Registrazione degli atti nel processo civile e penale tra normativa e orientamenti ministeriali
La registrazione degli atti giudiziari, processo civile e penale, normativa, orientamenti ministeriali, registrazione a debito, recupero della imposta di registro e rimborso
PARTE TERZA - Registrazione degli atti nel giudizio innanzi al giudice di pace
PARTE TERZA
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registrazione degli atti nel giudizio innanzi al giudice di pace
a) individuazione dei provvedimenti soggetti alla registrazione
In materia di registrazione degli atti bisogna tenere conto della peculiarità del giudizio innanzi al giudice di pace e, avuto riguardo all’articolo 46 legge 21 novembre 1991 n. 374 1, della ratio della disciplina chiaramente finalizzata ad esonerare da eccessivo carico fiscale le cause di basso valore.
Ai sensi del richiamato articolo 46 legge 374/1991 sono soggetti a registrazione i provvedimenti definitivi dei giudizi innanzi al giudice di pace che condannino al pagamento di somme superiori a € 1.033 . 2
Per il Ministero della Giustizia 3 “….l’imposta di registro è imposta d’atto…la sentenza e il verbale di conciliazione del Giudice di Pace sono soggetti ad imposta di registro in relazione al loro effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime fiscale dell’atto …
Per l’Agenzia delle Entrate 4 “…essendo l’imposta di registro una imposta d’atto, non si può prescindere dall’effettivo contenuto della sentenza e del verbale di conciliazione dei giudici di pace.
Da quanto precisato consegue che i provvedimenti di cui si tratta, qualora abbiano per oggetto un valore superiore a due milioni di lire, sono sottoposti all’applicazione della imposta di registro anche qualora la domanda sia stata introdotta per un valore inferiore; viceversa, detti atti sono esenti dall’imposta di registro se il valore non eccede i due milioni di lire, anche se inerenti ad una causa iniziata per un valore superiore.
Occorre precisare che il decisum assume rilevanza soltanto al fine di poter stabilire l’esenzione o meno dall’imposta di registro dell’atto o provvedimento emanato dal giudice di pace.“
b) registrazione dei provvedimenti di rigetto della domanda nelle procedure di competenza del giudice di pace
Presupposto per la registrazione dell’atto giurisdizionale è la definizione, anche parziale, del giudizio 5 : nell'ambito degli atti giudiziari in materia di controversie civili, l'imposta di registro si applica ai soli atti dotati di contenuto decisorio rispetto ad una vicenda contenziosa.
Gli Uffici ministeriali Giustizia 6 facendo seguito alla “ mancata registrazione dei provvedimenti di rigetto “ da parte di alcuni Uffici del Giudice di Pace che “ si baserebbe su indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate” hanno chiesto, con specifica nota 7, chiarimenti circa l’obbligo o meno di registrazione delle sentenze di rigetto all’opposizione a decreto ingiuntivo all’Agenzia delle Entrate 8 evidenziando ,in materia di rigetto della domanda, come le indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate si pongano in contrasto con le circolari o le risoluzioni adottate dalla Direzione normativa e contenzioso della stessa Agenzia.
Gli uffici ispettivi del Ministero della Giustizia, negli anni e con varie note 9, avevano evidenziato come nel corso dell’attività ispettiva è stato riscontrato che alcuni uffici del giudice di pace non trasmettono all’Agenzia delle Entrate , per la relativa registrazione , le sentenze di rigetto…la mancata registrazione dei provvedimenti di rigetto si baserebbe su indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate.
Indicazioni quelle date dagli uffici territoriali dell’Agenzie delle Entrate che scaturivano , a parere dello scrivente , da una errata, superficiale e, per nulla attinente alla problematica in esame interpretazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 34/E del 30 maggio 2001 in riferimento alla portata generale dell’articolo 46 , primo comma legge 21 novembre 1991 n. 374 , istitutiva dell’Ufficio del Giudice di Pace.
