Registrazione degli atti nel processo civile e penale tra normativa e orientamenti ministeriali
La registrazione degli atti giudiziari, processo civile e penale, normativa, orientamenti ministeriali, registrazione a debito, recupero della imposta di registro e rimborso
PARTE SECONDA - Ambito di applicazione in relazione al soggetto giudicante, all'oggetto, processo penale
PARTE SECONDA
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Ambito di applicazione in relazione al soggetto giudicante
I provvedimenti giurisdizionali 1, civili e penali 2, sono soggetti all’imposta di registro 3.
All’imposta di registro, definita tradizionalmente quale imposta d’atto 4, sono assoggettati i provvedimenti (sentenze, ordinanze, decreti) emessi dall’autorità giudiziaria ordinaria civile e penale 5 (nei casi di costituzione di parte civile nel processo penale) e, nello specifico:
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Giudice di Pace,
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Tribunale,
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Corte di Appello.
Riguardo i provvedimenti della Corte di Cassazione quest’ultimi sono esclusi dall’imposta di registro ai sensi dell’articolo 73 comma 2-bis 6, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 c.d. testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Relativamente ai giudizi in Cassazione il Ministero della Giustizia 7 ha evidenziato come “il comma 3 , lett. a) dell’articolo 67 [legge 18 giugno 2009 n. 69] ha introdotto il pagamento di una somma aggiuntiva al contributo unificato di importo corrispondente all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari….la lett. c) del medesimo comma 3 ha introdotto l’esenzione dall’imposta di registro degli atti giudiziari di competenza della Corte di Cassazione.
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Ambito di applicazione in relazione all’oggetto
a) definizione [ anche parziale ] nel merito del giudizio
I provvedimenti giurisdizionali sono soggetti a registrazione quando definiscono il giudizio e, lo sono, anche nel caso di “definizione anche parziale del giudizio”.
Soggetti a registrazione, quindi, i provvedimenti, definitivi o meno, “che intervengono nel merito del giudizio” 8 .
Come già , precedentemente evidenziato, l’Agenzia delle Entrate 9 ha chiarito 10 che “ la tassazione degli atti dell’Autorità giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo , anche parzialmente il giudizio , abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti” e che “ non tutti i provvedimenti – né tantomeno quelli di rito –emessi dall’autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione , ma esclusivamente quelli che entrano nel merito del giudizio( circolare 9 maggio 2001 n. 45/E) “.
Per la giurisprudenza tributaria 11 “l’ordinanza, emessa dal giudice istruttore nel corso di un ordinario giudizio civile ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c., per la sua natura di provvedimento revocabile, anche d’ufficio, non ha contenuto decisorio, ancorche´ parziale della controversia, non e` da ricomprendere tra quegli atti per i quali vi e` l’obbligo della registrazione in termine fisso e va esclusa da ogni imposizione ai fini dell’imposta di registro”.
Escluse, come visto , dall’obbligo all’imposta di bollo i provvedimenti che non sono idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti 12, quindi ad esempio [vedasi specifico argomento nella parte settima lettera e) del presente lavoro] la liquidazione delle spese in calce alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti non muta la natura meramente procedurale del provvedimento che la contiene, né attribuisce ad esso contenuto definitorio, pertanto, è irrilevante ai fini dell’individuazione della modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta.13
Nelle procedure esecutive in cui sono presenti provvedimenti di assegnazione e o di distribuzione per l’ applicazione dell’imposta di registro si deve non solo realizzare la “pretesa creditoria posta a fondamento dell’esecuzione” ma deve verificarsi anche un “ effetto ulteriore e diverso: il trasferimento del bene o del credito”14 .
In materia di misure cautelari sono da sottoporre ad imposta di registro le ordinanze che sono idonee ad anticipare la decisione di merito e nello specifico a) l’ordinanza che , in accoglimento della domanda dispone le misure idonee per la tutela del diritto, b) l’ordinanza di rigetto che respinge la domanda proposta in via cautelare c) il provvedimento che definisce il reclamo o provvede sull’istanza di modifica o di revoca ( art. 669-decies) avverso il provvedimento cautelare, fatto salvo, in ogni caso, il successivo conguaglio o rimborso rispetto all’imposta sul provvedimento reclamato .15
Per i provvedimenti di cui ai punti a) e b) del periodo che precede la ministeriale degli uffici finanziari aggiungeva la liquidazione delle spese del giudizio precisazione che riteniamo superflua essendo la liquidazione delle spese di giudizio irrilevante ai fini dell’individuazione della modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta.16
Ai sensi dall’articolo 37 dpr 131/1986 e dall’articolo 8 Tabella Allegata al dpr 131/1986, vanno assoggettati all’imposta di registro 17 i provvedimenti che anche parzialmente definiscono, nel merito, il giudizio come nel caso delle sentenze parziali e/o non definitive.
