Registrazione degli atti nel processo civile e penale tra normativa e orientamenti ministeriali
La registrazione degli atti giudiziari, processo civile e penale, normativa, orientamenti ministeriali, registrazione a debito, recupero della imposta di registro e rimborso
PARTE QUARTA - Provvedimenti che definiscono il giudizio in cui è parte il Concessionario o l’Agenzia delle Entrate – Riscossione
PARTE QUARTA
Provvedimenti che definiscono il giudizio in cui è parte il Concessionario o l’Agenzia delle Entrate – Riscossione
a) aspetti generali
Ai sensi dell’articolo 9 codice di procedura civile “ il tribunale è esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse ..”
Ai sensi degli articoli 21 e 41 del Decreto Legislativo 13 Aprile 1999 n. 112 i concessionari1 possono esercitare l'attività di recupero crediti dinanzi al giudice dell'esecuzione secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilità.
Per il successivo articolo 66 del richiamato Decreto Legislativo 13 Aprile 1999 n. 112 sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.
L’esenzione dalle imposte di registro degli atti relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo era , ed è, già prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986 n. 131 [ c.d. testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro]
Ai sensi della Tabella allegata, articolo 5, al richiamato testo unico imposta di registro tra gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione rientrano gli atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze..
b) Concessionario parte processuale – esenzione imposta di registro
In relazione alle spese anticipate e liquidate dopo l’esecutività del provvedimento definitivo del giudizio le cancellerie giudiziarie provvedono al recupero con lo strumento dell’annotazione nel foglio notizie integrativo e comunicazione suppletiva al Concessionario .2
L’ Ufficio giudiziario 3 trasmette al Concessionario copia del provvedimento definitivo ed il foglio notizie nel quale sono annotate spese anticipate e spese prenotate a debito con l’espressa disposizione che “vi è titolo per il recupero” 4.
La trasmissione avviene ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo articolo 5 convenzione 23 settembre 2010 per come modificata con convenzione del 28 dicembre 2017 5.
Alla esatta quantificazione di quanto vada recuperato e alle successive attività di recupero, provvedono in relazione alle fasi di competenza il Concessionario Equitaliagiustizia 6 e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione 7.
La fase della riscossione è regolamentata dalla Convenzione tra Ministero della giustizia e Equitalia Giustizia S.p.A. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 367 e ss., della Legge 24 dicembre2007, n. 244.
La convenzione è stata stipulata in data 23 settembre 2010, modificata in data 28 Dicembre 2017.
Con il decreto legge 22 ottobre 2016 n 193 , convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n 225 è stato disposto, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA
Dalla data del 1° luglio 2017 la situazione è ,quindi, la seguente 8:
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Equitalia Giustizia s.p.a. prosegue l’attività di gestione dei crediti secondo le previsioni della convenzione,
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L’attività di riscossione, in precedenza effettuata dall’Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.
Per i richiamati Decreto Legislativo 13 Aprile 1999 n. 112 e Decreto Presidente della Repubblica 26/04/1986 n. 131 sono esenti dalle imposte di registro gli atti relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.
c) Agenzia delle Entrate –Riscossione: prenotazione a debito imposta di registro
In relazione al recupero delle spese di giustizia a decorrere dal 1° luglio 2017 le societa del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società equitaliagiustizia che svolge funzioni diverse dalla riscossione 9.
Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1º luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate.
L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione ai sensi di legge.10
La natura dell’Ente in oggetto e le questioni relative all’applicazione allo stesso degli articoli 157 e 158 del testo unico spese di giustizia 11 hanno sollevato il problema se i provvedimenti nelle procedure di esecuzioni azionati dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione siano o meno soggetti all’imposta di registro.
Per l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, Settore servizi-Ufficio Servizi fiscali previa qualificazione dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione (ADER) come Amministrazione dello Stato, ritiene ad essa applicabile la prenotazione a debito a richiesta del cancelliere 12.
Il Tribunale di Torino a seguito del sopra richiamato indirizzo dell’Agenzia delle Entrate Piemontese , ha posto, per tramite la Presidenza della Corte di Appello 13, al Ministero della Giustizia apposito quesito diretto a stabilire se nei giudizi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’imposta di registro e le anticipazioni forfettarie debbano essere prenotate a debito, ai sensi rispettivamente dell’art.59 lett. a) d.P.R. 131/1986 e dell’art.158 d.P.R. 115/2002.
Per gli uffici ministeriali di via Arenula 14 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione1 non può essere equiparata all'amministrazione dello Stato 15, atteso che per l'inquadramento tra le altre amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico occorre un previo intervento legislativo (al pari di quanto è accaduto per le Agenzie fiscali con il citato D.L. n. 16 del 2012), nel caso di specie mancante.
Rimane pertanto esclusa l’applicazione dell’art. 158 d.P.R. 115/2002 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con conseguente obbligo per la stessa di corrispondere le spese connesse all’instaurazione di un giudizio civile, se a suo carico in qualità di parte del giudizio.