Al Ministero della Giustizia l’Agenzia delle Entrate ha risposto 10 confermando la tesi, già dalla stessa Agenzia, sostenuta nella risoluzione n. 255/E del 14 settembre 2007 ribadendo come “….l’obbligo di registrazione sussiste tutte le volte in cui il giudice si pronuncia in merito a questioni di diritto sostanziale portato alla sua attenzione...con riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce in merito in quanto il giudice, rigettando la pretesa fatta valere in giudizio , dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale…”
Riguardo, nello specifico, al provvedimento di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’Ufficio finanziario 11 evidenzia come costituisca un ordinario giudizio di cognizione al termine del quale il giudice pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto ai sensi dell’articolo 653 c.p.c..
Il rigetto dell’opposizione può seguire a fatti di merito o processuali.
Il provvedimento di rigetto per ragioni di merito dovrà essere registrato in termine fisso ai sensi del combinato disposto 37 del TUR e 8 della tariffa allegata al TUR.
Diversamente il provvedimento di rigetto per ragioni di rito, al pari dei provvedimenti di estinzione ed incompetenza, non è da sottoporre alle formalità di registrazione. 12
In tal senso, anche se riferita specificatamente all’ipotesi della sentenza di rigetto all’opposizione al decreto ingiuntivo si era già pronunciata l’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Trento 13 .
Per il richiamato Ufficio finanziario, in un primo indirizzo, “ la sentenza di rigetto non si sostituisce al decreto ingiuntivo e non si configura come una sentenza di condanna da assoggettare ad imposta di registro in misura proporzionale..stante il principio di tassabilità degli atti giudiziaria scrivente ritiene che anche la sentenza di rigetto sia da assoggettare ad imposta di registro in misura fissa , in quanto sentenza non recante trasferimento,condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ai sensi dell’articolo 8 lettera c) della tariffa parte I allegata al DPR 131/1986” .
Salvo successivamente sconfessare il richiamato indirizzo 14 affermando l’esenzione dalla registrazione nelle ipotesi di rigetto senza condanna al pagamento di somme superiori ad € 1.033 .15
Per il mutato indirizzo 16 “ Il limite di valore della controversia di € 1.033 individuato dall’articolo 46 , comma 1, della legge 374/1991 ai fini dell’esenzione dall’imposta di registro deve essere determinato con riguardo al decisum della controversia , cioè in base all’effettivo contenuto della sentenza, a prescindere dal valore iniziale della causa che è determinato con riguardo al petitum ( circolare n. 34/E del 30 marzo 2001).
Pertanto qualora la sentenza civile di totale rigetto della domanda attorea non contenga la condanna al pagamento di somme superiori ad euro 1.033 ad essa risulta applicabile l’esenzione di cui al citato articolo 46.
A conclusioni analoghe si deve pervenire nel caso in cui il giudice nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo accolga l’opposizione e conseguentemente annulli il decreto ingiuntivo…”
Per l’Agenzia Entrate di Firenze 17 invece, “ Le sentenze di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo scontano in generale l’imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull’opposizione definisce nel merito la controversia..
l’obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l’opposizione per motivi di rito e dunque nell’ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell’opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg..”
A prescindere, quindi, del giudizio, ordinario o di opposizione a decreto ingiuntivo, l’Agenzia delle Entrate in sede centrale 18 ha, con la nota del 22.03.2021, confermato la tesi 19, di come l’obbligo di registrazione sussiste tutte le volte in cui il giudice si pronuncia in merito a questioni di diritto sostanziale portato alla sua attenzione..con riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce in merito in quanto il giudice, rigettando la pretesa fatta valere in giudizio , dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale..
Assodata la definitiva pronuncia in merito alla questione relativa ai provvedimenti di rigetto una precisazione, a parere dello scrivente, nello specifico per i giudizi dinnanzi al giudice di pace, va [andrebbe] fatta.
Abbiamo visto come, relativamente ai provvedimenti definitivi dei giudizi innanzi al Giudice di Pace, ….l’imposta di registro è imposta d’atto…la sentenza e il verbale di conciliazione del Giudice di Pace sono soggetti ad imposta di registro in relazione al loro effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime fiscale dell’atto …20.
