PARTE SESTA - I casi di prenotazione a debito

 

PARTE SESTA

 

I casi di prenotazione a debito

a) provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia una Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, testo unico sull'imposta di registro, dispone che: «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle impo­ste dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedi­menti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato 1 ».

Per l’Agenzia delle Entrate 2 nella registrazione delle sentenze in cui è parte un’amministrazione statale trova applicazione la previsione recata dall’art. 59, comma 1, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 , che alla lettera a) stabilisce la registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, per le sentenze, i provvedimenti e gli atti in cui è parte una amministrazione dello Stato…”.

Per il Consiglio di Stato 3 "...occorre attribuire la massima ampiezza alla formula utilizzata nella norma in esame (art. 59 lett. a).

Ciò comporta che tutte le sentenze relative a procedimenti in cui una parte sia un'amministrazione statale devono poter godere del beneficio della registrazione a debito.

Nessuna discrezionalità può essere esercitata in merito, atteso che occorre soltanto effettuare una ricognizione dell'esistenza del presupposto di fatto consistente nella presenza, in qualità di parte, di una amministrazione dello Stato".

Consiglio di Stato e Agenzia delle Entrate nelle direttive indicate, in stretta applicazione della normativa del testo unico imposta di registro, danno [ darebbero] per applicabile il regime dalla prenotazione a debito della sentenza, e dei provvedimenti giurisdizionali in genere, nei casi in cui nel giudizio è parte una amministrazione dello Stato.

Per il Consiglio di Stato la presenza, in qualità di parte, di una amministrazione dello Stato nel giudizio né è addirittura presupposto per l’applicazione dell’istituto in discorso.

Ma la [sola] presenza, quale parte processuale, di Pubblica Amministrazione , alla luce della normativa del testo unico spese di giustizia, si pensi alla disposizione normativa di cui all’articolo 73 tusg che dispone la trasmissione degli atti alla registrazione solo se gli stessi sono soggetti all’imposta di registro, è [sarebbe]elemento unico a stabilire l’obbligo della registrazione dell’atto con prenotazione a debito dell’imposta di registro?

Per l’indirizzo ministeriale giustizia 4 l’istituto della prenotazione a debito dell’imposta di registro “..deve essere applicato nei casi in cui l’amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa. “.

La direttiva di cui sopra va ad integrare, essendone una specificazione, il precedente indirizzo ministeriale 5 del 10 febbraio 2010.

Per gli Uffici ministeriali giustizia direttiva del febbraio 2010 “..l’istituto della prenotazione a debito delle spese di natura tributaria applicato nella fattispecie all’imposta di registro deve essere applicato nei casi in cui l’Amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento delle spese...” .

Per il richiamato indirizzo ministeriale Giustizia presupposto per la registrazione del provvedimento è [sarebbe] :

a) la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione, anche se ne ammette la registrazione a debito nei casi di amministrazione pubblica non costituita e

b) rigetto della domanda di parte privata, e la definizione del giudizio favorevole all’ amministrazione stessa .

Quanto sopra è stato ulteriormente specificato, se pur in tema di registrazione ordinanze di equa riparazione, ma applicabile in generale a tutti i casi, nella direttiva del 28 novembre 2018 6.

Per gli uffici ministeriali di via Arenula “..i presupposti per la registrazione delle ordinanze in parola siano la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione e la definizione del giudizio civile con condanna [ ndr= della parte privata] …”

Specificando, la ministeriale in esame, che “ nel caso di rigetto totale e come pure di inammissibilità con il Ministero non costituito come parte processuale si esclude la necessità di trasmissione delle dette ordinanze all’Agenzia delle Entrate per carenza dei presupposti sopraindicati”.

Il Consiglio di Stato 7, in materia di recupero delle spese di registrazione ,ha precisato che, ai sensi dell'articolo 158,comma 3 "...sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore" 8.

I richiamati indirizzi ministeriali se pur in [apparente] contrasto al dettato letterale di cui all’articolo 59 TUR che ne prevede [ne sembra prevedere] la registrazione per il solo fatto che parte processuale sia una amministrazione pubblica, sono [sembrano essere] correttamente conformi alla vigente normativa ed in particolare con le disposizioni del testo unico spese di giustizia.

Il richiamato articolo 59 va, infatti, coordinato con le disposizioni di cui D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giu­stizia) 9 e, nello specifico con gli articoli 158 e 159 10 e con l’articolo 73 c.2-ter e, per il processo penale, con gli articoli 73-bis e ter 11 .

E’ la stessa Agenzia delle Entrate 12 che evidenzia e sottolinea come “per l’applicazione di tale disposizione occorre tener conto delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115” .

Per il disposto di cui al primo comma dell'art. 158 del testo unico spese di giustizia , nel processo, civile o amministrativo, in cui è parte l'Amministrazione Pub­blica, è, tra l’altro, prenotata a debito, se a carico dell'Amministrazione l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettere a) e b), del Testo Unico Imposta di registro .

Il richiamato articolo 158 tusg , in tema di registrazione, va combinato con quanto disposto dall’ articolo 73 tusg che subordina, espressamente, l’invio alla registrazione del provvedimento solo se soggetto all’imposta di registro.

Il Problema è capire se l’enunciazione soggetto all’imposta di registro valga, o meno, nell’ ipotesi di non recupero di quanto registrato a debito.

In caso di soccombenza della Pubblica Amministrazione la somma liquidata a titolo di imposta di registro non è soggetta a recupero quindi possiamo asserire che la condizione di atto non soggetto all’imposta di registro è stata soddisfatta e non è necessario trasmettere l’atto per la registrazione?

Per gli uffici di via Arenula 13 , in regime normativo previgente all’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia che prevedeva l’invio degli atti alla registrazione anche se gli stessi erano esenti dall’imposta di registro, “ non può, tuttavia, sottacerti l’irrazionalità di tale previsione normativa che impone agli uffici giudiziari e finanziari un’inutile e gravosa attività a fonte della quale lo Stato non percepisce alcuna imposta o diritto”

Ulteriori precisazioni si hanno inoltre, e da parte del Ministero della giustizia , in relazione alle procedure esecutive in danno dell’amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

Gli uffici ministeriali, nella circolare 30 ottobre 2013 14 , hanno sottolineato come la Direzione Generale del Contenzioso abbia “segnalato che non trova da parte di vari uffici giudiziari sistematica ed omogenea applicazione della disciplina della prenotazione a debito delle spese di giustizia nei giudizi in cui è parte l’amministrazione pubblica ai sensi dell’articolo 158 del D.P.R. 30 maggio n. 115”.

Rilevanti criticità si hanno , per la richiamata direttiva ministeriale , nei giudizi esecutivi in danno dell’amministrazione pubblica.