Il problema ha, da ultimo, trovato soluzione normativa con la pubblicazione 16 e l’entrata in vigore dal 31 marzo 2023 del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34 che all’articolo 22 ha disposto : all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,dopo la parola «demanio», sono inserite le seguenti: «nonché all'Agenzia delle entrate-Riscossione» 17.
L’Agenzia delle Entrate - Riscossione viene , quindi , riconosciuta quale amministrazione pubblica di cui all’articolo 3 q) tusg, e per le quali si applicano gli effetti di cui all’articolo 158 tusg e nello specifico, per quel che interessa per il presente lavoro, la lettera c) del comma 1 ai sensi del quale i provvedimenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono registrati con la prenotazione a debito dell’imposta di registro.
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1 L’agente della riscossione è il soggetto incaricato di riscuotere le tasse per conto dello Stato .Per l’articolo 10 dpr 602/1973 si intende per: "concessionario": il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso In Italia ce ne sono due: l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che nel 2017 è subentrato ad Equitalia, e Riscossione Sicilia, società che svolge questo compito nella regione siciliana.
2 rif. circolare Min. Giust. n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004
3 l’ufficio giudiziario competente al recupero è individuato dall’articolo 208 tusg
4 Ministero della Giustizia -Provvedimento 30 novembre 2020 - Rimborso spese generali forfettarie- “in assenza di esplicita menzione nel provvedimento di liquidazione degli onorari ai difensori “in caso di provvedimento di liquidazione onorari al difensore che non contenga l’esplicita menzione del rimborso forfettario delle spese generali, l’Ufficio spese pagate dall’Erario, nel compilare il modello di pagamento 1ASG, deve aggiungere tale rimborso spese generali forfettarie in ragione del 15 %”
5 L’ufficio trasmette, senza ritardo, alla società la seguente documentazione: a)nota di trasmissione di cui all’allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all’allegato modello A1, per il processo civile;b) copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo ovvero copia del provvedimento amministrativo, che costituisce titolo del credito; c) copia del foglio delle notizie relativo ad ogni fase e grado del processo anche se negativo; d)copia di tutti gli atti e i provvedimenti giurisdizionali che incidono sull’esistenza,sulla struttura o sulla quantificazione del credito. L’ufficio trasmette, altresì, alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello B, copia degli atti e dei provvedimenti di cui alla lettera d), emessi o acquisiti successivamente al primo invio della documentazione ovvero successivamente all’iscrizione a ruolo del credito. La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l’eventuale eliminazione del credito dal registro SIAMM.
6 Ai sensi dell’articolo 227-bis Testo Unico spese dello Stato“1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'art. 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati dalla società Equitalia Giustizia S.p.a. ( ora Agenzia- Riscossione. Nel sistema antecedente al D.Lgs. 8-7-1997, n. 237, tale riscossione era demandata alla amministrazione finanziaria, la quale vi provvedeva a mezzo dei cancellieri e degli agenti demaniali dipendenti, salvo specifiche eccezioni. Per la natura finanziaria dell’attività, il cancelliere era equiparato all’agente delle finanze (art. 205, R.D. 23-12-1865, n. 2701), e come tale dipendeva funzionalmente anche dal Ministero delle finanze. Con gli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 237/1997 veniva disposto che, a partire dal l gennaio 1998, gli adempimenti, già di competenza degli uffici del Ministero delle finanze, in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate (tra cui rientrano le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative e tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari), saranno curati dai concessionari del servizio riscossione tributi. A seguito dì tale riforma, è da ritenersi cessata la funzione del cancelliere quale agente delle finanze (nota Mm. Giust, n. 8/4180/60/2, in data 23-12-1997, Aff. Civ., Uff. IV)
7 L’attività di riscossione, in precedenza effettuata dall’Agente Unico Equitalia s.p.a, è effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.( cfr = DOG..10/08/2017.0151207.U)
8 cfr = DOG..10/08/2017.0151207.U
9 nello specifico: quantificazione del credito, iscrizione a ruolo, notifiche delle cartelle di pagamento, riscossione dei pagamenti “volontari”
10 cfr= DPR 602/1973
11 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115
12 in nota ministero della giustizia DAG.16/02/2023.0038312.U
13 protocollo n. 208/S del 9 gennaio 2023 con la quale la Presidenza della Corte di Appello di Torino ha presentato specifico quesito al Ministero della Giustizia.
14 Ministero della Giustizia DAG.16/02/2023.0038312.U
15 il d.l. n. 4 del 4 febbraio 2010, convertito in legge 21 marzo 2010 n. 50, poi confluito nel d.lgs. del 2011 n. 159, con il quale è stata istituita la predetta Agenzia, non riconosce alla stessa la possibilità di prenotare a debito le spese del processo civile. In base alla legge istitutiva, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è un ente pubblico economico (art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225), sottoposto all’indirizzo operativo e al controllo dell’Agenzia delle entrate. cfr DAG.16/02/2023.0038312.U
16 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 30 marzo 2023
17LEGGE 26 aprile 2012, n. 44 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. Art. 12 Contenzioso in materia tributaria e riscossione comma 5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio









