Registrazione degli atti nel processo civile e penale tra normativa e orientamenti ministeriali
La registrazione degli atti giudiziari, processo civile e penale, normativa, orientamenti ministeriali, registrazione a debito, recupero della imposta di registro e rimborso
PARTE NONA - Rapporto tra imposta di registro e gli altri istituti di spesa nel processo civile e penale
PARTE NONA
Rapporto tra imposta di registro e gli altri istituti di spesa nel processo civile e penale
a) rapporto tra imposta di registro e spese del giudizio
l’entrata in vigore del contributo unificato , ex articolo 9 D.P.R. 115/02 ( testo unico spese di giustizia) 1 non interessa l’imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell’art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto 2 .
Con riferimento alle procedure innanzi al giudice di pace e, nello specifico, alle ipotesi esentive ex articolo 46 legge 374/1991, si era posto il problema se il valore della controversia , come presupposto dell’esenzione dall’imposta di registro debba determinarsi con riguardo al petitum oppure al decisum della controversia instaurata.
Precisato che il decisum assume rilevanza al fine di poter stabilire l’esenzione o meno dell’imposta di registro del provvedimento 3 era sorto il quesito se il decisum incidesse , nel caso di provvedimento di condanna superiore ai € 1.033 , anche sulle altre spese del giudizio [ tasse di iscrizione (deposito forfettizzato) , rilascio copie, bollo] quando quest’ultimo era iniziato nella modalità esentiva di cui al richiamato articolo 46 legge 374/1994.
Un primo orientamento ministeriale 4 emesso pre entrata in vigore del Testo unico spese di giustizia aveva, soprattutto per l’ ermeticità della risposta, e la contraddittorietà tra premessa e conclusione, creato non poche, ed ulteriori, perplessità nelle cancellerie giudiziarie.
Per gli Uffici ministeriali giustizia 5 “ ..nella circolare di questa Direzione Generale n. 7/97 del 5 luglio 1997, al punto c), si specifica che il cancelliere deve esigere il deposito forfettizzato , i diritti di cancelleria atipici ( esempio i diritti di copia)e l’imposta di bollo 6 nel caso in cui una causa iniziata con regime di esenzione si definisca con una sentenza o con un verbale di conciliazione di valore superiore a lire due milioni [attuali 1.033 €] .
Dopo tale premessa e l’affermazione che i principi richiamati nella circolare del 5 luglio 1997 portano a stabilire che nell’ipotesi in cui una causa iniziata per un valore superiore ai due milioni venga definita con verbale di conciliazione ovvero con sentenza di valore inferiore per il principio generale per cui il valore si determina con riguardo alla domanda l’attore non ha diritto ad alcun rimborso da parte dell’Erario di quanto già versato (!!!) gli uffici di via Arenula concludono che il trattamento tributario degli atti da rilasciare successivamente alla registrazione 7 vada individuato sempre con riferimento al regime fiscale applicabile al procedimento al momento della domanda indipendentemente dal valore della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio.
A chiarire, definitivamente la questione in esame , la direttiva dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2001 8 per la quale “ occorre precisare che il decisum assume rilevanza soltanto al fine di poter stabilire l’esenzione o meno dall’imposta di registro dell’atto o provvedimento emanato dal giudice di pace… si deve fare riferimento al petitum, quindi, non solo al fine di individuare il giudice competente ma anche per determinare il valore della causa al fine di stabilire la debenza o meno dei diritti di cancelleria e dell’imposta di bollo..”
Il problema evidenziato dalla direttiva ministeriale giustizia del 5 luglio 1997 e richiamato dalla direttiva del 3 febbraio relativo alle ipotesi in cui nel corso della causa si ampli la domanda o se ne proponga una nuova e alle ipotesi di ampliamento del numero delle parti nel giudizio con richiesta di chiamata in causa di terzo o intervento in causa ha trovato specifica normativa nel comma 3 dell’articolo 14 del testo unico spese di giustizia.
b) rapporto tra imposta di registro e rilascio copia del provvedimento definitivo del giudizio
Esiste, invece, una stretta correlazione tra il rilascio copie dei provvedimenti giurisdizionali e l’imposta di registro.
Correlazione che è venuta, negli anni, sempre meno “ demolita “ da pronunce della Corte Costituzionale e , da ultimo, dalla giurisprudenza di legittimità.
Ai sensi dell’articolo 743 codice di procedura civile “ qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene , deve rilasciarne copia autentica, ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese”.
La sopra richiamata norma fa, però, “ salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e di bollo”.
Ai sensi dell’articolo 66 testo unico imposta di registro “i soggetti indicati nell’articolo 10, lettere b) e c) ( ndr il personale abilitato addetto agli uffici di cancelleria) possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati....”.
In materia di rilascio copie e nello specifico della copia esecutiva 9 era intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002 che impone alle cancellerie giudiziarie di “.... rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta....” 10.
Lo stesso articolo 66 prevede i casi in cui il funzionario addetto può rilasciare copia degli atti a prescindere dell’avvenuta registrazione del provvedimento, per quanto di interesse il comma 2 del richiamato articolo dispone che quanto previsto dal precedente comma 1 non si applica “..agli originali , copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali , o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio..” 11 .
I dubbi relativi al concetto di prosecuzione del giudizio anche nel caso in cui la richiesta copia per notifica sia finalizzata ai fini di far decorrere i termini per l’impugnazione ha trovato soluzione nelle direttive ministeriali giustizia 12 per le quali “ ….alla luce del sopravvenuto orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (cfr. sent. 10 agosto 2012, n. 14393 e sent. 13 febbraio 2015, n. 2950), possa ritenersi rientrante nel concetto di «prosecuzione del giudizio», di cui all'art. 66, secondo comma, della norma in esame, anche la copia richiesta ai sensi dell'art. 285 c.p.c., ovverosia per uso notifica al fine di far decorrere i tempi per l'impugnazione..”.13
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1 in realtà il contributo unificato ( c.d. diritto di iscrizione della causa) già previsto dall’articolo 9,comma 2, legge n. 488 del 21 dicembre 1999 entra in vigore con il decreto legge 11 marzo 2002 n 28 [pubblicato in G.U. n 60 del 12.3.2002 in vigore dal 13.3.2002] convertito con legge 11 maggio 2002 n 91.
2 Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate per come riportato in circolare13/E del 23 marzo 2004 Agenzia delle Entrate
3 cfr Circolare n 34/E del 30 marzo 2002 Agenzia delle Entrate
4 orientamento condiviso dall’ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con nota prot. n. 182-4/6-1/U.L. del 31 gennaio 2000
5 Ministero della Giustizia nota n. 416/2000/U del 3 febbraio 2000
6 imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e diritti di cancelleria relativi alla iscrizione della causa a ruolo sostituiti dal 13 febbraio 2002 dall’omnicomprensivo pagamento del contributo unificato
7 quindi il riferimento è [sarebbe] all’imposta di bollo e ai diritti di copia e non certamente come nella premessa dell’indirizzo in commento agli altri diritti di cancelleria che si determinano all’atto dell’iscrizione della causa e durante il procedimento
8 Agenzia delle Entrate circolare 34/E del 30 marzo 2001
9 ricordiamo che il rilascio di copia esecutiva è stato abrogato dal decreto legislativo 18 ottobre 2022 n. 149 che ha modificato l’articolo 475 c.p.c.
10 Ministero della Giustizia circolare ministeriale DAG.02/11/2005.0032288.U e DAG.02/11/2017.0206556.U.
11 Possono essere rilasciate copie ed estratti di atti soggetti a registrazione se non ancora registrati, ai sensi art. 66 D.P.R. n. 131/198 :
- originali, sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali per la prosecuzione del giudizio ( vedasi anche circolare ministeriale giustizia n 7 del 14 novembre 2002)
- atti richiesti d’ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale
- copie di atti necessari per la trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari
- copie di atti occorrenti per l’omologa o l’approvazione
- copie che il pubblico ufficiale detentore è tenuto a depositare per legge presso pubblici uffici
- copie necessarie per l’esercizio dell’azione esecutiva.
12 Ministero della Giustizia note 8 settembre 2015 n. 128641/U e n. 128644/U , 25 settembre 2015, n. 0139212/U, e 3 novembre 2017 prot. n. 0206556
13 Con sentenza 10 giugno 2010 n. 198 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del comma 2 dell’articolo 66 t.u. imposta di registro nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell’atto conclusivo ( sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare cfr Ministero Giustizia DAG.03/11/2017. 0206556.U









