PARTE SETTIMA - Recupero dell’imposta di registro nei casi di prenotazione a debito

 

PARTE SETTIMA

 

Recupero dell’imposta di registro nei casi di prenotazione a debito

a) recupero della spesa prenotata a debito:- aspetti generali, principio di solidarietà passiva (esclusione)

Tutte le parti del giudizio sono tenute al pagamento dell’ imposta di registro in osservanza alla regola normativa 1 che le parti del processo sono obbligate in solido alla corresponsione dell’ intera imposta di registro. 

In virtù di tale principio l’Agenzia delle Entrate può chiederne il pagamento indifferentemente ad una delle parti processuali 2.

La parte alla quale viene inoltrata la richiesta, è tenuta al pagamento dell’intera imposta richiesta, fatta salva la possibilità, nelle ipotesi previste dalla legge, di chiedere, azione di regresso nei confronti di parte soccombente, all’altra parte di restituire tutta, o quota in caso di compensazione, la somma versata. 

Ricordiamo, infatti, che la condanna del giudice alle spese processuali copre anche le spese di registrazione dell’atto.

La condanna al pagamento integrale delle spese giudiziali, o in quota, impone alla parte soccombente anche il pagamento della tassa di registrazione che è considerata spesa di lite secondo la norma generale 3 o per meglio dire spesa "connessa al processo” 4.

E’ con la stessa sentenza registrata che si agirà nei confronti del debitore per il recupero.

Sentenza che però non può essere azionata direttamente ma è titolo per la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo 5, infatti per la giurisprudenza di legittimità il titolo registrato non costituisce titolo esecutivo 6 .

Il titolo in base al quale si può procedere esecutivamente sui beni della controparte per ottenerne il rimborso non è (solo) la sentenza da essa invocata, bensì quella che accerti l’esistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di regresso 7.

Le spese di registrazione della sentenza non spettano in mancanza della prova di averne anticipato l’intero l’importo 8.

Ne consegue che la parte che abbia sostenuto le spese di registrazione ha il diritto di ripeterne l’importo dalla controparte – sia pur nella misura risultante dalla ripartizione delle spese contenuta nella sentenza impugnata – solo in presenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di regresso fra condebitori solidali 9 .

Le spese di registrazione non sono incluse nell’eventuale provvedimento di compensazione contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco 10.

I principi generali sopra enunciati trovano delle limitazioni nel caso in cui , in materia di registrazione del provvedimento giudiziario, l’imposta di registro sia prenotata a debito ai sensi dell’articolo 59 T.U. imposta di registro comma 1 lettere a) e d).

Va , preliminarmente, evidenziato come l’attività di recupero delle spese processuali“per essere azionata dalla cancelleria dell‘ ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali “. 11

Con riferimento ai recupero delle spese processuali, anticipate e/o prenotate a debito da parte dello Stato gli Uffici ministeriali di via Arenula hanno evidenziato, come i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.” 12

Nell’evidenziare che le prenotazioni a debito sono fatte a fini meramente contabili i relativi importi saranno recuperati solo in presenza del presupposto della condanna della parte privata mentre non si procederà a nessun recupero nell'ipotesi di condanna delle Amministrazioni dello Stato 13.

Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia 14 ,“ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito” 15

In materia di provvedimento registrato a debito vale, in linea generale e con l’esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera d) dell’articolo 59 testo unico imposta di registro, il principio 16 di solidarietà passiva tra le parti “chi ha adempiuto può comunque esercitare l’azione di regresso, ai sensi dell’articolo 2055 del Codice civile, nei confronti degli altri condebitori solidali diverse dalle Amministrazioni dello Stato e nei limiti della quota d’imposta su di esse gravante…” 17.

Quando parte processuale è una pubblica amministrazione, o parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato 18, i principi generali relativi al recupero vanno, con particolare riferimento all’ipotesi di compensazione delle spese, coordinati con le disposizioni di cui all’articolo 159 testo unico spese di giustizia 19 e all’articolo 132 testo unico spese di giustizia 20 .

Maggiore specificità riveste invece la registrazione a debito nelle ipotesi di cui all’articolo 59 c. 1 lettera d) testo unico imposta di registro in cui lo Stato, che non è parte del giudizio, provvede in favore della parte privata danneggiata.

Come meglio vedremo nel prosieguo del lavoro nelle ipotesi di registrazione a debito ex lettera d) comma 1 art. 59 testo unico imposta di registro ai fini dell’obbligo del pagamento dell’imposta di registro, deve ritenersi non applicabile il principio della solidarietà tra le parti processuali di cui all’ articolo 57 testo unico imposta di registro.

Infatti, nella ipotesi in esame ai sensi dell’articolo 60 comma 2 T.U. imposta di registro nelle sentenze di cui alla lettera d) dell’articolo 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno , nei cui confronti deve essere recuperata l’imposta prenotata a debito.

 

b) Amministrazione competente al recupero delle spese di registrazione a debito

Per il Ministero delle Finanze 21 sono gli “uffici di Cancelleria ( quindi l’Amministrazione Giustizia) competenti a recuperare la relativa imposta prenotata a debito”, dovendo gli uffici del registro (oggi Agenzia delle Entrate) attenersi soltantoai loro compiti istituzionali relativi alla esecuzione della formalità di registrazione 22.

Anche per il Consiglio di Stato 23 in relazione alla competenza al recupero nelle ipotesi di registrazione a debito, di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 131 del 1986, “… il nuovo Testo Unico abbia, in effetti, precisato che resta ferma la competenza degli uffici giudiziari…”

Nell’immediatezza dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia, infatti, per il Consiglio di Stato, chiamato a dirimere un “conflitto interpretativo” tra Ministero della Giustizia e Ministero dell’Economia e delle Finanze "non appare, infatti, fondata l'obiezione sollevata dal Ministero della Giustizia in ordine alla circostanza che le disposizioni del predetto articolo 208 del Testo Unico sarebbero preordinate a disciplinare esclusivamente la competenza degli uffici giudiziari per ciò che concerne il recupero delle spese processuali.

Proprio le disposizioni della Parte VII del Testo Unico, riguardanti le "riscossioni", e in ispecie quelle contenute nel titolo I, recante le disposizioni generali, portano a concludere che, in realtà, le riscossioni di cui si tratta non si riferiscono soltanto alle ipotesi di recupero delle spese processuali in senso stretto, tra cui quelle relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si riferiscono pure al complesso delle spese in qualche modo "connesse" al processo 24, come quelle relative alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative ed anche, per quanto riguarda il processo penale, alle spese di mantenimento dei detenuti.

In quest'ottica, il mancato esplicito riferimento ad un caso particolare dell'imposta di registro prenotata a debito non sembra possa assumere valore determinante, ai fini di escludere la competenza degli uffici giudiziari, soccorrendo in proposito l'attribuzione a tali uffici del compito della riscossione in base al già ricordato articolo 208 del Testo Unico, che si pone come norma di chiusura, essendo sempre applicabile "se non diversamente stabilito in modo espresso".25

Il sopra richiamato indirizzo del Consiglio di Stato appare, a dir poco, discutibile.

La sopra richiamata soluzione interpretativa ci pare, innanzitutto, in contrasto con quanto si ricava dal disposto letterale di cui al Paragrafo 1, lett. b) della Relazione Tecnico - Amministrativa al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 155 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” che ha mantenuto distinte le competenze tra Uffici giudiziari e Uffici finanziari.

Per la richiamata Relazione Tecnico-amministrativa T.U. spese di giustizia“Sono rimaste in vigore le norme sul recupero delle spese e delle pene, da parte dei cancellieri come agenti della riscossione, e quelle sull'ufficio registro, come ufficio per l'incasso del riscosso e per il pagamento delle spese anticipate, mentre con le riforme generali dal 1996 in poi la riscossione e i pagamenti relativi alle spese di giustizia, uniformate alle altre entrate patrimoniali dello Stato, sono stati attribuiti ai concessionari”.

All’individuazione della competenza al recupero delle imposte di registro nelle ipotesi in esame da parte delle Cancellerie Giudiziarie 26 concorrerebbe, a parere degli Uffici finanziari e del Consiglio di Stato, il D.P.R. n. 115 del 2002 il quale :

a)  all’art. 208 lo identifica come “ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione” e

b) all’art. 213, attribuendogli la competenza in ordine alla “iscrizione a ruolo” dell’imposta, lega tale potere alla scadenza del “termine computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento”, con prova evidente sulla competenza (invito di pagamento) per l’esercizio della azione di recupero.

Nulla di più inesatto e strumentale.

A parere di chi scrive è proprio la formulazione del testo unico spese di giustizia che ne esclude [escluderebbe] la competenza a carico delle cancellerie giudiziarie le quali hanno, per espressa disposizione della richiamata normativa , competenza a recuperare:

≈ nel processo penale, ai sensi del disposto di cui all’articolo 200 tusg, : le spese processuali, le pene pecuniarie 27 , le sanzioni amministrative pecuniarie, le spese di mantenimento dei detenuti 28, le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

≈ nel processo civile, tributario e amministrativo ai sensi del disposto di cui all’articolo 201 tusg : le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

≈ le sanzioni pecuniarie processuali penali e civili ai sensi del disposto di cui all’articolo 202 tusg .

L’imposta di registro, e quindi la relativa competenza al recupero a carico delle cancellerie, non sono richiamate nella sopra elencata normativa, a meno di non voler far rientrare l’imposta di registro nel novero delle spese processuali.

Per spese processuali si intendono le spese necessarie al funzionamento del processo o per meglio specificare, il costo che la parte privata deve sopportare nel processo.

Spese processuali espressamente previste dalla legge e nello specifico : contributo unificato, diritto di copia, diritto di notifica, anticipazioni forfettarie .

L’imposta di registro non è una spesa del processo ma una imposta con la quale lo Stato colpisce i provvedimenti giurisdizionali che hanno ad oggetto l’esistenza, la modificazione, estinzione o attuazione di un diritto soggettivo.

L’imposta di registro va, correttamente, inquadrata quale imposta indiretta essendo infatti “imposta d’atto” va a tassare gli “ aspetti patrimoniali e non” scaturenti dal provvedimento.

E che l’imposta di registro non rientri tra le spese processuali di cui all’articolo 208 tusg trova, tra l’altro, conferma nella richiesta del citato parere al Consiglio di Stato avanzata dal Ministero della Giustizia in cui si eccepiva proprio “ la circostanza che le disposizioni del predetto articolo 208 del Testo Unico sarebbero preordinate a disciplinare esclusivamente la competenza degli uffici giudiziari per ciò che concerne il recupero delle spese processuali“ 29 spese processuali nelle quali non rientrerebbero, evidentemente per gli uffici ministeriali di via Arenula , le imposte di registrazione.

Inoltre, è [sarebbe] proprio “ la finalità di razionalizzazione ed economizzazione del sistema delle spese di giustizia poste a base del Testo Unico “ che giustificherebbe, come inizialmente sostenuto dallo stesso Ministero della Giustizia, la competenza al recupero dell’imposta in esame in capo agli uffici finanziari delle Agenzie delle Entrate.

Il sistema del recupero dell’imposta di registro è infatti disciplinata dal testo unico imposta di registro che ne individua la competenza proprio in capo all’Ufficio finanziario.

Per l’articolo 15 del richiamato T.U. , comma 1 lettera a “ in mancanza delle richieste da parte dei soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) [ nello specifico = i cancellieri e i segretari per le sentenze , i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni ] la registrazione è eseguita d’ufficio previa riscossione dell’imposta dovuta.

Per il successivo articolo 16 “…la registrazione è eseguita, previo pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio con la data del giorno in cui è stata richiesta..”

Per l’articolo 54 comma 5 “..quando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio a norma dell’articolo 15 l’ufficio del registro [ = ora Agenzia delle Entrate] notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ai soggetti obbligati al pagamento dell’imposta…”.

E’ in questo modo che , differentemente da quanto sostenuto nel parere dal Consiglio di Stato, e in piena applicazione del dato normativo che resterebbe ..”immutato l'assetto delle competenze che si è ormai da tempo consolidato, si eviterebbero, inoltre, gli inconvenienti di ordine organizzativo ed economico di cui fa cenno il Ministero dell'Economia e delle Finanze”.

Le competenze della cancelleria in materia di imposta di registro sono espressamente indicate sia nel Testo Unico spese di giustizia(TUSG) sia nel Testo Unico (TUR) imposta di registro , e in nessuno dei richiamati testi unici è disposta l’attività di recupero dell’imposta di registro da parte delle cancellerie giudiziarie.

Né assume [assumerebbe], a favore della competenza al recupero in carico delle cancellerie giudiziarie l’assunto che “.. appare improntato a criteri di maggiore equità il principio che - come segnalato nella relazione ministeriale 30 - caratterizza la riscossione a cura degli uffici giudiziari, secondo cui la riscossione stessa avviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ossia quando risultano definite le posizioni delle parti interessate, mentre la esazione a cura degli uffici finanziari deve avvenire, indiscriminatamente, nel termine fisso di tre anni dalla prenotazione a debito, e quindi anche prima dell'avvenuta definizione dei rapporti tra i contendenti…” .

Al superamento dei sopra evidenziati inconvenienti soccorre [soccorrerebbe] il disposto di cui all’articolo 37 T.U. imposta di registro nella parte in cui si dispone il salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

E’, non da ultimo, proprio “…il mancato esplicito riferimento ad un caso particolare dell'imposta di registro prenotata a debito.. che assume… valore determinante, ai fini di escludere la competenza degli uffici giudiziari, soccorrendo in proposito l'attribuzione a tali uffici del compito della riscossione in base al già ricordato articolo 208 del Testo Unico 31, che si pone come norma di chiusura, essendo sempre applicabile se non diversamente stabilito in modo espresso”.

Tra l’altro lo stesso articolo 61 T.U. imposta di registro nel disporre relativamente al recupero delle imposte prenotate a debito nulla dispone, nello specifico, in relazione all’attività di recupero limitandosi, al comma 2, a stabilire che ….i cancellieri …devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno chiesto la registrazione a debito quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito..” .

La soluzione adottata dagli Uffici finanziari e dal Consiglio di Stato appare rispondere invece alla logica , alquanto risibile, del “visto che la cancelleria deve già recuperare le altre spese processuali ..per connessione recuperi anche le imposte di registro per le condanne al risarcimento dei danni morali conseguenti a reato” 32.

La sopra richiamata soluzione non trova, come visto, legittimazione normativa ma si ricava dagli indirizzi interpretativi dell’amministrazione finanziaria.

Indirizzi che sono vincolanti per gli organi e gli uffici destinatari 33, i quali possono disapplicarle solo quando siano contra legem 34.

 

c) ufficio di cancelleria competente al recupero delle spese di registrazione a debito

Per il Ministero della Giustizia “ in tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell’importo in registrazione è l’ufficio giudiziario “ 35.

Per stabilire quale sia l’ufficio di cancelleria competente al recupero delle spese di registrazione della sentenza prenotata a debito si fa , analogamente al recupero delle spese processuali [= di giustizia] , riferimento all’articolo 208 del tusg ai sensi del quale:

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione.36

Con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia 37 sono stati soppressi gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale che si occupavano del recupero delle spese.

L’ ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale 38, ha assunto, per determinazione ministeriale 39, la denominazione di “UFFICIO RECUPERO CREDITI” .

Risolta 40 la problematica, più volte segnalata da diversi uffici giudiziari, relativa all'individuazione della competenza al recupero di spese prenotate a debito che, a seguito delle vicende processuali, devono essere recuperate da altri uffici giudiziari.

Per gli Uffici di via Arenula “ il caso prospettato non è isolato in quanto analoga ipotesi si può verificare nelle tipologie di prenotazione a debito delle spese ai sensi dell'art. 59 lett. d) DPR 131/86 allorché la sentenza di primo grado goda dell'applicazione del beneficio mentre quella di secondo grado non goda dell'applicazione del medesimo beneficio (ad es. quando viene dichiarata la nullità della sentenza impugnata).

Orbene, a parere di questa Direzione Generale, il disposto dall'art. 208 del T.U. costituisce criterio inderogabile; conseguentemente, il titolo per la riscossione, salvo le eccezioni espressamente disciplinate dalla legge, non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate e la riscossione, quindi, comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio.

La normativa vigente del resto, istituendo il foglio delle notizie, non fa che determinare l'unicità della procedura contabile di gestione delle spese, sebbene articolata in più fasi processuali“.

La competenza al recupero delle spese da parte degli Uffici di cancelleria trova un limite quando parte processuale è una Amministrazione dello Stato diversa dal Ministero della Giustizia che sia risultata vincitrice nella controversia.

Nel caso prospettato quando parte del processo è una pubblica amministrazione, diversa dal Ministero della Giustizia, per l’ulteriore fase di recupero di competenza dell’amministrazione Pubblica interessata 41 copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U.

Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.

Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva.

Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo processale 42 a prova dell'avvenuto adempimento.

Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio .”

Inoltre, per gli Uffici ministeriali di via Arenula 43 ,“ ..la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parte nel processo deve riguardare i soli casi in cui l’amministrazione sia parte vittoriosa e abbia pertanto titolo per la riscossione delle spese processuali.

Quando l’amministrazione pubblica è la parte soccombente non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione.

Nel caso in cui siano parti più amministrazioni per le quali trova applicazione l’art 158 il foglio notizie deve essere inviato a tutte le amministrazioni parti nel processo con la medesima nota di trasmissione e non con comunicazioni separate al fine di evitare il duplicarsi delle procedure di recupero dello stesso credito.

Nel caso in cui la sentenza che definisce l’eventuale gravame modifichi la precedente statuizione e peraltro condanni la parte diversa dall’amministrazione anche alle spese dei gradi precedenti l ‘ufficio giudiziario inoltrerà all’amministrazione anche la copia del foglio notizie relativo al grado precedente.”

In materia il parere del Comitato consultivo dell’Avvocatura Generale dello Stato 44, richiamato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia 45, che “ … evidenzia che le spese prenotate a debito nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica ammessa a tale forma agevolativa, devono essere recuperate, in caso di condanna della controparte processuale, dalla singola Amministrazione parte in causa (ex artt. 158, commi primo e terzo, art. 3, primo comma, lettera q), del testo unico citato), con la precisazione che si potrà agire tanto nelle forme ordinarie, quanto (e preferibilmente) attraverso il Concessionario del servizio di riscossione.

Ne segue che, sul piano operativo, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, gli uffici giudiziari dovranno trasmettere all’Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito una nota analitica concernente le predette spese, mentre, in caso di impugnazione, si dovrà trasmettere un’analoga nota all’ufficio dell’impugnazione, sino al giudicato, l’ultimo ufficio giudiziario trasmetta la nota completa relativa a tutte le fasi, ovvero tutte le separate note, relative alle varie fasi..” .

L'Agenzia delle Entrate 46 ha, inoltre, precisato che la nota del cancelliere, emessa per l'esazione dell'imposta di registro prenotata a debito ai sensi del citato Articolo 59, comma 1, lett. d) del TU n. 131 del 1986, costituisce avviso di liquidazione e di riscossione dell'imposta già determinata al momento della registrazione a debito, atteso che con la nota di pagamento non viene avanzata una pretesa impositiva diversa rispetto a quella già desumibile dagli elementi indicati nella sentenza.

 

d) recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: aspetti generali

Competente al recupero nel caso di prenotazione a debito è l’ufficio recupero crediti secondo le regole dei cui all’articolo 208 testo unico spese di giustizia.

Nel caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’importo della sentenza prenotata a debito ai sensi dell’articolo 59 lettera a) testo unico imposta di registro, va recuperata nei confronti di parte abbiente risultata soccombente.

Titolo per il recupero è, ex articolo 208 testo unico spese di giustizia , il provvedimento che definisce il giudizio.

L’ art. 133 Testo Unico spese di giustizia - Pagamento in favore dello Stato – dispone che “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.”

Il Ministero della Giustizia 47 pone l’accento sulla opportunità “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”48.

Nessun recupero nelle ipotesi di una Amministrazione statale parte processuale risultata soccombente in giudizio nei confronti di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso in esame , infatti, secondo l’indirizzo giurisprudenziale della la Suprema Corte 49 “…. il giudice non può porre a carico dell’amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa.”

Viceversa vi è titolo, salva diversa statuizione da parte del magistrato che definisce il giudizio, per il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente in giudizio nei confronti di Amministrazione Pubblica parte processuale.

Tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio 50 il rapporto è regolamentato dalla normativa dei codici di rito , art 91 codice di procedura civile nel processo civile e, in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, dall’ articolo 541 codice di procedura penale.

Il rapporto tra le parti, la cui regolamentazione è codicistica, e il principio generale del testo unico spese di giustizia , articoli 131 , per il processo civile e 107 e 108 , per il processo penale, ai sensi del quale l’ammissione produce effetti solo riguardo le spese che necessitano al non abbiente, fa si che anche parte ammessa [soccombente] sia tenuta a sostenere le spese del giudizio di controparte non ammessa [vincitrice] imposta di registro compresa.

Nessuna azione di recupero “può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente” 51 , quindi, nel caso in esame la registrazione “ anticipata “ dallo Stato rimane a carico dell’Erario e nessuna azione di recupero può essere effettuata a meno di [eventuale] revoca del patrocinio stesso 52 ex articolo 136 Testo Unico spese di giustizia.

Problema si pone nel caso in cui le parti processuali , attore e convenuto o imputato e parte civile, siano entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato 53.

In questo caso parte soccombente, o condannata, è tenuta a rifondere all’Erario l’imposta di registro da questo prenotato a debito nei confronti di altra parte ?

L’ esclusione, dal recupero delle spese nelle ipotesi in esame, è stata ribadita da , recente, giurisprudenza della Corte di Cassazione 54.

Per i giudici di legittimità “ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, restando queste a carico dell'Erario..

Principio quello sopra richiamato che se pur espresso in riferimento ad un processo penale ed in relazione all’applicabilità dell’articolo 110 tusg trova logica, e coerente, applicazione anche riguardo al processo civile e ai margini di applicabilità dell’articolo 133 tusg e all’istituto del recupero dell’imposta di registro prenotata a debito.

Quanto sopra, infine, a conferma che il principio della soccombenza in relazione al recupero delle spese non può operare tra soggetti , lo Stato e la parte ammessa, al gratuito patrocinio che non sono parti contrapposte.55

In materia è auspicabile, a livello normativo, un intervento che permetta una più incisiva tutela del non abbiente in piena applicazione dei principi costituzionali di cui all’articolo 24, comma terzo, legge Costituzionale 56.

 

e) recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: compensazione delle spese

Nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese 57, “ le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002.”58

Ai sensi dell’articolo 92 c.p.c. il giudice può compensare tra le parti le spese processuali .

L’imposta di registro non è [ non sarebbe] spesa processuale quindi il recupero si effettua [effettuerebbe] anche, ed in relazione alla quota, nell’ipotesi di compensazione delle spese.

Per la giurisprudenza di legittimità 59“ “ …quando la sentenza stabilisce la compensazione delle spese di giudizio,  si ritiene che la compensazione riguardi  anche le spese di registrazione…”

Il sopra indicato indirizzo è stato superato.

Come già visto le spese di registrazione non sono incluse nell’eventuale provvedimento di compensazione contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco 60.

L’attuale indirizzo giurisprudenziale 61 nei giudizi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e compensazione delle spese appare conforme alle disposizioni normative del testo unico spese di giustizia.

Nelle ipotesi di compensazione delle spese con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato trova applicazione anche a regime normativo vigente una datata, è del 1882 62, ma ancora attualissima e confermata dal quadro normativo del tusg, disposizione del Ministero delle Finanze.

Per la richiamata direttiva della Direzione Generale Demanio e Tasse del Ministero delle Finanze “La sentenza che pone fine alla lite colla compensazione delle spese quando sia stata registrata a debito, attribuisce il diritto di ripetere dalla parte non ammessa al beneficio della gratuita clientela la metà delle tasse di registro…..(Massima desunta dalla sentenza della Corte di Appello di Modena del 3 aprile 1882 in causa Finanze contro Bocci e Pelloni)” .

In materia di registrazione dei provvedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato opera, a normativa vigente, l’articolo 132 testo unico spese di giustizia ai sensi del quale “nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge “.63

Mentre, come vedremo nel paragrafo che segue, l’analogo problema di apparente contrasto tra la normativa dell’imposta di registro e la normativa delle spese di giustizia ha trovato soluzione nei casi di compensazione spese in cui parte processuale è una pubblica amministrazione lo stesso non può dirsi nei casi in cui parte processuale è ammessa al patrocinio spese dello stato e il giudice dispone per la compensazione.

Nel caso in esame, infatti, disapplicando la parte dell’articolo 132 testo unico spese di giustizia ai sensi del quale l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa le varie Agenzie delle Entrate locali, applicano, erroneamente secondo il parere dello scrivente 64, l’articolo 59 lettera a) testo unico spese di giustizia provvedendo , all’atto della ricezione del provvedimento, alla registrazione a debito per l’intero importo.

Questo comporta da parte delle cancellerie l’obbligo di procedere al recupero della metà dell’importo registrato in una inutile, dispendiosa, e non dovuta, attività da parte degli uffici giudiziari.

Obbligo di recupero che tiene conto del fatto che lo Stato è pur vero non sia parte nel giudizio ma ne anticipa le spese a favore di parte non abbiente in applicazione ad un diritto costituzionale.

Da qui la più volte segnalata necessità da parte del Ministero della Giustizia 65 a che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”.

Quindi imputazione delle spese anticipate e/o prenotate a debito con pagamento a favore dell’Erario in applicazione dei disposti di cui agli articoli 110 tusg , giudizio penale, e 133 tusg ,giudizio civile.

L’assenza della espressa disposizione a che il pagamento avvenga a favore dello stato se non permette di recuperare le spese di giustizia che sono state anticipate e o prenotate a debito a favore dell’ammesso al patrocinio non sono però di ostacolo al recupero dell’imposta di registro prenotata a debito.

Sia in virtù del richiamato indirizzo ministeriale 66 sia per il principio ai sensi del quale “chi ha adempiuto può comunque esercitare l’azione di regresso, ai sensi dell’articolo 2055 del Codice civile, nei confronti degli altri condebitori solidali diverse dalle Amministrazioni dello Stato e nei limiti della quota d’imposta su di esse gravante…” 67.

Nell’ipotesi in esame stante, comunque, che la presenza di parte ammessa fa scattare il meccanismo della prenotazione a debito ex articolo 59 testo unico imposta di registro , il detto articolo andrebbe coordinato con le disposizioni di cui all’articolo 132 testo unico spese di giustizia.

Per effetto di tale coordinamento dovrebbe essere a carico dell’Agenzia delle Entrate, escluso i casi in cui sia parte diversa dalla parte ammessa al patrocinio a chiedere la registrazione , a registrare, d’ufficio, a debito per la metà a favore dell’Erario e ad agire per la rimanente metà nei confronti della parte privata. 68

Le spese processuali, e a maggior ragione le spese di registrazione dei provvedimenti, si recuperano anche nei confronti di parte rimasta contumace nel processo.

Per l’Agenzia delle Entrate 69 “parti in causa” si intendono “tutti coloro che hanno preso parte al giudizio” “e la cui sfera giuridica e` stata in qualche modo interessata dagli effetti della pronuncia” (e, quindi, l’attore, il convenuto, ancorche´ contumace, e gli eventuali altri soggetti intervenuti nel processo medesimo ai sensi degli artt. 105-107 c.p.c.)

La questione dell’obbligo a carico di parte soccombente contumace del pagamento delle spese di lite è stata affrontata dalla Corte di Cassazione 70…ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace.”

Per la Giustizia tributaria 71il presupposto dell’obbligazione solidale per il pagamento dell’imposta di registro non può essere avvisato in una mera situazione processuale, ma nel fatto che un dato soggetto sia destinatario degli effetti del capo di sentenza in ordine al quale e` applicabile l’imposta”.

 

f) recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze in cui parte è Amministrazione dello Stato: aspetti generali, ipotesi di compensazione

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un 'Amministrazione dello Stato, l'articolo 59, primo comma, testo unico sull'imposta di registro dispone che: «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle impo­ste dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedi­menti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».

L’ articolo 59 TUR va coordinato con le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giu­stizia.

Il richiamato articolo 158, comma 1, stabilisce che “Nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione:(…); c) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; (…)”.

Le spese prenotate a debito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 158, sono recuperate dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore 72.

Nelle ipotesi di registrazione a debito di sentenze relative a controversie in cui è parte l‘ Amministrazione dello Stato ex articolo 59 lettera a) testo unico imposta di registro “ il recupero viene eseguito nei confronti della parte soccombente secondo le statuizioni del giudice in merito alle spese” 73 .

Nessun recupero va fatto nelle ipotesi di una amministrazione statale risultata soccombente nei confronti di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato .

Nel caso in esame , infatti, secondo l’indirizzo giurisprudenziale della la Suprema Corte 74 “…. il giudice non può porre a carico dell’amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa.”

l'Agenzia delle Entrate in caso di soccombenza di una pubblica amministrazione ha precisato che: “ …in un giudizio civile in caso di soccombenza di un'amministrazione dello Stato e conseguente condanna alle spese di lite a favore della parte privata, la registrazione della sentenza avviene mediante l'istituto della prenotazione a debito.

Attenzione però, se il cancelliere non ha richiesto la registrazione a debito e l'ufficio dell'Agenzia ha notificato alla parte privata un avviso di liquidazione con la richiesta di pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza è la stessa parte privata che deve presentare istanza di autotutela chiedendo l'annullamento dell'avviso…” 75.

In caso di spese di registrazione a carico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risultata soccombente in giudizio nei confronti di Amministrazione pubblica vedasi quanto esposto nel precedente paragrafo d) .

In materia di giudizi in cui è parte una pubblica Amministrazione le maggiori criticità interpretative hanno riguardato la, corretta, applicazione dell’istituto della prenotazione nell’ipotesi in cui i procedimenti si concludano con la compensazione delle spese di giudizio.

Anche nei giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione “le spese di registrazione non sono incluse nell’eventuale provvedimento di compensazione contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco “76.

Ai sensi dell’art. 159 testo unico spese di giustizia nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio “…se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione 77, ed è pagata per il rimanente dall’altra parte 78; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall’amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l’imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte”.

Inquadrato correttamente l’istituto della prenotazione a debito nelle ipotesi di compensazione 79 delle spese gli uffici giudiziari non dovranno procedere a nessuna attività di recupero atteso che la quota a carico della parte privata andrà riscossa dall’Agenzia delle Entrate.80

Per l’Agenzia delle Entrate 81 “ ….nel caso di compensazione delle spese di lite in un giudizio in cui è parte un'amministrazione dello Stato: il cancelliere deve richiedere la registrazione della sentenza con prenotazione a debito per la metà o per quota di compensazione dell'imposta,la parte privata deve procedere al pagamento della propria metà dell'imposta di registro.”

Per gli Uffici finanziari 82 dal combinato disposto degli articoli 57 del testo unico sull’imposta di registro e 159 del D.P.R. n. 115/2002 il principio di solidarietà passiva rileva soltanto per le parti processuali diverse dalle Amministrazioni Pubbliche e limitatamente alla quota di imposta .

In relazione alle competenze delle cancellerie giudiziarie il Ministero della Giustizia 83 richiamando le disposizioni già impartite 84 ha precisato che “…sul foglio delle notizie dovrà essere annotata l’imposta di registro per la sola quota prenotata a debito..” .

In materia di contumacia della parte soccombente si rinvia a quanto scritto nel precedente paragrafo e).

 

g) recupero delle spese di registrazione a debito nelle procedure per equa riparazione e per riparazione per ingiusta detenzione

I provvedimenti a seguito di ricorso per equa riparazione e di riparazione per ingiusta detenzione rientrano, come visto, nelle ipotesi di registrazione ex lettera a) dell’articolo 59 testo unico imposta di registro.

Sia per i provvedimenti in materia di equa riparazione che di riparazione per ingiusta detenzione si applicano gli stessi principi sia in materia di registrazione sia in materia di (eventuale) recupero.

Nessuna azione di recupero nelle nei casi di accoglimento dei ricorsi 85 con contestuale condanna dell’Amministrazione Pubblica 86.

Recupero da effettuarsi in caso di rigetto dei ricorsi di parte privata.

Infatti nel caso di rigetto “…con provvedimento passato in giudicato della domanda… l’imposta prenotata a debito sarà recuperata ..in capo al ricorrente..” 87.

L'imposta di registro - prenotata a debito per gli stessi decreti - sarà recuperata dagli uffici giudiziari 88 in capo al ricorrente.

Non si procederà a nessun recupero nell'ipotesi di condanna dello Stato alla riparazione dei danni subiti per l'irragionevole durata del processo.89

Nella procedura per riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell’articolo 315 cpp comma 2 si applicano in quanto compatibili le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario il quale all’art. 644 comma 2 l’ordinanza di inammissibilità è ricorribile in cassazione

Se la condanna diventerà definitiva le spese prenotate a debito non verranno riscosse; mentre in caso di annullamento o di riforma del decreto a seguito di sentenza da parte della Suprema Corte si potrà procedere al recupero del tributo che risulterà all'esito effettivamente dovuto" 90

Per il Ministero della Giustizia 91 la direttiva dell’Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2005 n. 86 “… fa riferimento alle sole ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione che accolgono il ricorso ( con condanna alle spese o compensazione delle spese ) oppure ancora alle ordinanze con rigetto della domanda e condanna alle spese….

Che invece nell’ipotesi di rigetto totale della domanda per ingiusta detenzione, definito con il ‘’nulla per le spese’’ o ‘’inammissibile’’ ( Ministero dell’economia e delle finanze non costituito) non sembra sia corretto l’invio dell’ordinanza all’Ufficio del Registro con conseguente prenotazione a debito dell’imposta relativa…

…Orbene alla luce di quanto procede e tenuto conto del tenore delle disposizioni citate in normativa , si può affermare che i presupposti per la registrazione delle ordinanze in parola siano la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione e la definizione del giudizio civile con condanna.

Pertanto nel caso delle ‘’ordinanze di rigetto totale e nulla per le spese’’ come pure di ‘’inammissibilità con il Ministero non costituito come parte processuale’’ questa Direzione generale esclude la necessità di trasmissione delle dette ordinanze all’Agenzia delle Entrate per carenza dei presupposti sopra indicati..” .

Come già scritto però per l’Agenzia delle Entrate “ si può, quindi, affermare che ogni qualvolta l'amministrazione dello Stato è 'parte processuale' nel giudizio, il provvedimento giudiziario deve essere sottoposto a registrazione a debito e, in caso di soccombenza definitiva dello Stato - con il passaggio in giudicato del provvedimento decisorio -, il cancelliere deve procedere ad annullare d'ufficio la partita di credito dell'erario “92.

Ovviamente se la condanna diventerà definitiva le spese prenotate a debito non verranno riscosse; mentre in caso di annullamento o di riforma del decreto a seguito di sentenza da parte della Suprema Corte si potrà procedere al recupero del tributo che risulterà all'esito effettivamente dovuto" 93.

 

h) recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze nelle procedure fallimentari : aspetti generali

Ai sensi dell’ articolo 146 del testo unico spese di giustizia nella procedura fallimentare le spese occorrenti alla procedura sono prenotate a debito e anticipate dall'Erario.

Al determinarsi di disponibilità liquide o sulle somme ricavate dalla liquida­zione dell'attivo, il giudice delegato assicura, articolo 146 comma 4 testo unico spese di giustizia. il tempestivo recupero di quanto la procedura ha anticipato e/o prenotato a debito .

Alla luce di quanto sopra non vi è valido titolo per il recupero nel caso di passivo fallimentare.

Per la sentenza di fallimento, nonché di tutti gli atti della stessa soggette a registrazione 94, l’imposta di registro è prenotata a debito.95

Le spese di registrazione con prenotazione a debito della sentenza seguono le regole generali del richiamato articolo 146 , quindi, sono poste a carico dell’ attivo fallimentare.

Nel caso di chiusura del fallimento senza attivo tali spese rimangono a carico dell’Erario.

La normativa del testo unico spese di giustizia in caso di mancanza di attivo fallimentare non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento . 96

Sulla base del testo unico il credito si iscrive nel registro dei crediti 97 solo dopo che è sorto e, quindi, non si pone il problema dell’annullamento 98.

La prassi, errata 99 , in molti uffici giudiziari porta [portava] 100 invece all’iscrizione delle somme sul registro dei crediti da recuperare con successivo annullamento del credito in caso di mancanza di attivo fallimentare.

Il recupero delle spese della procedura fallimentare con passivo vengono recuperate solo , articolo 147 testo unico spese di giustizia, nel caso di revoca del fallimento, per colpa del debitore o del creditore .

 

i) recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze nelle procedure con fallimento parte processuale : aspetti generali e ipotesi di compensazione

Diverso il caso del giudizio ordinario in cui il fallimento è parte con ammissione alle spese a carico dell’Erario ex articolo 144 testo unico spese di giustizia.

Il recupero di quanto registrato a debito, in caso in cui il fallimento risulti vincitore nel giudizio, avverrà a carico di parte soccombente e nelle misure ordinarie a cura della cancelleria del giudice innanzi al quale si è definito il giudizio 101.

In caso in cui il fallimento risulti soccombente le spese prenotate a debito a suo favore, quindi, anche l’eventuale imposta di registro andranno annotate, a cura della cancelleria del giudice innanzi al quale la causa ordinaria si è conclusa, nel foglio notizie che andrà trasmesso alla cancelleria del giudice fallimentare per l’eventuale recupero in caso di attivo fallimentare.

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula, con direttiva del 21 gennaio 2021 102 “.. appare infine opportuno che le cancellerie civili, all’esito della causa ordinaria - in cui la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente o comunque tenuta a sopportare le spese per effetto del provvedimento giudiziale di compensazione – comunichino le spese relative al procedimento concluso alla cancelleria fallimentare, in modo da poter essere recuperate in caso di sopravvenienza di attivo nella massa fallimentare.”

Nelle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento si pone il problema se la registrazione del provvedimento debba avvenire o meno con prenotazione a debito.

Due le tesi che si possono sostenere in merito :

a) essendo l’articolo 59 lettera c) Testo Unico imposta di registro specifico nel limitare la registrazione a debito alla procedura fallimentare ne esclude la possibilità nell’ ipotesi in cui il fallimento è [sia] parte in un giudizio ordinario, quindi la registrazione della sentenza segue il regime ordinario;

b) disponendo l’articolo 144 che il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio nel caso in esame trovi applicazione la lettera a) dell’articolo 59 t.u. imposta di registro, quindi, la sentenza andrebbe registrata a debito.

Nell’ipotesi di giudizio ordinario con fallimento soccombente l’eventuale pagamento della imposta di registro richiesta dall’Agenzia delle Entrate in virtù del principio di solidarietà, a parte privata legittima quest’ultima a chiederne il rimborso al fallimento con azione di insinuazione nello stesso.

In materia di contumacia della parte privata soccombente si rinvia a quanto scritto nel precedente paragrafo d)

In materia di compensazione delle spese si applicano le regole generali dei giudizi ordinari di cui ai paragrafi che precedono.

 

j) recupero delle spese di registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (art. 59 lett. d) D.P.R. n. 131/86).

Si registrano, a debito ex articolo 59 lettera d) 103 testo unico sull’imposta di registro”.. le sentenze [ civili 104 e penali 105] con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato..”106 nonché “…le ordinanze di cui all’articolo 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato.."107

La registrazione a debito ai sensi dell’articolo 59 lettera d) del testo unico imposta di registro “…va inteso in senso ampio e ricomprende tutti quei fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato108

Per la Corte Costituzionale 109 …. col termine generico di sentenze, l'art. 59, lettera d), d.P.R. cit. si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.”

Sempre per i Giudici della Legge 110 “.. la ratio dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 non si fonda non su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l'imposta, si appalesa spesso aleatorio.

Nei casi in esame dunque, gli Uffici procedono alla registrazione a debito e, in applicazione dell'art. 60 del medesimo d.P.R., effettuano il recupero dell'imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso d.P.R...

Anche per la giurisprudenza di legittimità 111 “…l’amministrazione finanziaria procede alla registrazione a debito della sentenza di condanna al risarcimento del danno…e,in applicazione dell’articolo 60 testo unico imposta di registro al recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti della parte obbligata a detto risarcimento, senza che operi a discapito del danneggiato il principio di solidarietà di cui all’articolo 57 testo unico imposta di registro...”

Per gli Uffici ministeriali giustizia di via Arenula 112 “…è certo che l’articolo 59 lett. d) DPR del 1986 abbia inserito nella precedente regolamentazione della materia una ipotesi di esenzione tributaria in favore del soggetto danneggiato , altrimenti obbligato alla anticipazione della spesa di registrazione della sentenza a lui favorevole , indipendentemente dalla sede, penale o civile, della relativa pronuncia, con conseguente esclusivo recupero delle spese prenotate a debito a carico della parte condannata al risarcimento.

La ratio di tale disposizione non è ispirata a ragioni di ordine fiscale ma a motivi etico sociali, avendo il legislatore ritenuto di dover tutelare, in tal modo, la posizione del danneggiato.”

Ricevuta in restituzione la sentenza “… è il Cancelliere che deve procedere a recupero delle imposte nei confronti della “parte obbligata al risarcimento del danno..” 113.

Nella fattispecie, quindi, “uffici di Cancelleria sono competenti a recuperare la relativa imposta prenotata a debito”, dovendo gli uffici del registro [oggi Agenzia delle Entrate] attenersi soltanto “ai loro compiti istituzionali relativi alla esecuzione della formalità di registrazione.

In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell’importo in registrazione è l’ufficio giudiziario..” 114.

L'Agenzia ha precisato 115 che la nota del cancelliere, emessa per l'esazione dell'imposta di registro prenotata a debito ai sensi del citato Articolo 59, comma 1, lett. d) del TU n. 131 del 1986, costituisce avviso di liquidazione e di riscossione dell'imposta già determinata al momento della registrazione a debito, atteso che con la nota di pagamento non viene avanzata una pretesa impositiva diversa rispetto a quella già desumibile dagli elementi indicati nella sentenza.

Come hanno avuto modo di precisare i giudici di Legittimità, l’imposta deve essere recuperata "nei confronti della (sola) parte obbligata al risarcimento del danno" 116 , deve quindi ritenersi non applicabile il principio della solidarietà tra le parti processuali di cui all’ articolo 57 testo unico imposta di registro 117

Nelle ipotesi di registrazione in commento lo Stato non è parte processuale “…non si sostituisce al predetto soggetto in favore del quale è emessa la statuizione, ma si pone quale unico immediato creditore dell’imposta di registro dovuta sulla sentenza emessa nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno…” 118.

Essendo lo Stato estraneo al giudizio le cancellerie giudiziarie, per come individuate ai sensi dell’articolo 208 testo unico spese di giustizia, provvederanno al recupero nei confronti delle parti a danno delle quali è stata disposta la prenotazione a debito stessa.

Eventuali compensazioni, totali o parziali, rientreranno tra i rapporti delle parti stesse dovendo la cancelleria provvedere al recupero dell’intera somma prenotata a debito.

Per il principio di tassatività degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato 119 e per il combinato disposto di cui agli articoli 107 e 108 testo unico spese di giustizia nel processo penale vanno recuperate nei confronti dell’imputato condannato anche se ammesso al patrocinio le spese anticipate e/o prenotate a debito a favore di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato e , quindi, anche l’imposta di registro.

Caso diverso nel processo civile in cui tra gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rientra anche l’ipotesi della prenotazione a debito della registrazione della sentenza con la conseguenza che la parte ammessa soccombente nel giudizio non è tenuta al rimborso dell’imposta in esame prenotata a debito. 120

In materia di contumacia della parte soccombente si rinvia a quanto scritto nel precedente paragrafo d) .

 

____________

1 art. 57 testo unico imposta di registro

2 da anni è all’esame del Parlamento la proposta di normativa ( disegno di legge Senato della Repubblica n. 892 XVIII Legislatura 2018-2022 presentato in data 24 ottobre 2018) che superi il principio di solidarietà dell’imposta di registro e ne preveda, per il principio di soccombenza, il pagamento a carico della sola parte soccombente.

3 rif. = circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U

4 Consiglio di Stato provvedimento n. 4900/03 del 11 dicembre 2003

5 si continua ad oberare il cittadino di inutili e dispendiosi atti quando sarebbe semplice agire con lo stesso titolo .

6 Cassazione civile sezione III sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012

7 Cassazione civile sezione III sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012

8 Cassazione civile sezione III sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012

9 cfr. Cass. civ. Sez. 1, 21 febbraio 2001 n. 2500; Cass. civ. Sez. 2, 16 giugno 2008 n. 16212 e 27 giugno 2011 n. 14192 Cassazione civile sezione III sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012

10 Cassazione civile sezione III sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012

11 circolare Ministero della Giustizia dell’08/02/2011, prot. n.0016318

12 rif. = circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U

13 cfr. Cass. sez. III, 18.4.2000 n. 5028; sez. I, 22.4.2002, n. 5859, Comm. Trib. reg. Lazio 23.5.2000

14 circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j)

15 per il foglio delle notizie vedasi la precedente nota n. 6

16 art. 57 testo unico imposta di registro

17 Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 450/E del 21 novembre 2008. 

18 articolo 59 lettera a) testo unico imposta di registro, art. 108 lettera c) testo unico spese di giustizia e art. 131 comma 2 lettera d) testo unico spese di giustizia

19 compensazione spese con Amministrazione pubblica parte processuale

20 compensazione spese con parte processuale privata ammessa al patrocinio a spese dell’Stato.

21 Circolare n. 37 del 10 giugno 1986 e Circolare n. 16 del 30 marzo 1989

22 prima della riforma di cui al testo unico spese di giustizia il recupero delle imposte prenotate a debito veniva effettuato con una nota di pagamento compilata dal cancelliere ai sensi del combinato disposto dell’art. 61, comma 1 del DPR 131/1986 ( che rinviava al R.D. 3282/1923 sul gratuito patrocinio) e dall’art. 43 del codice di procedura civile

23 provvedimento n. 4900/03 del 11 dicembre 2003

24lascia perplessi il parere del Consiglio di Sato , laddove a fronte delle deduzioni del ministero della Giustizia non trova altro , per sostenere la soluzione contraria, che far riferimento al concetto di «spese in qualche modo connesse». Quale sia il tipo di connessione sfugge, posto che si tratta , appunto, di imposta di registro e non di spese di natura giuridica processuale. Sarebbe come addebitare agli uffici giudiziari la riscossione delle multe solo perché competenti avverso le opposizioni. “cfr. Marilena Cerati “il recupero dell’imposta di registro sulle condanne per danni morali” in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg. 178 e ss

25 parere n. 4900/03 del 11 dicembre 2003 richiamato in Ministero Giustizia prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004.

26 con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia sono stati soppressi, negli uffici giudiziari, gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale. L’ ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale, ha assunto, per determinazione ministeriale da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U, la denominazione di “UFFICIO RECUPERO CREDITI”

27 in materia di recupero pene pecuniarie vedasi : a)circolare Ministero della Giustizia “ in tema di adempimenti procedurali conseguenti all’entrata in vigore del d.lgs. 7/2016 e 8/2016” prot. n. 60154 del 4 aprile 2016; b) circolari Ministero della Giustizia con “ indicazioni operative per gli uffici giudiziari” prot. n. 147874 del 4 agosto 2017 e prot. n. 9958 del 16 gennaio 2018; c) circolare Ministero della Giustizia “ in tema di conversione della pena pecuniaria a carico di soggetti irreperibili non condannati anche a pena detentiva” prot. n. 218487 del 12 novembre 2019; d) circolare Ministero della Giustizia “ conversione della pena pecuniaria inesigibile – estinzione della pena pecuniaria per avvenuta espiazione- chiusura partite di credito” prot. n. 38467 del 23 febbraio 2021.

28 in materia di procedure per il recupero delle spese di mantenimento in carcere circolare Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 25 settembre 2015 n. 0190789 e circolare del 16 novembre 2017 n. 0366175

29 rif. in circolare Ministero della Giustizia 1 marzo 2004 prot. n. 1/2896/44/U-04

30 posizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze rappresentate al Consiglio di Stato in occasione della richiesta del parere

31 norma di rango regolamentare

32 vedasi in proposito Marilena Cerati “ il recupero dell’imposta di registro sulle condanne per danni morali” in Rivista delle Cancellerie anno 2012

33 cfr Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15 ottobre 2010, n. 7521.

34cfr Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 17 aprile 2018, n. 2284, Tar Lazio – Roma, sez. II, sentenza del 23 settembre 2021, n. 9883

35 circolare prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004

36 comma così sostituito dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 .

37 il 30 giugno 2002

38 L’attività di recupero è stata tradizionalmente curata, prima dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia, dai servizi del Campione penale e del Campione civile. Il termine «Campione» indicava il registro su cui erano iscritte le partite di credito vantate dall’erario, ufficio campione era quindi l’ufficio addetto alla tenuta e gestione di tali registri.

39 da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U

40 Circolare Ministero Giustizia DAG 25/01/2006.0009512.U

41 circolare n 9 del 26 giugno 2003

42 come meglio precisato dalla nota Ministero Giustizia DAG.19/07/2011.0007630.U “..copia della nota inviata alla pubblica amministrazione parte nel processo deve essere conservata nel sottofascicolo delle spese nota ..

43 nota Ministero Giustizia DAG.19/07/2011.0007630.U

44seduta del 10 ottobre 2003, con parere inoltrato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

45 nota 19 dicembre 2003, n, 15540 dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia

46 Risoluzione del 08/05/2003 n. 100 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

47 Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011

48 l’assenza dell’imputazione delle spese allo Stato impedisce alla Cancelleria di poter agire per il recupero e il foglio notizie viene chiuso con il non c’è titolo per il recupero per mancanza di titolo

49 Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583

50 escluso, come precedentemente visto, le amministrazioni dello Stato nel caso di soccombenza in giudizio di quest’ultime.

51 circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U

52 Nota ministero Giustizia prot. (1) 128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005. Dalla Relazione al testo unico spese di giustizia leggiamo che “la disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è costruita come sanzione e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese..”

53 Per approfondimento sul punto vedasi Caglioti Gaetano Walter in ProfessioneGiustizia.it – il Portale degli operatori della Giustizia- lunedì 6 marzo 2023 “la riduzione degli onorari al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Criticità e “ipotesi” di soluzione Salvis Juribus – rivista di informazione giuridica sabato 21 gennaio 2023 “gratuito patrocinio: contestualità di parti, in diversa posizione processuale, ammesse e regime delle speseIl Caso.it –foglio di informazione giuridica – sabato 21 gennaio 2023 “gratuito patrocinio: contestualità di parti, in diversa posizione processuale, ammesse e regime delle spese

54 Cassazione Penale Sez. 5 nn. 33103/2020 e 31533 /2021, Sez. 7 n. 33365/2021

55 cfr = Cassazione n. 42508/2009

56 Autorevole dottrina in materia ha evidenziato come“ la contraddizione più grande sarebbe quella che lo Stato, dopo aver garantito l’accesso gratuito alla giustizia nel rispetto dell’articolo 24 della Carta Costituzionale , ricacci il non abbiente nella indigenza in nome del potere-dovere sociale di recuperare quanto sborsato” cfr Nicola Iannello “ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato” in ANVAG

57 la compensazione riguarda tutte le spese, anche quelle di registrazione, le stesse debbono, quindi, intendersi poste in misura della metà  a carico di entrambe le parti del processo.

58 circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U e DAG 14/04/2015.009943.U

59 cfr = Cass. sent. 2500 del 21.02.2001.

60 Cassazione civile sezione III sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012

61 il richiamato indirizzo giurisprudenziale di cui alla nota n. 515 è precedente all’entra in vigore del tusg

62 rif. Normale n. 246 Ministero Finanze _ Direzione Generale Demanio e Tasse – del 1882

63 in Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia Articolo 132 (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese) (R) La norma in commento riproduce una norma regolamentare già esistente, riscrivendola in maniera più chiara, e la inserisce nel testo unico per motivi sistematici. La prima ipotesi si ha quando ha vinto l'ammesso e ha interesse alla registrazione. La seconda quando ha vinto l'altra parte e ha interesse alla registrazione, oppure, indipendentemente dalla vittoria, la parte diversa dall'ammesso ha interesse alla registrazione.

64 errore scientemente voluto.. infatti registrando per l’intero e non per la quota prenotata si “scarica” sulla cancelleria l’onere di recuperare l’importo dovuto dalla parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

65 Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011

66 rif. Normale n. 246 Ministero Finanze _ Direzione Generale Demanio e Tasse – del 1882

67 Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 450/E del 21 novembre 2008. 

68 non c’è chi non veda chiari motivi di economicità procedurale nella proposta e semplificazione delle attività delle cancellerie giudiziarie.

69 rif. Agenzia delle Entrate risoluzione 21 novembre 2013, n. 82/E

70 Cassazione Sezione VI civile ordinanza n. 373 del 13 gennaio 2015

71 Cfr. Comm. trib. prov. Milano, 24 ottobre 2016

72quando la sentenza stabilisce la compensazione delle spese di giudizio,  si ritiene che la compensazione riguardi  anche le spese di registrazione…( cfr = Cass. sent. 2500/2001 del 21.02.2001).

73 Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

74 Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583

75 La precisazione si è avuta nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione finanziaria e la stampa specializzata, dove l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle spese di registro nel caso di giudizi civili. Il Sole 24 ore del 4.2.2019 pagina 12)

76 Cassazione civile sezione III sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012

77 Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), “ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito” .

78 Se la parte privata non si attiva per il pagamento della propria quota dell’imposta di registro, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procederà alla notifica dei relativi avvisi ( accertamento dell’imposta)

79 in materia anche Ministero della Giustizia DAG.17/12/2015.0191670.U

80 “…..nell’ipotesi di procedimenti nei quali è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta va corrisposta dall’altra parte processuale. Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell’articolo 10, lettera c), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro. La quota residua di imposta dovrà, quindi, essere corrisposta dall’altra parte processuale. Qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procederà alla notifica dei relativi avvisi nei confronti dei soggetti interessati…” Agenzia delle Entrate risoluzione 95/E del 19 novembre 2015

81 anche tale precisazione si è avuta nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione finanziaria e la stampa specializzata, dove l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle spese di registro nel caso di giudizi civili. Il Sole 24 ore del 4.2.2019 pagina 12.

82 risoluzione del 21 novembre 2008 n. 450/E

83 Ministero della Giustizia DAG.17/12/2015.0191670.U

84 Ministero della Giustizia circolare n 9 del 26 giugno 2003.

85 “ non si procederà a nessun recupero nell’ipotesi di condanna dello Stato alla riparazione dei danni subiti per l’irragionevole durata del processo..” circolare 23 marzo 2004 n. 13/E Agenzia delle Entrate

86 come principio generale quanto enunciato da ultimo dalla Corte di Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583 “il giudice non può porre a carico dell’amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa”.

87 circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate

88Ministero della Giustizia prot. n. 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004

89Circolare Agenzia Entrate n. 13 del 23.03.2004

90 consultazione n. 10708/03 del 21 novembre 2003 richiamata in Circolare Agenzia Entrate n. 13 del 23.03.2004

91 DAG.28/11/2018.0237277.U

92 Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 11.07.2005

93 consultazione n. 10708/03 del 21 novembre 2003 richiamata in Agenzia Entrate n. 13 del 23.03.2004

94 In materia fallimentare e concorsuale vi è obbligo di registrazione relativamente: a) alla sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, b9 alla sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare, c) al decreto di omologazione del concordato preventivo

95 articolo 59 lettera c) dpr 131/1986 e art. 146 comma 2 lettera a) dpr 115/2002

96 cfr. Ministero Giustizia 26 giugno 2003, n. 9, 1 aprile 2005 n. 1/4168/U/44, nota senza numero del 15 aprile 2005 e 30 marzo 2012, n. 46124/U .

97 registro mod. 3/SG ( registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito) come da decreto interministeriale del 28 maggio 2003 istitutivo dei registri e dei relativi modelli. Il registro modello 3/SG è in uso ai soli uffici giudicanti

98 cfr. come da commento all’articolo 146 in Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

99 in molti casi ingenerata a seguito di poco fondati rilievi ispettivi

100 in una inutile e dispendiosa attività

101 per tramite il relativo Ufficio recupero crediti che invierà la richiesta recupero al Concessionario Equitaliagiustizia.

102 Ministero della Giustizia DAG.22/01/2021.0013688.U anche in Foglio Informativo n. 2/2021.

103 “…al fine di attivare l’istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna..”. risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015.

104 “ .. l’imposta di registro debba trovare applicazione quando la sentenza civile liquidi anche il danno morale,........ poiché i danni non patrimoniali, tra cui il danno morale, costituiscono una voce specifica del risarcimento dovuto, l’eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all’art. 59, lettera d) citato.” nota n. 1670/99/U, in data 21 giugno 1999, del Miri. Giustizia, Aff. Civ.

105 “…si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni a favore della parte civile.” Circolari Ministero Giustizia n. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, , n 12 del 30 giugno 1995, n 9 del 3 settembre 1997 , e prot. n 1/6160/U n 9 del 30 giugno 1998 e Circolare 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44.

106 nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1999

107 circolare Ministero Giustizia n 5 del 10 novembre 1999

108 Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952

109Corte Costituzionale sentenza n. 414 del 18 luglio 1989

110 che si è espressamente richiamata agli atti parlamentari che hanno portato all’approvazione del nuovo testo unico imposta di registro per come si legge in sentenza n 414 del 18 luglio 1989

111Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9618

112 Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

113 cfr circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37, , Ministero delle Finanze con Circolare n. 16 del 30 marzo 1989, parere Consiglio di Stato n. 4900/03 del 11 dicembre 2003 e circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia .

114 cfr circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37, , Ministero delle Finanze con Circolare n. 16 del 30 marzo 1989, parere Consiglio di Stato n. 4900/03 del 11 dicembre 2003 e circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia .

115 Risoluzione del 08/05/2003 n. 100 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

116 Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952

117la norma ha , quindi, escluso il principio di solidarietà nel pagamento dell’imposta nei confronti del danneggiato , prevedendo che il soggetto inciso sia esclusivamente il condannato al risarcimento danni” Agenzia delle Entrate n. 7807 del 21 gennaio 2015

118 circolare 18 novembre 1989 n. 8/2533/17.Q.87./III

119 Ministero della Giustizia DAG.09/02/2011.0017349.U

120 una chiara disparità di trattamento su situazioni economiche costituzionalmente tutelate