Per sentenza non definitiva si intende il provvedimento giurisdizionale che non pone fine al processo.
L’effetto della sentenza non definitiva è quello, più limitato rispetto al thema decidendum 18, di decidere specifiche questioni o singole domande e di rimandare alla sentenza definitiva del giudizio la pronuncia sulle restanti questioni o domande 19.
Carattere parzialmente definitorio è stato riconosciuto ai provvedimenti cautelari in generale disciplinati dagli articoli 669 e ss. e 700 e ss. codice di procedura civile.
Per l’Agenzia delle Entrate 20 tali provvedimenti…sono destinati ad avere efficacia, come titoli esecutivi, immediatamente eseguibili, senza che il ricorrente sia in alcun modo tenuto a promuovere o a perseguire un accertamento positivo del proprio diritto e, in ogni caso, "... l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti anche quando la relativa domanda e' stata proposta in corso di causa"
Nei procedimenti possessori, ex articolo 703 e ss codice di procedura civile, i provvedimenti “.. che in accoglimento della domanda di reintegrazione o manutenzione dispone le misure idonee per la tutela del possesso e liquida le spese del giudizio nonché l’ordinanza di rigetto che respinge la domanda possessoria con condanna del soccombente alle spese avendo natura definitoria della controversia, in quanto idonee ad anticipare la decisione nel merito scontano l’imposta di registro..”. 21
Carattere decisorio, nel merito, è stato riconosciuto alle ordinanze che dichiarano l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. "l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, emessa dal giudice quando l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, deve ritenersi conclusiva della fase di impugnazione del giudizio – come ritenuto dal Ministero della Giustizia – e, pertanto, deve essere ricondotta tra gli atti dell'autorità giudiziaria che "definiscono anche parzialmente il giudizio".
In quanto tale, l'ordinanza di inammissibilità in parola deve assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi degli articoli 37 TUR e 8 della Tariffa, Parte prima, del TUR".22
Sulla base della natura decisoria, nel merito, soggiace all’imposta di registro anche l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter codice di procedura civile.
Per la giurisprudenza di legittimità 23 "tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 8 della tariffa (parte prima), rientra anche l'ordinanza ingiuntiva di cui all'art. 186 ter cod. proc. civ., non essendo richiesto che il provvedimento giudiziario sia passato in giudicato ma solo che sia conclusivo di un giudizio o di un suo grado, di una fase o un sub-procedimento e che sia esecutivo, a nulla rilevando che nelle categorie di atti tassabili ex art. 37 cit. manchi il riferimento a quello contemplato dall'art. 186 ter cod. proc. civ., sia perché la norma processuale è sopravvenuta al d.P.R. n. 131 del 1986 sia per l'espresso riferimento alla normativa sul decreto ingiuntivo contenuto nella legge sull'imposta di registro"
L’obbligo dell’assolvimento del tributo si ha anche se l’atto è impugnato “ salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato : ne deriva che l’imposta applicata al momento della registrazione è considerata provvisoria, essendo la sua definitività subordinata alle risultanze dell’eventuale sentenza emessa in sede di impugnazione e passata in giudicato “ 24.
Non soggette a registrazione i provvedimenti di inammissibilità dell’appello o del reclamo quando inammissibilità è fondata su aspetti processuali e non di merito 25.
In relazione alle impugnative in materia di opposizione avverso alle sanzioni amministrative – articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non soggetti all’obbligo di pagamento dell’imposta di registro e relativa registrazione.
Per l’Agenzia delle Entrate 26 l’articolo 26, decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 ha abrogato l’ultimo comma del predetto articolo 23 il quale, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative prevedeva, quale fase di gravame, la sola ricorribilità in Cassazione della sentenza di primo grado. La modifica normativa comporta, pertanto, l’appellabilità della sentenza di primo grado secondo la procedura ordinaria.
A seguito dell’abrogazione di quest’ultima disposizione, nei giudizi in esame i provvedimenti del giudice di primo grado sono ora appellabili secondo la procedura ordinaria.
Nessuna modifica normativa, invece, è stata apportata al comma 10 del medesimo articolo 23, il quale tuttora prevede che “gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta”.
Alla luce di tale disposizione si ritiene, pertanto, che l’esenzione di cui al comma 10 dell’articolo 23 della legge n. 689 del 1981 rappresenta una espressa deroga al sistema di tassazione delle sentenze ordinariamente disciplinato dal TUR.
Al riguardo, la Corte Costituzionale con sentenza del 18 marzo 2004, n. 98, ha affermato che il procedimento in esame “…si caratterizza per una semplicità di forme del tutto peculiare, all’evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia…”.