Nello specifico essendo l’imposta di registro imposta d’atto:
► nella procedura nata in esenzione in relazione al valore della domanda , inferiore ai 1.033 €, la [eventuale] pronuncia di accoglimento superiore ai 1.033 € comporterà l’obbligo della registrazione essendo il provvedimento soggetto al pagamento dell’imposta di registro registrazione
► nella procedura nata non in esenzione in relazione al valore della domanda, perché superiore ad € 1.033, il provvedimento definitivo in cui il giudice si pronunci per importi inferiori ai 1.033 € non è soggetto a pagamento dell’imposta di registro e a registrazione.
La regola di cui sopra, per ovvie ed evidenti ragioni di equità fiscali, non può trovare applicazione nei giudizi dinnanzi al giudice di pace che si definiscono con il rigetto della domanda, situazioni in cui si deve tenere conto del regime fiscale dell’intero procedimento , :
→ nella procedura con domanda superiore ai 1.033 € il provvedimento di rigetto sconta sempre l’imposta di registrazione
→ viceversa se la procedura è ab origine inferiore agli € 1.033 il provvedimento di rigetto , per evidenti ragioni, non è da assoggettare a registrazione , se così non fosse, infatti , nelle procedure esenti si avrebbe il paradosso che la domanda accolta non andrebbe registrata, viceversa sarebbe soggetta a registrazione nel caso di rigetto.
In relazione alle decisioni di rigetto del giudice di pace è , quindi, e riassumendo, corretto ritenere che le sole sentenze emesse in procedimenti superiori ad € 1.033, giudizi per i quali non si applica l’esenzione di cui all’articolo 46 legge 374/1991, in caso di rigetto della domanda vadano, ai sensi dell’articolo 8 lettera c) della tariffa parte I allegata al DPR 131/1986, sottoposte a registrazione in termine fisso.
c) conciliazione in sede civile e penale nel giudizio innanzi al giudice di pace
L ’articolo 9, comma 9, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000) ha introdotto un particolare regime di esenzione fiscale per gli atti di conciliazione, stabilendo che "Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni (Euro 51.645,69)".
La norma esentiva citata riguarda, in generale, i verbali di carattere giudiziale, che statuiscono la conciliazione tra le parti dinanzi ad un giudice nell’ambito di un processo.
La norma trova piena applicazione anche nei giudizi innanzi al giudice di pace tenuto conto dei “ limiti” di competenza per valore dello stesso magistrato onorario 21.
Per i verbali di conciliazione in sede non contenziosa davanti al Giudice di Pace trova applicazione l’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in forza del quale “….. le altre attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro1.033,00 …. sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13,del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni”.22
Secondo l’indirizzo degli uffici finanziari 23 , le due normative esentive richiamate hanno ambiti applicativi distinti:
- l’articolo 46 sancisce l’esenzione dall’imposta di registro e di bollo per le cause e le altre attività conciliative in sede non contenziosa, con l’assoggettamento al solo contributo unificato, ed è applicabile ai processi verbali di conciliazione in sede non contenziosa del Giudice di Pace nel limite di valore di € 1.033 ;
- l’articolo 9 della Legge n. 488 del 1999, invece, riguarda i verbali, di carattere giudiziale, che statuiscono la conciliazione tra le parti dinanzi ad un giudice, nell’ambito di un processo.
d) improcedibilità dell’azione penale per causa estintiva del reato al verificarsi di condotta riparatoria e/o risarcitoria.
In materia di procedimento penale innanzi al giudice di pace che statuisce anche riguardo situazioni civilistiche l’Agenzia delle Entrate 24 “.. precisa che la sentenza ex articolo 35 del D.Lgs. 274 del 2000 non si sostanzia in un provvedimento di condanna, ma si limita a dichiarare la improcedibilità dell’azione penale essendo subentrata una causa estintiva del reato per il verificarsi di una condotta riparatoria e/o risarcitoria.
Al riguardo, si osserva che, in diverse occasioni, è stato precisato che non rientrano nell’ambito applicativo del combinato disposto degli articoli 37 del TUR ed 8 della Tariffa parte prima allegata allo stesso TUR, gli atti processuali che dichiarano l’estinzione del processo.