In tali procedure “ le spese sono anticipate dal creditore pignorante e dagli intervenuti nel corso del giudizio e prelevate dall’attivo o rimborsate in sede di distribuzione.

Pertanto nel corso di tali processi, non si procede alla prenotazione a debito di spese a carico dell’amministrazione esecutata “ .

Il problema si pone “ con riferimento all’imposta di registro che, gravando sull’ordinanza di assegnazione in danno dell’amministrazione pubblica , deve essere prenotata a debito” .

Dalla richiamata segnalazione degli uffici ministeriali del contenzioso risulta, nello specifico, che “ alcuni uffici giudiziari non provvedano in tal senso e conseguentemente il creditore anticipa il pagamento richiedendone il rimborso , talvolta anche per le vie legali,con aggravio di spese per l’amministrazione 15” .

Le maggiori criticità si verificano in particolare nell’espropriazione presso terzi.

Presso la Banca d’Italia “che svolge ruolo di tesoriere della pubblica amministrazione restano accantonate somme oggetto del vincolo pignoratizio al solo scopo di assicurare il rimborso dell’imposta di registro in ragione di quanto disposto dal giudice nell’ordinanza di assegnazione…“ 16 .

Il Ministero della Giustizia nella direttiva in esame 17 conclude che “.. di conseguenza motivi di economia procedurale , conformi peraltro alla ratio dell’istituto della prenotazione a debito , rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l’articolo 158 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a debito dell’imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell’amministrazione pubblica.”

La direttiva ministeriale del novembre 2013 va comunque letta in relazione al successivo orientamento del novembre 2018 18 ai sensi del quale si prenota a debito il provvedimento di definizione del giudizio civile con condanna della parte privata e lo si trasmette alla registrazione solo se [nei confronti della quale ] vi è titolo per il recupero 19 .

Dai richiamati indirizzi ministeriali, dalla normativa vigente , nello specifico articolo 158 tusg [si prenota a debito la somma solo se a carico dell’amministrazione] e articolo 73 tusg [si trasmetto all’ufficio finanziario i soli provvedimenti giudiziari soggetti ad imposta di registro ] e agli ovvi motivi di economicità dell’attività amministrativa [appare irrazionale imporre agli uffici giudiziari e finanziari un’inutile e gravosa attività a fonte della quale lo Stato non percepisce alcuna imposta] si può riassumere che :

≈ nei giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione il provvedimento che ne definisce il giudizio è [sarebbe] soggetto alla registrazione, e successiva prenotazione a debito dell’imposta di registro per come quantificata dalla competente Agenzia delle Entrate , solo in caso di soccombenza di parte privata e pubblica amministrazione legittimata al recupero nei confronti del soccombente dell’imposta di registro unitamente al recupero delle altre spese di giustizia.

Al momento per gli Uffici finanziari sembra prevalere l’indirizzo secondo il quale la sola presenza quale parte nel giudizio di una pubblica amministrazione ne comporti, a prescindere dall’esito del giudizio, l’obbligo di registrazione .

Per l’Agenzie delle Entrate 20 infatti “si può, quindi, affermare che ogni qualvolta l'amministrazione dello Stato è 'parte processuale' nel giudizio, il provvedimento giudiziario deve essere sottoposto a registrazione a debito e, in caso di soccombenza definitiva dello Stato - con il passaggio in giudicato del provvedimento decisorio -, il cancelliere deve procedere ad annullare d'ufficio la partita di credito dell'erario.”

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha competenza funzionale in materia di imposta di registro 21

La registrazione a debito non è, infine, condizionata dalla potenziale impossibilità di recupero dell’imposta.

Ad esempio nelle procedure in materia di revoca o diniego di status di rifugiato politico il relativo provvedimento, a seguito di impugnazione 22, se pur l’imposta di registro ha possibilità remote di essere recuperata va sottoposto alla registrazione con prenotazione a debito 23.

Nei casi di registrazione a debito ai sensi dell’articolo 159 testo unico spese di giustizia con Amministrazione Pubblica parte nel giudizio definito con compensazioni delle spese l’amministrazione finanziaria 24 ha invitato gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all'atto della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura:

"IMPOSTA di REGISTRO a DEBITO AI SENSI DELL' ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002”25.

 

b) individuazione di pubblica amministrazione legittimata alla prenotazione a debito

Ai sensi dell’ art. 3, lett. q) Testo Unico spese di giustizia 26amministrazione ammessa alla prenotazione a debito è l’amministrazione dello Stato o altra pubblica Amministrazione ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico….

Non poche le problematiche relative alla pratica applicazione dell’articolo 158 testo unico spese di giustizia, ed in particolare all’esatta individuazione di “altra pubblica Amministrazione”.

E’ fuori da ogni dubbio che i Ministeri rientrino nel concetto di Amministrazione dello Stato di cui al sopra richiamato articolo 3 lettera q) testo unico spese di giustizia.

Per l’individuazione di “altra pubblica amministrazione” bisogna fare riferimento all’esistenza di specifica normativa e/o a direttive ministeriali in materia :

- le disposizioni di cui all’art. 158 del testo unico spese di giustizia si applicano nei confronti delle Agenzie fiscali delle entrate, dogane, del territorio e del demanio 27 e dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione 28 ;

- le disposizioni di cui all’art. 158 del testo unico spese di giustizia si applicano anche all’ AG.E.A. ( agenzia per le erogazioni in agricoltura che, ai sensi dell’articolo 2 comma 4bis dlgs n 165/1999, è subentrata all’AIMA azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) 29 ;

a contrario

- all’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati non si applica l’articolo 158 TUSG 30.

Un errore, che comunemente si commette, è di considerare pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione della normativa sulla prenotazione a debito delle spese, imposta di registro compresa, la difesa processuale dell’ente pubblico da parte dell’Avvocatura dello Stato.

Ai sensi dell’art. 44 R.D. 30 ottobre 1933 n 1611 “l’avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello stato o degli enti di cui all’art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l’avvocato generale dello Stato ne riconosca l’opportunità”.

Appare chiaro come la normativa richiamata, art. 44 RD 1611/1933, attiene alla sola concessione del patrocinio legale ad opera dell’Avvocatura dello Stato null’altro disponendo circa le spese del processo che non, per legge, previste in anticipazione sono a carico della parte privata patrocinata dalla detta Avvocatura . 31

La difesa dell’Ente pubblico da parte dell’Avvocatura dello Stato, quindi, a contrario di quanto da molti ritenuto, non qualifica l’ente stesso quale amministrazione pubblica per gli effetti di cui all’articolo 159 tusg in assenza di una espressa previsione di legge legittimante .