In definitiva, tenuto conto del tenore letterale della disposizione recata dall’articolo 23, comma 10, della legge n. 689 del 1981, e della finalità perseguita dal legislatore, resa manifesta dalla Corte Costituzionale, di favorire il ricorso alla tutela giurisdizionale non aggravando i costi del procedimento, si ritiene che nel giudizio di opposizione all’irrogazione di sanzioni amministrative l’esenzione da ogni tassa e imposta degli atti del processo e della decisione si applica anche ai gradi del processo successivi al primo.
Natura decisoria si ravvisa anche nella ipotesi di registrazione di atti dell’autorità giudiziaria non recanti un trasferimento , una condanna o un accertamento 27.
Gli atti di cui sopra rappresentano una categoria residuale dei provvedimenti giudiziari.
Le ipotesi più ricorrenti della categoria in esame individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono:
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sentenza di accertamento di sottoscrizioni in scritture private;
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sentenza che riconosce la natura privilegiata di un credito già ammesso in via chirografaria allo stato passivo;
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ordinanza del giudice dell’esecuzione di assegnazione ai creditori esecutanti cose possedute da un terzo.
La provvisionale accordata ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005 ( c.d. Codice delle assicurazioni private) deve ritenersi soggetta a registrazione autonoma. 28
Tre particolari provvedimenti dell’autorità giudiziaria e , nello specifico :
- i decreti ingiuntivi esecutivi;
- i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
- le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere
pur “non essendo provvedimenti che, neppure parzialmente, definiscono il giudizio” sono soggetti a registrazione.
b) natura non contenziosa del giudizio
Il carattere contenzioso della controversia, espressamente previsto dalla normativa, escluderebbe la registrazione dei provvedimenti per loro stessa natura non contenziosi.
Ma non è così.
Il provvedimento giurisdizionale, al di là della natura contenziosa è soggetto all’imposta di registro in virtù della natura del procedimento portato all’attenzione del giudice e per il quale , il Legislatore tributario, ne ravvisa potenzialità impositive.
Ricordiamo che l’imposta di registro erroneamente, dall’Agenzia delle Entrate e dall’Avvocatura dello Stato 29, classificata tra le spese processuali nascono dal processo per mere esigenze fiscali a differenza delle reali spese processuali le cui finalità attengono ad esigenze proprie del processo 30 o delle parti processuali 31.
Non tutte le procedure non contenziose classificabili, ad esempio, nella volontaria giurisdizione 32 sono escluse dall’imposta di registro.
Il provvedimento di volontaria giurisdizione, in relazione alla natura della disciplina strutturalmente e funzionalmente di tipo amministrativo, non ha natura contenziosa.
E’ una procedura non finalizzata a risolvere controversie ma che si rende necessaria per la salvaguardia di interessi privati in tutti quei casi in cui la legge non rende possibile la costituzione di un determinato rapporto giuridico senza il preventivo, intervento di un Giudice.
In tali procedimenti “i provvedimenti finali non risolvono conflitti fra contrapposti diritti e l’autorità giudiziaria viene chiamata ad amministrare interessi privati , a rilevanza superindividuale , per prevenire il pericolo della loro lesione “ 33 .
I provvedimenti di volontaria consistono in atti dell’autorità giudiziaria che prendono la forma delle autorizzazioni, omologazioni e autorizzazioni.
Esempi tipici ne sono : la nomina di amministratori di sostegno, le autorizzazioni relative a negozi giuridici in cui sono coinvolti minori di età.
Soggetti a registrazione pur trattandosi di atti di volontaria giurisdizione, “il provvedimento previsto dall’art. 379, secondo comma, Codice civile, per la concessione di una equa indennità al tutore, nonché l’atto con cui con cui si liquida un compenso al curatore dell’eredita` giacente”.34
Come, nella prassi degli Uffici giudiziari, vengono sottoposte a registrazione le sentenze di adozione di maggiorenne, rese all'esito di un procedimento pur qualificabile come di volontaria giurisdizione .
La motivazione della registrazione dei provvedimenti in materia di adozione di maggiorenne, previsti dal titolo VIII del Libro I del codice ( artt. 291 e ss codice civile) trova [troverebbe], a parere dello scrivente, giustificazione nel fatto che gli articoli 46 e 46 bis delle disposizione di attuazione del codice civile 35 escludono la registrazione limitatamente agli atti previsti dal titolo XI del Libro I del codice ( artt. 400 e ss codice civile) e gli atti e i provvedimenti previsti dal titolo XII del Libro I del codice civile .
Ugualmente soggette a registrazione, rimanendo in tema di volontaria giurisdizione, le sentenze dichiarative di morte presunta 36.
Soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali 37.
Non soggetti a registrazione provvedimenti emessi nel corso del giudizio quali i decreti di liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato degli onorari dei difensori 38, dei consulenti di parte 39 e degli ausiliari del magistrato 40.
