e note ministero giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491/98 del 8.10.1998 e DAG.14/04/2021.0078541.U
17 Risoluzione 21 settembre 2007, n. 263/E dell'Agenzia delle Entrate e Circolare DAG.14/04/2021 0078541.U
18 la sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con la quale viene dichiarata l’incompetenza per ragioni di continenza ( giudizio già pendente dinnanzi al tribunale) avendo la sentenza carattere meramente processuale non è soggetta a registrazione (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16/11/2007)
19 Agenzia delle Entrate risoluzione 14 settembre 2007, n. 255/E non sono soggetti a registrazione, in quanto privi di natura definitoria, i provvedimenti cautelari non anticipatori (o conservativi) quali il sequestro conservativo (articolo 671, codice di procedura civile) e il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) rimanendo vincolati al regime di strumentalità rispetto al giudizio di merito..”.
20 risoluzione Min. Finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005 Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi “...le cancellerie giudiziarie hanno l’obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” In sintesi :
ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive : no registrazione
provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento : no registrazione
ordinanze assegnazione beni mobili immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi :si registrazione
21 con riferimento agli atti di volontaria giurisdizione non produttivi di effetti patrimoniali e non riconducibili quindi all’art. 9 della tariffa ( Risoluzione Ministero delle Finanze 7 giugno 1988 n. 220660). Sebbene pronunciati in sede di volontaria giurisdizione per i provvedimenti relativi alle procedure di opposizione ai provvedimenti di liquidazione spese diritti ed onorari a favore dei difensore e/o periti e/o e/o custodi e/o imprese di demolizione e in genere riguardanti gli ausiliari del magistrato- vi è l’obbligo di registrazione – circolare Agenzia dell’entrate n 260/E del 21 settembre 2007, nota 2007/85781 del 27 settembre 2007 e circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03,Ministero Giustizia DAG 07/10/2005.022290.U, Ministero Giustizia DAG 08/03/2006.00272304.U, Ministero Giustizia DAG.26/11/2007.015/006.U.. Soggetti a registrazione pur trattandosi di atti di volontaria giurisdizione, “il provvedimento previsto dall’art. 379, secondo comma, Codice civile, per la concessione di una equa indennita` al tutore, nonche´ l’atto con cui il pretore liquida un compenso al curatore dell’eredita` giacente”. ris. 7 giugno 1988, n. 220660. La sentenza dichiarativa di morte presunta è soggetta alla registrazione prevista dal testo unico imposta di registro (nota n 403420 del 2.12.1969 Min. Fin. e nota n 4/2606/61-7 del 13.3.1970 ministero giustizia) ( nota bene- mia considerazione- in materia di assenza non ho rinvenuto ne norme ne indirizzi ministeriali ritengo quindi che anche le sentenze in materia di assenza ex art 49 cc siano soggette a registrazione)
22 gli atti giudiziari in questione non intervengono a conclusione di una “controversia” nel senso voluto dall’art. 37, t.u.r., ma “rappresentano provvedimenti intesi a prevenire l’instaurarsi della lite stessa” Ministero delle Finanze circolare 22/01/1986 n 8/201201 Dir. Gen. Tasse e imposte indirette affari, Div. VIII .
23 Agenzia delle Entrate risoluzione 6 agosto 2009, n. 206/E, per la quale “la sentenza che dichiara l’estinzione del reato, ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, si limita a prendere atto di una condotta riparatoria/risarcitoria, avvenuta al di fuori del processo e quindi non formalizzata nella sentenza di rito. Cio` si evince dal fatto che la sentenza ex articolo 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000 non si sostanzia ne´ in un provvedimento di condanna, ne´ di accertamento nei confronti delle parti, ma “dichiara (…) estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo”. Ne consegue che il provvedimento in parola non avendo natura definitoria del giudizio non e` soggetto all’obbligo di registrazione, ai sensi dell’articolo 2 della Tabella, allegata TUR”.
24 vedi successiva lett. e)
25 esempio correzione errore materiale vedi argomento specifico lettera c)
26 Cassazione Civile sez. V ordinanza n. 20818 del 6 settembre 2017
27 articolo 73 comma 1 testo unico spese di giustizia
28 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ART. 278 (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.
29 La richiamata soluzione accolta favorevolmente da tutti gli operatori di giustizia ha eliminato una notevole ed inutile mole di lavoro da parte delle cancellerie e degli uffici finanziari e ha dato una, da tempo e da più parti auspicata, ragionevole soluzione alle problematiche derivanti dall’obbligo di trasmettere per la registrazione tutti gli atti anche se esentati dall’imposta di registro.
30 Ministero delle Finanze risoluzione 3 giugno 1991 n. 310106 e 21 settembre 2007 n. 263, Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008
31 sono giudici speciali: il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, i Commissari regionali liquidatori di usi civici, i Tribunali militari e le Commissioni tributarie.
32 provvedimenti sulla competenza, sull’estinzione del giudizio , cn i quali venga disposto il sequestro conservativo o giudiziario, le ordinanze istruttorie in corso di giudizio.