La stessa giurisprudenza di legittimità ne ha confermato l’assunto quanto ha escluso che le Università godano degli effetti di cui all’articolo 158 tusg per il sol fatto di essere difese dall’Avvocatura dello Stato il cui patrocinio legale non ne comporta l’esenzione normativa relativa al pagamento delle spese 32 .

Esclusi dal novero di Amministrazioni Pubbliche ai fini della registrazione a debito dei provvedimenti Regioni, enti territoriali 33 , amministrazioni locali,aziende sanitarie.

Per il ministero della Giustizia 34deve inoltre escludersi per le amministrazioni comunali il diritto alla prenotazione a debito delle spese sostenute nei procedimenti di cui le stesse siano parte, considerando che tale istituto consiste nella “annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero” ai sensi art. 3 comma 1, lettera s) del d.P.R. n. 115/2002 e che, in base alla lettera q) della medesima norma, l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è “l’amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”, qualifica questa non riconoscibile ai Comuni in assenza di una espressa previsione di legge legittimante tale estensione agli enti locali “

Dello stesso indirizzo la giurisprudenza tributaria 35 .

Escluse dal beneficio della prenotazione a debito per i provvedimenti in cui siano parti in causa, in assenza di specifica disposizione a favore, gli enti pubblici economici e le società a totale partecipazione pubblica diretta 36 .

c) provvedimenti per equa riparazione e ingiusta detenzione

I decreti che definiscono i procedimenti di equa riparazione per mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo sono soggetti all’obbligo di registrazione ( a debito ) 37.

Soggetti all’obbligo di registrazione ( a debito ) le ordinanze che definiscono giudizi per risarcimento danni per riparazione da ingiusta detenzione 38 .

Le ipotesi di registrazione a debito dei provvedimenti per equa riparazione, legge 24 marzo 2001 n. 89, e di riparazione per ingiusta detenzione, artt. 314 e 315 codice di procedura penale, non rientrano, come potrebbe sembrare, tra le ipotesi di cui alla lettera d) articolo 59 testo unico spese di giustizia ma tra le ipotesi di cui alla lettera a) del richiamato articolo.

Per l’ Agenzia delle Entrate 39 i decreti di equa riparazione sono “.. pronunciati in procedimenti in cui è sempre parte lo Stato, giacché, ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, della legge n. 89/2001il ricorso è proposto nei confronti del Ministero della Giustizia..del Ministero della Difesa…del Ministero delle Finanze …del Presidente del Consiglio dei Ministri ..”

Rientrando, quindi, e sempre per direttiva dell’ Agenzia delle Entrate 40 detti provvedimenti “…tra gli atti per i quali è prevista la registrazione a debito..”.

I decreti emessi in tema di equa riparazione, ex lege 24 marzo 2001, n. 89 sono soggetti alla registrazione in termine fisso e il cancelliere è l'organo tenuto a richiedere la "registrazione a debito ex articolo 10, lettera c), del testo unico dell'imposta di registro”41 .

L’Avvocatura Generale dello Stato 42 ha posto in rilievo come “ tale procedura semplifica anche le modalità di pagamento delle somme che il decreto ingiunge all'Amministrazione di pagare, evitando un'inutile complicazione (pagamento dell'imposta di registro da parte del ricorrente e successivo rimborso della stessa somma da parte dell'Amministrazione).

Ovviamente se la condanna diventerà definitiva le spese prenotate a debito non verranno riscosse; mentre in caso di annullamento o di riforma del decreto a seguito di sentenza da parte della Suprema Corte si potrà procedere al recupero del tributo che risulterà all'esito effettivamente dovuto"

Anche le ordinanze che definisco i ricorsi per ingiusta detenzione per il Ministero della Giustizia 43 “..rientrano tra gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso per effetto del combinato disposto degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con DPR n. 131/1986 e dell’art. 8 comma 1 , lett. b) della tariffa , parte prima allegata al medesimo Testo Unico.

Tali ordinanze sono, infatti, riconducibili agli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio..

le suddette ordinanze rientrano tra i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato per i quali è prevista la registrazione a debito ex art. 59 comma 1 lettera a) del DPR 131/1986..”.

Per l’Agenzia delle Entrate 44 , conformemente a parere espresso dal Consiglio di Stato 45 , “.. in ordine alle modalità operative di registrazione, le ordinanze rientrano tra "(...) i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato (...)" per i quali è prevista la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell'imposta dovuta (articolo 59, comma 1, lettera a, atteso che la domanda riparatoria viene proposta proprio nei confronti dello Stato e il provvedimento della Corte d'Appello va notificata al Ministro dell'Economia e Finanze (Tesoro).

In proposito si rinvia alle istruzioni amministrative impartite con circolare n. 13 del 23 marzo 2004 dell'Agenzia delle Entrate, in tema di equa riparazione per mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo..” .

Per la direttiva giustizia 46 “ i presupposti per la registrazione delle ordinanze in parola siano la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione e la definizione del giudizio civile con condanna. Pertanto nel caso di rigetto totale e nulla per le spese come pure di inammissibilità con il Ministero non costituito come parte processuale si esclude la necessità di trasmissione delle dette ordinanze all’Agenzia delle Entrate per carenza dei presupposti sopraindicati”. 47

 

d) provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui una o più parti siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato nella Parte Terza del testo unico spese di giustizia , articoli dal 74 al 145 48.

L’obbligo di pagamento , da parte dei privati, delle spese occorrenti nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano conosce, nel processo civile, una importante eccezione, secondo comma dell’articolo articolo 8 testo unico spese di giustizia, “ se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato 49 , le spese sono anticipate 50 dall’erario o prenotate a debito 51.”

Anche nel processo penale con l’ammissione dell’azione civile ai sensi del secondo comma dell’articolo 4 testo unico spese di giustizia se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

Nel processo penale con parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato a favore della stessa si producono gli effetti di cui agli articoli 107 e 108 testo unico spese di giustizia.

Tra le spese prenotate a debito a favore della parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato sia nel processo civile che nel processo penale con parte civile 52 rientra anche l’imposta di registro 53 .

Nel processo civile con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la registrazione a debito avviene ai sensi della lettera a) articolo 59 TUR.

Nel processo penale attesa la natura del provvedimento civilistico l’anticipazione a debito dell’imposta di registro avviene ai sensi della lettera d) dell’articolo 59 TUR , anche nelle ipotesi in cui parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il provvedimento che definisce il giudizio ( da ricordare che nel civile, con esclusione delle cause per risarcimento danni prodotti da fatti costituenti reato, va registrata la sentenza anche se in pendenza dei termini per l’appello) è [ sarebbe] da trasmettere alla registrazione anche se parte ammessa risultasse soccombente nel giudizio.