Detto orientamento interpretativo deriva dalla considerazione che la tassazione degli atti dell’Autorità giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (cfr. risoluzione 3 giugno 1991 prot. n. 310106; circolare 9 maggio 2001, n. 45/E).
Con riferimento al caso di specie, si osserva che la sentenza che dichiara l’estinzione del reato, ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 274 del 2000, si limita a prendere atto di una condotta riparatoria/risarcitoria, avvenuta al di fuori del processo e quindi non formalizzata nella sentenza di rito.
Ciò si evince dal fatto che la sentenza ex articolo 35 del D.Lgs. 274 del 2000 non si sostanzia né in un provvedimento di condanna, né di accertamento nei confronti delle parti, ma “dichiara (…) estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo”.
Ne consegue che il provvedimento in parola non avendo natura definitoria del giudizio non è soggetto all’obbligo di registrazione, ai sensi dell’articolo 2 della Tabella, allegata TUR.”
e) registrazione delle sentenze emesse su appello alle sentenze del giudice di pace
Con la risoluzione del 18 aprile 2011 25 l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo del regime di esenzione dall’imposta di registro previsto dall’articolo 46 della legge 21 novembre 1991 n. 374 .26
Per gli Uffici finanziari la disposizione di favore 27 trova [trovava] applicazione solo per gli atti e i provvedimenti relativi al giudizio dinnanzi al giudice di pace e non anche per quelli emessi dal tribunale ordinario in sede di appello avverso i predetti provvedimenti.
Si osservava 28, infatti, ..”che la norma esentativa in commento è inserita nel corpus normativo recante " l’istituzione del giudice di pace".
La legge 21 novembre 1991, n. 374, invero, reca la disciplina normativa in ordine all’istituzione e alle funzioni del giudice di pace nell’esercizio della giurisdizione in materia civile e penale e della funzione conciliativa in materia civile.
L’inserimento del predetto articolo 46, rubricato "regime fiscale", nel testo della legge istitutiva del giudice di pace, porta a ritenere che detto regime 4 trovi applicazione, se di valore inferiore ad euro 1.033,00, esclusivamente per il grado di giudizio di fronte al giudice di pace.
Peraltro, il riferimento operato dalla norma alle "attività conciliative in sede non contenziosa" non può che riguardare le attività rese dal giudice di pace.”
A tale indirizzo si era conformato il Ministero della giustizia, direttiva del 20 aprile 2011 29,: “…è soggetto a registrazione il provvedimento nei giudizi di appello avverso i procedimenti del giudice di pace anche se quest’ultimi erano in esenzione..”.
L’indirizzo di cui sopra muta a seguito della decisione della Corte di Cassazione del 16 luglio 2014 30 investita della questione a seguito di ricorso avverso una decisione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli.
Commissione tributaria regionale che aveva disatteso l'appello dell'Agenzia delle Entrate in sede di appello proposto contro la sentenza n. 508/08/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta , annullando l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni adottato per effetto dell'omesso pagamento della tassa di registro in relazione alla sentenza n. 1283/2005 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in sede di impugnazione di sentenza del Giudice di Pace Santa Maria Capua Vetere .
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli aveva motivato la decisione “ evidenziando che la L. n. 374 del 1991, art. 46, (istitutiva del giudice di pace) prevede che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di Euro 1.033,00 e gli atti ed i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, senza fare espresso riferimento alle controversie di primo grado, sicché è da intendersi che detta formulazione si riferisca anche agli eventuali successivi gradi di giudizio.”
Per i Giudici di legittimità, nel confermare l’indirizzo della commissione regionale campana, “la previsione in oggetto sancisce letteralmente che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi siano soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
Ed invero, la sedes materiae (e cioè il fatto che si tratti proprio della legge istitutiva del giudice di pace) non appare elemento idoneo ad escludere la conclusione che precede, attesa la lettera omnicomprensiva della previsione normativa che appare coinvolgere l'intero sviluppo del procedimento giudiziale che in primo grado è attribuito alla competenza del predetto organo giudiziale, sotto l'egida dell'unica condizione che si tratti di "cause....il cui valore non ecceda la somma di Euro 1.033,00".
E ciò anche alla luce del fatto che nell'ambito del medesimo tessuto normativo il legislatore ha più volte distinto, in relazione all'applicazione di questo o quell'istituto, tra la specifica attribuzione del giudice di pace e quelle degli altri organi giudicanti (si consideri, ad esempio, l'art. 20 della legge anzidetta nel quale – a proposito della disciplina del patrocinio dettata dal novellato art. 82 c.p.c., - si distingue per ordini di valori e per organi giudiziari avanti ai quali le procedure si svolgono, ciò che certamente il legislatore non avrebbe mancato di riproporre anche a proposito dell'esenzione qui in parola, ove la "intentio" fosse stata nel senso di prevederla esclusivamente per il grado di giudizio destinato a svolgersi innanzi al giudice di pace)”.
Per la Corte di Cassazione nella decisione in esame “…la ratio manifesta della disciplina qui in esame non è quella di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace (perché, altrimenti, sarebbe stato incongruo contemplare un limite di valore e sarebbe stato irragionevole esonerare l'utente da una tassa da pagarsi "a posteriori", pur conservando l'onere del contributo dovuto a mente del D.P.R. n. 115 del 2002, la cui efficacia anche deflativa è assicurata dalla previsione del versamento da farsi al momento dell'iscrizione a ruolo) ma bensì quella di alleviare l'utente dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l'assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa avente valore determinato, ammonta comunque ad importo irrisorio e spesso inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione…”
Concludendo che “ in relazione a siffatta ratio appare del tutto coerente la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga alla previsione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, dal pagamento della tassa di registro per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, sicchè la norma qui in esame non può considerarsi - ai fini che qui occupano – né oggetto di applicazione analogica nè soggetta ad interpretazione di genere estensivo ma semplicemente applicata nel suo lineare e chiaro tenore testuale..”
Per gli uffici finanziari, da sempre attenti agli indirizzi [e alle variazioni degli stessi] dei giudici di Legittimità “ …in considerazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione e del parere reso dall’Avvocatura dello Stato 31 si ritiene che il regime esentivo per valore previsto dall’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 ( per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda € 1033,00) debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinnanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio” 32 .
Anche il Ministero della Giustizia con direttiva del 21 marzo 2016 33 recepiva l’indirizzo dei giudici di legittimità “… alla luce della sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 16310 del 16 luglio 2016 e della risoluzione dell’ Agenzia delle entrate n. 97/E del 10 novembre 2014, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro debba riguardare non solo le sentenze emesse in primo grado dal giudice di pace il cui valore non sia superiore ad euro 1.033,00, ma anche agli eventuali provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio”.
La Corte di Cassazione è tornata sull’argomento , con ordinanza dell’ottobre 2020 34 e ordinanza del febbraio 2021 35, estendendo il beneficio dell’esenzione dell’imposta di registro per tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad € 1.033 indipendentemente dal grado di giudizio , dall’ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo ( di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato.
Il sopra citato indirizzo giurisprudenziale è stato recepito con direttiva ministeriale giustizia del 21 aprile 2022.36
Il Ministero della Giustizia, forte anche del parere espresso dall’Agenzia delle Entrate 37 ritiene, quindi, che la disposizione di favore contenuta nell’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 …debba applicarsi a tutti gli atti e i provvedimenti relative a controversie il cui valore non eccede la somma indicata di euro 1.033,00 indipendentemente dal grado di giudizio o dall’Ufficio giudiziario adito..38
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1 legge istitutiva del Giudice di Pace . l’articolo 46 dispone che 1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1.032,91 sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2 cfr. circolare n 34/E del 30 marzo 2001 Agenzia delle Entrate
3 circolare n. 7 del 5 luglio 1997 e nota senza numero del 26 gennaio 1998 Ministero Giustizia
4 risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 30 marzo 2001
5 rif. = art. 37 dpr 131/1986 e art. 8 Tabella Allegata dpr 131/1986
6 Dipartimento per gli Affari di Giustizia –Direzione generale degli affari interni- Ufficio I – Reparto I – servizi relativi alla giustizia civile - prot.78541 del 14 aprile 2021
7 nota Ministero della Giustizia prot. DAG 212943.U del 30.12.2020
8 Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero di via Arenula in considerazione del fatto che la materia dell’imposta di registro rientra nella competenza funzionale dell’Agenzia delle entrate e considerato, peraltro, che la problematica in esame scaturisce da contrasto di posizioni tra uffici diversi della stessa Agenzia con nota Ministero della Giustizia prot. DAG 212943.U del 30.12.2020 ha proposto formale interpello alla Divisione contributi dell’Agenzia dell’entrate volto a chiarire se siano da sottoporre ad imposta di registro i provvedimenti di rigetto dell’autorità giudiziaria , ivi compresi quelli che dispongono il rigetto di una opposizione a decreto ingiuntivo.