33 articolo 2 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986
34 articolo 5 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986
35 articolo 10 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986
36 articolo 10 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986
37 articolo 10 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986
38 articolo 10 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986
39 articolo 46 disposizioni di attuazione del codice civile
40 articolo 46 bis disposizioni di attuazione del codice civile
41 articolo 10 Tabella Parte Prima D.P.R. 131/1986
42 cfr. sentenza Corte Costituzionale 18 marzo 2004 n. 98
43 l’esenzione si applica anche ai gradi successivi Agenzia delle Entrate risoluzione 30 ottobre 2008 n. 408
44 art. 7 Legge 4 aprile 2001 n.154/2001
45 articolo 9, comma 8, legge 23 dicembre 1999 n. 488
46 cfr dal parere reso dall’Avvocatura dello Stato alla Direzione Generale delle Tasse del Ministero delle Finanze e riportato nella circolare 8(201201 del 22 gennaio 1986
47 Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Tasse- circolare 8/201201 del 22 gennaio 1986
48 cfr. Cass. Civ., sez. VI – V, ord. n. 12480/2018.
49 decreti ingiuntivi esecutivi revocati “..se interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica di pagamento dell’imposta proporzionale quest’ultima non è più dovuta; tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all’obbligo di registrazione in termine fisso per ciascuno di essi deve essere corrisposta l’imposta in misura fissa..” ( Agenzia delle Entrate risoluzione 122 del 7/11/2006)
50 Le sentenze di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo scontano in generale l’imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull’opposizione definisce nel merito la controversia..l’obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l’opposizione per motivi di rito e dunque nell’ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell’opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011)
51 risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16 novembre 2007
52 art. 9, 9° comma, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
53 circolari Ministero della Giustizia n. 7 del 5 luglio 1997 e senza numero del 26 gennaio 1998 in tal senso anche circolare n 30/E del 30 marzo 2001 Agenzia delle Entrate secondo la quale “essendo l’imposta di registro una imposta d’atto, non si può prescindere dall’effettivo contenuto della sentenza e del verbale di conciliazione dei giudici di pace”
54 in materia anche Cass., 24 luglio 2014, nn. 16978, 16979, 16980, 16981 e Cass., 16 maggio 2016, n. 10044
55 vedasi anche Ministero della Giustizia con circolare DAG.21/03/2016.0052330.U
56 Cassazione Civile ordinanza n. 21050 del 2 ottobre 2020 richiamata in circolare Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U
57 Cassazione Civile ordinanza n. 4725 del 22 febbraio 2021 richiamata in circolare Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U
58 Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U
59 Cassazione civile sentenza n. 16310 del 16 luglio 2014
60 Agenzia delle Entrate n. 97/E del 10 novembre 2014
61 Ministero della Giustizia DAG. n. 52330.U del 21 marzo 2016
62 per chi fosse interessato ad approfondire tale aspetto → Caglioti Gaetano Walter “Liquidazione degli onorari e delle spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Principi, provvedimenti, criticità e orientamenti della giurisprudenza e ministeriali” in ProfessioneGiustizia.it – il Portale degli operatori della Giustizia- venerdì 31 marzo 2023 e Il Caso.it –foglio di informazione giuridica – mercoledì 8 marzo: Caglioti Gaetano Walter “riduzione degli onorari al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Criticità e “ipotesi” di soluzione ” Il Caso.it –foglio di informazione giuridica – mercoledì 8 marzo 2023 e Salvis Juribus – rivista di informazione giuridica lunedì 6 marzo 2023 e ProfessioneGiustizia.it – il Portale degli operatori della Giustizia- lunedì 6 marzo 2023
63 Per l’articolo 130 tusg, nel processo civile, «gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà». Per l’articolo 106-bis tusg, nel processo penale, «gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. »
64 circolare giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U conforme la giurisprudenza della Corte di Cassazione : Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844
65 per un eventuale approfondimento in materia di recupero rinvio a Caglioti Gaetano Walter “Guida al recupero delle spese nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e penale” reperibile in rete
66 risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa- n. 23/E 24 febbraio 2017
67 Ricordiamo però che i provvedimenti che definiscono i giudizio di opposizione a tali liquidazioni sono soggette a registrazione cfr risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 260 del 21 settembre 2007 e n. 267/E del 26 giugno 2008 e e circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03,Ministero Giustizia DAG 07/10/2005.022290.U, Ministero Giustizia DAG 08/03/2006.00272304.U, Ministero Giustizia DAG.26/11/2007.015/006.U.
68 risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 267/E del 26 giugno 2008.
69 Decreto Ministero Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 aggiornati dal Decreto Ministero Giustizia 13 agosto 2022 n. 147
70 Il rapporto che intercorre tra le parti del giudizio è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza e, nel processo esecutivo, dalla regola della soggezione del debitore all’esecuzione (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571, Corte Costituzionale sentenza N. 109 del 24/03/2022.)
71 Agenzia delle Entrate risoluzione n. 263 del 21/09/2007
72 articoli 4 e 8 testo unico spese di giustizia
73 risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 206 del 6 agosto 2009
74 cfr. circolare ministero delle Finanze n. 8 del 22 gennaio 1986, risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45 del 9 maggio 2001, risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 255/E del 14 settembre 2007
75 risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 255/E del 14 settembre 2007
76 risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 257/E del 20 settembre 2007
77 risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 263 del 21 settembre 2007 e Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008
78 da ricordare che la condanna al pagamento delle spese processuali è capo della sentenza quindi autonomamente appellabile e i provvedimenti che definiscono il giudizio di appello sono soggetti alla registrazione
79 risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-199,Agenzia delle Entrate risoluzione n. 263 del 21/09/2007 e note ministero giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491 del 8.10.1998 e DAG.14/04/2021.0078541.U
80 Agenzia delle Entrate risoluzione n. 263 del 21/09/2007