In tali ipotesi, infatti, non può [ potrebbe] trovare applicazione quanto scritto 54 in relazione a provvedimenti che vedono soccombente Pubblica Amministrazione parte nel processo.

Infatti se pur nessuna azione di recupero per le spese anticipate e/o prenotate a debito può essere effettuata nei confronti dell’ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio 55 ricordiamo che il patrocinio a spese dello Stato può essere, nei cinque anni dal passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio, revocato, e la revoca comporta il recupero di quanto anticipato e/o prenotato a debito a favore della parte ammessa.

 

e) provvedimenti che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato

La disciplina previgente all’attuale Testo Unico imposta di registro non prevedeva l’ipotesi di registrazione a debito delle “sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”, ipotesi introdotta dalla normativa vigente con la lettera d) dell’articolo 59 in esame .

In relazione alla portata e al significato , ai fini della registrazione , del fatto costituente reato per indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità 56 non si “ richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, ma che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato57.

Per La Corte costituzionale 58 la ratio dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 “ non si fonda su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l’imposta, si appalesa spesso aleatorio ” .

Per gli Uffici ministeriali Giustizia di via Arenula 59 “…è certo che l’articolo 59 lett. d) DPR del 1986 abbia inserito nella precedente regolamentazione della materia una ipotesi di esenzione tributaria in favore del soggetto danneggiato,altrimenti obbligato alla anticipazione della spesa di registrazione della sentenza a lui favorevole , indipendentemente dalla sede, penale o civile, della relativa pronuncia, con conseguente esclusivo recupero delle spese prenotate a debito a carico della parte condannata al risarcimento.

La ratio di tale disposizione non è ispirata a ragioni di ordine fiscale ma a motivi etico sociali,avendo il legislatore ritenuto di dover tutelare,in tal modo, la posizione del danneggiato.”

Facendo prevalere non le ragioni di ordine fiscale ma motivi etico sociali 60.

Infatti “…il motivo dell'introduzione di tale norma si basa non su principi di carattere tributario, bensì su considerazioni etico-morali, in quanto il legislatore ha ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerato, peraltro, che il recupero del credito cui di regola si riferisce l'imposta da pagare si appalesa spesso aleatorio.61

Il disposto di cui alla lettera d) comma 1 dell’articolo 59 testo unico imposta di registro deve essere , per il processo civile, coordinato con l’ art. 73 DPR 115/2002 comma 2-ter ai sensi del quale : la registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

Articolo 73 comma 2-ter che , relativamente ai termini di registrazione deve essere, a sua volta, integrato con quanto disposto dall’articolo 13 comma 3 T.U. imposta di registro ai sensi del quale per le sentenze in oggetto “… i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi.” 62

Nel processo penale l’articolo 59 lettera d) va coordinato in relazione ai tempi di registrazione con l’articolo 73-bis testo unico spese di giustizie e, relativamente all’individuazione dell’ ufficio giudiziario competente a richiederla [la registrazione] con l’articolo 73-ter testo unico spese di giustizia.

 

f) risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato nel processo penale

Soggette a registrazione le sentenze penali con condanna, ex articolo 538 e ss codice di procedura penale, dell’imputato a risarcire il danno, quantificato o meno [ articolo 540 codice di procedura penale ] nel suo ammontare, a favore di parte civile.

Le direttive ministeriali Giustizia 63 hanno, più volte , ribadito che si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Dalle norme che disciplinano l’esercizio dell’azione civile nel processo penale 64 che “…prevedono la partecipazione nel processo penale di soggetti non titolari di pretese penali” si evidenzia “..in modo chiaro l’instaurazione in esso di una lite civile avente ad oggetto il risarcimento del danno” .

A ciò aggiungasi che “ ai sensi dell’articolo 75 c.p.p. l’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita ( principio dell’alternanza) nel processo penale fino a quando nel giudizio civile non sia stata pronunciata sentenza di merito non passata in giudicato e che l’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio civile..”65

Per l’amministrazione Finanziaria 66 “ sono da assoggettare a registrazione non soltanto le sentenze del giudice civile , ma anche quelle del giudice penale o speciale quando , nello statuire in materia di controversie civili , assumono perciò stesso rilievo agli effetti dell’imposta di registro..”.

In materia penale “si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato 67 [ ndr = senza quantificazione del quantum dovuto la cui determinazione è rimessa al magistrato in sede civile ] ”.

La circolare del ministero delle Finanze del 4 luglio 1989 68 nello statuire che “ sono soggette a registrazione a debito le sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisionale esecutiva “ era stata, erroneamente, interpretata “ nel senso che l’obbligo di registrazione riguardasse soltanto le sentenze penali che contengono la liquidazione di una provvisionale e non anche quella di mera condanna generica.” 69.

Per il Ministero della Giustizia 70 invece , e a chiarimento, anche “ le sentenze penali di condanna generica al risarcimento dei danni, nelle quali il valore economico della prestazione non è espressamente determinata ,devono essere assoggettate all’imposta di registro in misura fissa”

Per gli Uffici ministeriali giustizia di via Arenula “..ciò in quanto il giudice penale nel comminare una condanna generica al risarcimento del danno incide su un rapporto di natura esclusivamente civilistica”71 .

Deve, inoltre, ritenersi che le sentenze penali che definiscono la controversia sull’an debeatur e cioè sulla sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose sono soggette a registrazione con applicazione della sola imposta di registro in misura fissa sebbene contengano una mera declaratoria juris da cui esula ogni statuizione relativa alla misura e all’esistenza del quantum” 72.

L’interpretazione ministeriale non è stata condivisa da parte della dottrina.

Si è anzitutto 73 evidenziato come il riconoscimento della mera declaratoria juris fatto dal ministero induce a concludere sull’inesistenza di una decisione giurisdizionale di una lite.

Tale declaratoria non solo non incide sul quantum ma nemmeno lontanamente sull’an , ne tantomeno contiene statuizioni sulla competenza o sulla giurisdizione”.

Sul punto dottrinale non concordiamo.

Si è avuto modo di sottolineare 74 il carattere eccezionale della norma in esame.

Per l’Agenzia delle Entrate 75, “..la sussistenza dell’obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell’ambito del processo penale..”.

Assodata la natura civilistica della domanda, se pur nei termini e nelle formalità tipiche del processo penale , non rinveniamo problematiche relative alla competenza o alla giurisdizione .

All’asserita mancata incidenza sul quantum e sull’an sopperisce, ove ve ne fosse bisogno, il disposto di cui all’ articolo 8 della Tariffa , Parte prima lettera d) allegata al T.U. imposta di registro che dispone la registrazione dei provvedimenti giudiziari anche se non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale .

Dalla lettura delle direttive ministeriali giustizia il problema sembra non porsi " in quanto il giudice penale nel comminare una condanna generica al risarcimento del danno incide su un rapporto di natura esclusivamente civilistica”.76

Dal comunicato alla Presidenza del Senato 77 in materia di imposta di registro che interessano le sentenze penali leggiamo che “..a seconda del contenuto concretamente assunto, sono variabili le modalità di liquidazione dell'imposta di registro sulle sentenze penali recanti condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile: la tassazione avverrà in maniera proporzionale, mediante applicazione della pertinente aliquota pari al 3 per cento, in caso di condanna al pagamento sia di una somma già compiutamente determinata dal giudice penale, sia di una somma riconosciuta a titolo di provvisionale, in attesa che il giudice civile determini l'esatto ammontare del danno risarcibile; l'imposta sarà invece applicata nella misura fissa di euro 200 in caso di sentenza penale recante condanna generica al risarcimento del danno, da determinare poi separatamente in sede civile…” .

Per alcuni 78 “…sarebbe certamente da registrare la sentenza penale se il suo contenuto garantisse la stabilità ( del giudicato) della condanna sull’an debeatur anche in sede di prosecuzione del giudizio civile innanzi al giudice civile.

Ma ciò, purtroppo, non è così.

Invero secondo la giurisprudenza oramai consolidata dalla Cassazione ( cfr., Sez. III civ., n. 9105 del 18 ottobre 1996) «il giudice in sede di liquidazione del quantum può liberamente non solo determinare l’entità dei danni ma anche negarne l’esistenza senza che in ciò possa ravvisarsi una violazione del giudicato formatosi sulla condanna generica, concernendo questa esclusivamente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose »”. 79

 A quanto sopra si può eccepire, richiamando specifico indirizzo ministeriale giustizia 80 , che “ qualora l’imposta venga [venisse] determinata sulla base della sentenza o del provvedimento interinale emessi nel successivo giudizio sul quantum debaetur in misura proporzionale (art. 8 della Tariffa , Parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986) potrà darsi luogo al conguaglio (art. 37 primo comma, D.P.R. citato) tra l’imposta sopra determinata e quella fissa dovuta per la registrazione delle sentenze penali di cui trattasi..”

L’eccezione sollevata da parte della dottrina non [ci] pare del tutto infondata.

Come, peraltro, non [ci] convince la soluzione del conguaglio.

La questione va [andrebbe] inquadrata nell’intero “ quadro normativo” che non è limitato al solo testo unico imposta di registro ma coinvolge, nelle fasi di quanto prenotato a debito, anche il testo unico spese dello Stato ed in particolare tutta la disciplina relativa al recupero.

Gli uffici giudiziari sono “ tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di spese, anticipate o prenotate a debito”81.

Divenuta esecutiva la sentenza penale le cancellerie si attiveranno 82 al recupero, nei confronti dell’imputato condannato, dell’imposta di registro prenotata a debito, se pur nell’importo fisso, senza dover attendere la conclusione, dell’eventuale, giudizio civile.

Di fatto l’imputato paga [pagherebbe] senza che sul punto relativo vi sia stata una pronuncia definitiva, tenendo conto che, come già sottolineato 83 , “..il giudice in sede di liquidazione del quantum può liberamente non solo determinare l’entità dei danni ma anche negarne l’esistenza..” e che nel giudizio civile potrebbe risultare vincitore avverso le pretese di controparte.

In questo caso quanto pagato a seguito della registrazione del provvedimento penale non entra in conguaglio con quanto dovuto per il provvedimento civile, essendo anche esso ad importo fisso ma a carico dell’altra parte, importo per il quale dal quadro normativo in vigore non ne viene neanche prevista la restituzione .

Allo stato attuale, pur ribadendo le manifestate perplessità, riepilogando si dovrà, nel processo penale, come da indirizzo ministeriale del 4 luglio 1989 84, procedere alla registrazione a debito dei provvedimenti giudiziari ascrivibili ad una delle seguenti categorie:

  1. ordinanze penali portanti liquidazione provvisionale;

  2. sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisionale esecutiva;

Anche la conciliazione, nell’ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile è soggetto, per somme superiori ai € 51.645,69 85, a registrazione.

In tal caso l’accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso 86.

 

g) risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato nel processo civile

Col termine generico di sentenze, l’articolo 59, lettera d), Testo Unico imposta di registro si riferisce sia alle sentenze penali 87 sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. 88 .

Il disposto dell’articolo 59, lett. d), del testo unico imposta di registro “va inteso in senso ampio e ricomprende tutti quei fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato” 89.

Al termine "sentenze" di cui all'articolo 59 lett. d) testo Unico imposta di registro , deve darsi una lettura estensiva ed è atto a comprendere anche provvedimenti dotati di forma diversa, ma ugualmente soggetti a registrazione, quali, in specie, le ordinanze di cui all'art. 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno acquisito l'efficacia di sentenza..” 90.

Ma quale è l’esatto, ai fini dell’applicazione dell’istituto in esame , significato da attribuire all'espressione "danni prodotti da fatti costituenti reato" ?

La ricorrenza della previsione normativa di cui alla lettera d) articolo 59 testo unico imposta di registro presuppone necessariamente l'accertamento giudiziale del reato da parte del giudice penale 91 ?

Alle precedenti domande hanno, e da tempo, dato risposta giurisprudenza, dottrina e le direttive del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Economia e Finanza e , specie a livello centrale, dall’Agenzia delle Entrate.

L’istituto in esame trova applicazione, anche in assenza di procedimento penale 92.

E trova, nello specifico, applicazione alle sentenze emesse in sede civile che contengano condanna al risarcimento dei danni sia patrimoniali, ex articolo 2043 codice civile ( risarcimento per fatto illecito) 93, sia non patrimoniali (o morali) 94 derivanti dal fatto illecito 95, nelle ipotesi previste dal combinato disposto degli articoli 2059 codice civile [che prescrive il risarcimento del danno non patrimoniale nei casi determinati dalla legge] , e articoli 185 96 e 198 codice penale 97.

Per il Ministero della Giustizia 98 “ poiché i danni non patrimoniali , tra cui il danno morale, costituiscono una voce specifica del risarcimento dovuto , l’eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all’art. 59 lettera d)

Per l’Amministrazione finanziaria 99 “..la sussistenza dell’obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell’ambito del processo penale..”.

Per i giudici di legittimità la norma dell’articolo 59, lett. d), testo unico imposta di registro si riferisce “ genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato inteso in senso ampio in modo da comprendere tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale100 .

Inoltre 101 il potere del giudice civile di “ accertare la sussistenza del reato è riconosciuto anche ove sia intervenuta declaratoria di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato”.

Anche in caso di estinzione del reato ( articolo 198 codice penale ) 102, il danno non patrimoniale può essere richiesto ricorrendo alla giurisdizione civile 103.

Il provvedimento in grado di appello ex articolo 578 codice di procedura penale che dichiari estinto il processo per amnistia o per prescrizione “ confermando, la condanna al risarcimento danni derivanti da fatti costituenti reato contenuta nella sentenza di primo grado è soggetto a registrazione a debito “ 104 .

Il giudice civile, quindi, anche nel caso in cui sia verificata una causa di estinzione dell'azione penale può accertare se un fatto rivesta i caratteri del reato ai fini dell'attribuzione dei danni non patrimoniali.

Riassumendo si dovrà come da indirizzo ministeriale del 4 luglio 1989 105, procedere alla registrazione a debito delle sentenze civili che contengono condanna al risarcimento danni allorché si configuri una delle seguenti ipotesi:

a) il danno patrimoniale e non patrimoniale oggetto della condanna trova il proprio titolo , secondo la motivazione della sentenza, in un reato accertato precedentemente dal giudice penale;

b) l’autore del fatto illecito è condannato, pur in assenza di procedimento penale , oltre al risarcimento dei danni patrimoniali anche di quelli non patrimoniali ( o morali) 106 .

 

h) provvedimenti relativi alla procedura fallimentare o in giudizi ordinari in cui è parte il fallimento

Nella procedura fallimentare non si applica l’istituto del patrocinio a spese dello Stato ma, relativamente alle spese necessarie alla stessa in assenza di attivo fallimentare, le disposizioni espressamente previste dalla Parte IV – Titolo I- del Testo Unico spese di giustizia.

Nell’ambito delle procedure fallimentari bisogna tenere conto, ai fini del presente lavoro:

a) della procedura fallimentare in senso proprio;

b) delle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento

la procedura fallimentare in senso proprio è “la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura” espressamente disciplinata, dagli articoli 146 e 147 Testo Unico spese di giustizia 107.

Nella procedura fallimentare per la sentenza di fallimento, nonché di tutti gli atti della stessa soggette a registrazione, l’imposta di registro è prenotata a debito.108

Principali criticità che si erano riscontrate, e superate, in materia fallimentare e concorsuale relativamente agli obblighi di registrazione : a) sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare vi è l’obbligo di registrazione [circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002] ; b) sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentarevi è l’obbligo di registrazione [circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998] salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto [risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996, conforme nota ministero giustizia 17 gennaio 2006] per il Ministero delle Finanze “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall’art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell’alternatività di cui alla nota II dell’art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l’ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l’imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall’articolo 8,lettera b DPE 131/86 [risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006] ; c) decreto di omologazione del concordato preventivovi è l’obbligo di registrazione [Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n . 10352 del 7 maggio 2007];d ) sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata all’obbligo di registrazione in termine fisso [risoluzione n. 479/E Agenzia Entrate 17 dicembre 2008] .

► le procedure ordinarie in cui è parte un fallimento ipotesi disciplinata dall’art. 144 Testo Unico spese di giustizia nelle sole ipotesi in cui, in assenza di attivo fallimentare, si necessita che sia lo Stato ad anticiparne le spese; nelle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento si pone il problema se la registrazione del provvedimento debba avvenire con prenotazione a debito.

L’articolo 59 lettera c) testo unico imposta di registro è specifico nel limitare la registrazione a debito alla procedura fallimentare escludendone, quindi, la possibile ipotesi in cui il fallimento è parte in un giudizio ordinario.

L’ipotesi che si possono verificare sono :

- che sia la cancelleria del giudice ordinario che in presenza del fallimento nel giudizio ne chieda la registrazione a debito,

o

- che sia l’Agenzia delle Entrate che nella fase della liquidazione chieda il pagamento al Fallimento.

La prima delle ipotesi ha, a parere di chi scrive, legittimazione normativa a sostegno.

l’articolo 144 T.U. spese di giustizia prevede che “ nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio“.

Nell’ipotesi in esame, quindi, non trova [ troverebbe] applicazione l’articolo 59 lettera c) testo unico imposta di registro che riguarda, esclusivamente, la procedura fallimentare.

Trattandosi di giudizio ordinario in cui è parte il fallimento, le spese a cui fa riferimento il richiamato articolo 144 T.U. spese di giustizia non sono limitate a quelle previste e necessarie al giudizio (contributo unificato, anticipazione forfettaria , diritti di copia oltre le spese anticipate necessarie per onorari di avvocato ed eventuale consulente di parte) ma anche a quelle necessarie alla registrazione del provvedimento.

La seconda ipotesi, ossia quella che sia l’Agenzia delle Entrate a, nella fase della liquidazione, chiederne il pagamento al fallimento trova (troverebbe) giustificazione nel principio della c.d. solidarietà passiva in riferimento alle imposte di registro ex articolo 57 decreto presidente della Repubblica n. 131/1986 109 che ne permetterebbe l’imputazione, nella richiesta dell’imposta, a carico della procedura fallimentare.

In tale ipotesi la liquidazione a carico del fallimento dovrebbe essere proceduta dalla richiesta, da parte dell’Agenzia delle Entrate, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento 110 a registrare a debito.111

L’ ipotesi in commento appare però contraria ai principi di economicità e celerità delle procedure amministrative.

 

i) provvedimenti relativi alle procedure di crisi di impresa e dell’ insolvenza- esclusione dell’istituto della prenotazione a debito

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 112 ha dato attuazione alla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 per la riforma della disciplina dell’insolvenza modificando profondamente la legge fallimentare .

Il richiamato decreto legislativo 113 ha riunito in un medesimo testo normativo la trattazione dei differenti istituti, attualmente contenuti nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. “legge fallimentare”) e in alcune leggi speciali, dando vita al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Ai sensi dell’art. 349 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (rubricato: “Sostituzione dei termini fallimento e fallito”): “1. nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie”.

Con il Codice 114 in materia concorsuale viene introdotta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.67-73) e il concordato minore (artt.74-83), d.lgs. n.14/2019 già contemplate dalla l. n.3/2012 115.

In alternativa alla ristrutturazione dei debiti del consumatore o al concordato minore, il codice prevede la liquidazione controllata del sovraindebitato art. 268 ( procedura simile alla liquidazione giudiziale).

Soggetti a registrazione i provvedimenti adottati nelle procedure in esame .

Stante l’assenza di direttive ministeriali in materia riteniamo la registrazione da effettuarsi nelle modalità ordinarie non risultando essere stata estesa a tali procedure l’istituto della prenotazione a debito.

 

__________

1 articolo 3 tusg lettera q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico “

2 risoluzione n. 95/E del 19 novembre 2015

3 parere n. 1368/96 del 22 ottobre 1996

4 Ministero della Giustizia circolare del 10/02/2010 prot. 1228.E e 10/02/2010 prot. 20605.U

5 nota Ministero della Giustizia DAG.10/02/2010.0020605.U

6 DAG.28/11/2018.0237277.U

7 circolare del 02/08/2002, n. 564

8 cfr. Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 11.07.2005

9 Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

10 vedi anche successivi paragrafi h),i) e j)

11 artt. 73 bis e ter tusg in relazione alla lettera d) del richiamato articolo 59

12 cfr. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa risoluzione n. 95/E del 19 novembre 2015

13circolare n. 7/97 del 5 luglio 1997

14 circolare Ministero della Giustizia DAG.04/11/2013.0145935.U

15 circolare Ministero della Giustizia DAG.04/11/2013.0145935.U

16 A difesa degli uffici giudiziari c’è da sottolineare che spesso i giudici dell’esecuzione dimenticano il disposto di cui al secondo comma dell’articolo 135 testo unico spese di giustizia.

17 circolare Ministero della Giustizia DAG.04/11/2013.0145935.U

18 DAG.28/11/2018.0237277.U

19 i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione rif. = circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U

20Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 11.07.2005

21 cfr risoluzione del 21 settembre 2007 n. 263 e Ministero Giustizia DAG.19/08/2020.0131379.U

22 articolo 35 e 35 bis dlgs n. 25 del 2008

23 cfr Ufficio studi Ispettorato Ministeriale giustizia 6 febbraio 2017 allegata alla nota IGE n. 2412 in DAG.19/08/2020.0131379.U

24 Agenzia delle Entrate in data 19 novembre 2015 risoluzione n. 95/E

25 conf. Ministero della Giustizia DAG.17/12/2015.0191670.U

26 Articolo 3 (Definizioni) ( R) Le definizioni hanno il solo fine di facilitare la stesura delle disposizioni del testo unico e di evitare dubbi interpretativi. Obiettivo, quest'ultimo, necessario soprattutto nei casi in cui la terminologia delle norme originarie non è univoca cfr. Relazione Illustrativa del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia di Spese di Giustizia

27 circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.27/07/2012.0105325.U e Legge 26 aprile 2012, n. 44 conversione decreto 2 marzo 2012 n. 16 art. 12 c. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio

28 Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34 c. 1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,dopo la parola «demanio», sono inserite le seguenti: «nonché all'Agenzia delle entrate-Riscossione.».

29 risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativo agosto 2005, parere Avvocatura Generale dello Stato nota n. 108369 del 16 agosto 2005, risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativo – settore imposte indirette ufficio registro e altri tributi indiretti prot.0111679 del 31 agosto 2015

30 nota prot. 7891 /2017 ministero dell’ Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze- Direzione della giustizia tributaria – Ufficio III

31 in ordine di servizio n 7 del 3 marzo 2009 , è questo, in sentesi, quanto scritto e trasmesso al Superiore Ministero della Giustizia , dallo scrivente nella mia, allora, qualità di Dirigente del Tribunale di Vibo Valentia

32 Cassazione sezione lavoro n 20682/2020 in materia di obbligo di pagamento del contributo unificato e del raddoppio dello stesso ex art. 13 comma 1 quater

33 Cass. Civ. Sez. V 29 ottobre 2020, n. 23879 “..gli enti territoriali...non essendo detti enti altra Amministrazione pubblica diversa dall’amministrazione dello Stato..”

34 provvedimento 27 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021

35 sent. n. 3838/3 del 23.4.2018, Commissione tributaria regionale per la Campania richiamata dall’indirizzo ministeriale di cui alla nota che precede

36 Enti che godono di autonomia patrimoniale

37 circolari ministero Giustizia dip. Aff. Giust. Uff. I n 1/7988/44.U.03 del 1 giugno 2003, nota senza numero Min. Giustizia del 29 settembre 2003, circolare ministero Giust. n 12/95 del 30 giugno 1995, e circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 23 marzo 2004

38 Min. Gius. nota 26 ottobre 2005 prot. 0030430.U, 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV, Agenzia delle entrate n 13/E del 23 marzo 2004.

39 circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate

40 circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate

41 cfr. Ris. n. 350 del 17 novembre 1994, e Consiglio di Stato parere n. 1368/96 del 28 ottobre 1996

42 consultazione n. 10708/03 del 21 novembre 2003

43 Ministero della Giustizia DAG. n. 30490.U del 26 ottobre 2005.

44 risoluzione dell’11 luglio 2005 n. 86dell’Agenzia delle Entrate.

45 parere del Consiglio di Stato del 28 ottobre 1996, n. 1368/96

46 DAG.28/11/2018.0237277.U

47 la richiamata direttiva ministeriale giustizia ( cit. nota n. 276) da atto che tenuto conto della rilevanza fiscale è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di far conoscere il proprio orientamento

48 Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato nella Parte terza del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 articoli dal 74 al 145, composta : - da una parte generale, il Titolo I articoli dal 74 al 89, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario; - da un Titolo II articoli dal 90 al 114 , che detta disposizioni particolari per il processo penale; - da un Titolo III articoli dal115 al 118 , che si occupa dell’estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale; - da un Titolo IV, articoli dal 119 al 141 che detta disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ; - da un Titolo V articoli dal 142 al 145, che estende, a limitati effetti, la disciplina prevista nel precedente titolo IV a particolari procedure (processo avverso i provvedimenti di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea; processi previsti , in materia di adozione e affidamento dei minori, dalla legge n 184/1983 per come modificata dalla legge n.149/2001; processo in cui è parte un fallimento ; processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

49 l’istituto, in relazione alle spese, investe quattro distinti rapporti che si intrecciano tra loro, mantenendo ognuno la propria autonomia: - tra parte ammessa al beneficio e lo Stato, rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal T.U. spese di Giustizia D.P.R. 115/2002;- tra parte ammessa al beneficio e difensore rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal T.U. spese di Giustizia D.P.R. 115/2002;- tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio, rapporto regolamentato dalla normativa dei codici di rito , art 91 c.p.c nel processo civile e, in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, 541 c.p.p;- tra professionista e Stato rapporto regolamentato dalla normativa in generale ( cfr = Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019 ) : la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura tra il difensore e lo Stato ( cfr Cass. N. 1539/2015) ed al quale le parti rimangono totalmente estranee” Cassazione Civile II sezione n. 22448-19 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019.

50 art. 3 DPR 115/02lettera t) Anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile “

51 art. 3 DPR 115/02“ lettera s) Prenotazione a debito: è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell’eventuale successivo recupero

52 nei procedimenti in cui vi sia costituzione di parte civile e la relativa domanda sia accolta ex art. 541 c.p.p.

53 lettera c) comma 1 articolo 108 e lettera d) comma 2 articolo 131 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115DPR 131 del 1986

54 precedente lettera a)

55 Ministero Giustizia DAG.08/02/2011.0015318.U

56 cfr . = Cassazione 20 novembre 1990 n. 11198, 12 agosto 1995 n. 8845, 20 luglio 2002 n. 10641

57 vedi anche quanto riportato nel paragrafo j)

58 sentenza n. 414 del 18 luglio 1989

59 Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

60 Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

61 circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 3

62 comma sostituito dall'art. 6, L. 2 dicembre 1991, n. 399, successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’art. 7-quater, comma 43, lett. a), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

63 circolare Ministero Giustizia n 12 del 30 giugno 1995, n. 9 del 3 settembre 1997, n. 1325/99/U del 12 maggio 1999, 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44

64 articoli 74 e ss codice di procedura penale

65 Ministero della Giustizia circolare n. 9 del 3 settembre 1997 conforme Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale degli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, nota del 7 aprile 1997.

66 Agenzia delle Entrate risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009

67 circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U

68 circolare Ministero delle Finanze n. 310333/89 del 4 luglio 1989

69 Ministero della Giustizia circolare n. 9 del 3 settembre 1997

70 Ministero della Giustizia circolare n. 8/2533/17 Ques. 87/111 del 18 novembre 1989

71 Ministero della Giustizia circolare n. 9 del 3 settembre 1997 conf. circolare prot. n. 1/6160/U/44 del 1 giugno 2005

72 Ministero della Giustizia circolare n. 9 del 3 settembre 1997

73 In Rivista delle Cancellerie anno 1997 nota a pagina 467

74 Ufficio del Registro di Rossano prot. 1542/1995

75 risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009

76Ministero della Giustizia circolare n. 9 del 3 settembre 1997 conf. circolare prot. n. 1/6160/U/44 del 1 giugno 2005

77 9 dicembre 2020 Senato della Repubblica XVIII Disegno di legge n 2041

78 In Rivista delle Cancellerie anno 1997 nota a pagina 467

79 In Rivista delle Cancellerie anno 1997 nota a pagina 467

80 circolare n. 9 del 3 settembre 1997

81 nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell’ 8 febbraio 2011

82 nei termini e nelle formalità di cui alla convenzione tra Ministero della Giustizia e Equitaliagiustizia spa del 28 dicembre 2017

83 richiamata Cassazione Sez. III civ., n. 9105 del 18 ottobre 1996

84 Circolare del 4 luglio 1989 n. 33 del Ministero Finanze

85 articolo 9, comma 9, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000)

86 Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009

87 avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell’art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole “ ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267” le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile continuano ad essere soggette a registrazione (con prenotazione a debito), circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno.

88 Corte Costituzionale sentenza del 18 luglio 1989 n. 414

89 Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952.

90 Circolare Ministero Giustizia prot. n. 5/99 del 10 novembre 1999

91 rientra nella competenza funzionale del giudice penale il potere di accertare se un fatto costituisca o meno reato

92 cfr Ministero delle Finanze circolare n. 33 del 4 luglio 1989

93 art 2043. (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

94 il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale oppure nei casi espressamente previsti dalla legge ai sensi dell’articolo 2059 c.c. ( Cass. Civ. sent. n. 1766 del 20 gennaio 2014.

95 “si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) testo unico sull’imposta di registro, le sentenze con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato senza specificare la natura patrimoniale o non patrimoniale del danno liquidato” nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1999

96 il secondo comma dell'art. 185 codice penale prevede la risarcibilità del danno morale cagionato dal reato.

97 Per dottrina e giurisprudenza il danno patrimoniale ex articolo 2043 c.c. è atipico perché per il suo risarcimento è necessario e sufficiente che si sia cagionato un danno ingiusto, cioè una lesione ad un diritto o a un interesse protetto; il danno non patrimoniale ex articolo 2059 è tipico perché può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge .

98 nota n.1670/99/U del 21 giugno 1999. In materia di danno morale e biologico Agenzia delle Entrate di Firenze risoluzione prot. 179367 dell’11 ottobre 2011. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 codice civile vedasi le sentenze Corte di Cassazione , Sezioni Unite, nn. 26972, 26973,26974,26975 dell'11 novembre 2008.

99 Agenzia delle Entrate risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009

100 Cass. Civ. Sez. V, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007 e n. 24096 del 12/11/2014.

101 Cass, Civ. Sez. III sentenza n 1546 del 12 maggio 1956

102 art. 198codice penale l'estinzione del reato non fa cadere l'obbligo del risarcimento del danno morale.

103..i danni non patrimoniali , tra cui il danno morale,costituiscono una voce specifica del risarcimento del danno, l’eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all’art. 59, lettera d) citato...” nota n. 1670/99/U del 21 giugno 1999 Ministero Giustizia.

104 Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

105 Circolare del 4 luglio 1989 n. 33 del Ministero Finanze

106 Ai sensi della nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1999 si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) testo unico sull’imposta di registro, le sentenze con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato senza specificare la natura patrimoniale o non patrimoniale del danno liquidato

107 modifiche alla legge fallimentare si sono avute con il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 1255, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 con D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

108 articolo 59 lettera c) dpr 131/1986 e art. 146 comma 2 lettera a) dpr 115/2002

109 Ai sensi dell'art. 57, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il c.d. principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro, «oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti e le parti in causa».

110 come vedremo nel prosieguo del lavoro la richiesta di prenotazione a debito è subordinata a specifica richiesta della cancelleria del giudice

111 e qui si verificherebbe l’assurdo che l’ importo della registrazione non richiesto alle parti private dall’Agenzia delle Entrate per il fatto di essere prenotato a debito andrebbe richiesto alle stesse parti private, in caso di soccombenza in giudizio di quest’ultime, dalla cancelleria .

112 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – supplemento Ordinario n. 6

113 come modificato, da ultimo, dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13

114 L’entrata in vigore del Codice, originariamente prevista a decorrere dal 15 agosto 2020 (applicabile con riferimento ai procedimenti avviati successivamente a tale data), a seguito della grave crisi epidemiologica da COVID-19, intervenuta nel 2020, è stata rinviata al 1° settembre 2021 Con l’articolo 5 (Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Detto articolo dispone che: «All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2». .

115 nella quale è prevista la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti emessa dal Tribunale - Ufficio Crisi di Impresa e sovraindebitamento