9 DAG. n. 162258.E del 13.08.2019,prot.212943.U del 30.12.2020 e prot. 60160.E del 22.03.2021
10 Agenzia delle Entrate - Divisione contribuenti risposta n. 211 prot. 75690 del 22.03.2021
11 nota prot. 75690 del 22.03.2021(cit.)
12 nota prot. 75690 del 22.03.2021(cit.)
13 Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Trento –Ufficio Fiscalità prot. n. 906-19827/2007 del 4 dicembre 2007
14 Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Trento –Ufficio Servizi e Contenzioso prot. n. 906-1342/2009 del 6 febbraio 2009
15 la sentenza non soggetta all’imposta di registro non è soggetta neanche alla formalità della registrazione Agenzia delle Entrate risoluzione n. 77/E del 31 marzo 2003 (cit.)
16 Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Trento –Ufficio Servizi e Contenzioso prot. n. 906-1342/2009 del 6 febbraio 2009 ( cit.)
17 Agenzia Entrate di Firenze prot.179367/2011 dell’11 ottobre 2011
18 Agenzia delle Entrate - Divisione contribuenti risposta n. 211 prot. 75690 del 22.03.2021(cit.)
19 già dalla stessa Agenzia delle entrate sostenuta nella risoluzione n. 255/E del 14 settembre 2007
20 circolare n. 7 del 5 luglio 1997 e nota senza numero del 26 gennaio 1998 Ministero Giustizia
21 attualmente, articolo 7 codice di procedura civile, la competenza per valore del giudice di pace è : a) controversie ad oggetto beni mobili di valore non superiore a € 10.000 quando non sono dalla legge attribuite ad altro giudice; b) risarcimento da incidente stradale non superiore ai € 25.000.
22 rif Agenzia delle Entrate n. 48/E del 18 aprile 2011
23 Agenzia delle Entrate – direzione Centrale e Contenzioso- risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009
24 Agenzia delle Entrate – direzione Centrale e Contenzioso- risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009
25 rif Agenzia delle Entrate n. 48/E del 18 aprile 2011
26 legge istitutiva del giudice di pace
27 di cui al richiamato art. 46 come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005),
28 nella richiamata risoluzione 48/E del 18 aprile 2011
29 circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia
30 Cass. Civ., Sez. VI, 16/07/2014, n. 16310 a cui hanno fatto seguito altre pronunce di identico tenore = Cassazione 24 luglio 2014 nn. 16978,16979,16980,16981 e Cassazione civ. sez. tributaria del 4 dicembre 2018 n. 31278
31 nota n. 322080 del 28 luglio 2014 e note nn. 385532,385539,385556 del 22 settembre 2014
32 Agenzia delle Entrate -Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso- risoluzione 97/E del 10 novembre 2014
33 Min. Giust. Dip. per gli Affari di Giustizia – Dir. Gen. della Giustizia Civile Ufficio I- Affari Interni – prot. n. 52330 del 21 marzo 2016.
34 Cassazione Civile ordinanza n. 21050 del 2 ottobre 2020 richiamata in circolare Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U
35 Cassazione Civile ordinanza n. 4725 del 22 febbraio 2021 richiamata in circolare Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U
36 Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U
37 nota prot. AGE63171
38 in relazione all’argomento vedasi anche Parte Settima lettera e)