Per l’Agenzia delle Entrate 41 il decreto di liquidazione il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato non può essere annoverato tra gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono il giudizio.
Infatti, il decreto de quo altro non è che un provvedimento di volontaria giurisdizione privo del carattere della decisorietà , non idoneo ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali, e, pertanto, non riconducibile alla previsione normativa contenuta nell’articolo 8 della tariffa parte I.
Ne consegue che – non essendo un provvedimento che interviene nel merito del giudizio – non sussiste, sulla base di quanto previsto dall’articolo 2 della tabella, l’obbligo di registrazione per il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all’articolo 168 del d.p.r. n. 115 del 2002”.
In materia di onorari va evidenziato, in generale, come la liquidazione delle spese processuali “ non muta la natura meramente procedurale del provvedimento che la contiene, né attribuisce ad esso contenuto definitorio, pertanto, è irrilevante ai fini dell’individuazione della modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta.” 42
Soggetto a registrazione il provvedimento definitivo delle procedure di opposizione ai decreti di liquidazione in oggetto 43 .
In materia di mediazione il decreto di omologa ha natura giurisdizionale “ il decreto di omologa non può né considerarsi come una fase del procedimento di mediazione – che infatti si conclude con la sottoscrizione dell’accordo di mediazione-ne farsi rientrare nel contenuto del verbale di mediazione” 44 ed è soggetto a registrazione“ il decreto di omologa dell’accordo di mediazione quando l’accordo di mediazione superi i 50.000 € deve essere trasmesso all’agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta di registro.” 45 .
I provvedimenti giurisdizionali sono soggetti a registrazione “…anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato..”. 46
In applicazione della previsione recata dalla nota II, posta in calce all'articolo 8 della Tariffa, Parte I, inoltre, “Gli atti di cui al comma 1, lettera b) [ndr= recanti condanna al pagamento di somme o valori,ad altra prestazione o alla consegna di beni di qualsiasi natura] non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 40 del Testo unico”.
Con la citata nota all’articolo 8, il legislatore ha, quindi, inteso regolamentare in maniera esplicita l’applicabilità del principio di alternatività IVA/Registro anche in relazione agli atti emanati dall’autorità giudiziaria. 47
Le ordinanze che dichiarano l’inammissibilità dell’appello ( articoli 348-bis e 348-ter codice di procedura civile ) sono soggette a registrazione 48.
Soggetti a registrazione , in misura fissa, i provvedimenti recanti condanna al pagamento di corrispettivi soggetti all’imposta sul valore aggiunto. 49
c) definizione del provvedimento che non entra nel merito della controversia - esclusione
L’'imposta di registro non riguarda indifferentemente tutti i provvedimenti degli organi giurisdizionali ma solo quelli che, anche se parzialmente e nel merito 50 , intervengono "in materia di controversie civili" , nello specifico i provvedimenti che intervengono in procedure “ in cui si invochi la tutela giurisdizionale verso una pretesa violazione di un diritto soggettivo e che quindi attengano alla esistenza, alla attuazione, alla modificazione e alla estinzione di un diritto soggettivo"51.
La tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo anche parzialmente il giudizio , abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti. 52
Presupposto per la registrazione dell’atto giurisdizionale è, quindi, la definizione, anche parziale, del giudizio 53: nell'ambito degli atti giudiziari in materia di controversie civili, l'imposta di registro si applica ai soli atti dotati di contenuto decisorio rispetto ad una vicenda contenziosa.
Esclusi dall’obbligo impositivo , quindi, i provvedimenti che, senza entrare nel merito definiscono il giudizio e nello specifico:
a) i provvedimenti dichiarativi dell’incompetenza territoriale 54 del giudice adito;
b) i provvedimenti dichiarativi dell’incompetenza per materia, valore del giudice adito e nei casi di dichiarazione della cessata materia del contendere 55;
c) il provvedimento con il quale viene dichiarata l’ estinzione del giudizio per rinuncia agli atti 56;
d) la sentenza del Giudice di pace relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo con la quale viene dichiarata l’incompetenza per ragioni di continenza ( giudizio già pendente dinnanzi al tribunale) 57 .
Non soggetti all’imposta di registro i provvedimenti che pur avendo natura decisoria non intervengono, neppur parzialmente, nel merito del giudizio :
a) provvedimenti cautelari con i quali vengono disposti il sequestro cautelare e quello giudiziario 58 ,
b) il decreto emesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. 59 ,
c) i decreti di liquidazioni a favore degli ausiliari del magistrato 60,
d) i decreti di liquidazione dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato61 ,
e) i decreti di liquidazione, ex articolo 116 c. 1 tusg, del difensore d’ufficio 62.
In materia di atti esecutivi , mobiliari e/o immobiliari, sono soggetti a registrazione i soli provvedimenti che “… comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..” 63.
Per gli indirizzi ministeriali finanze e giustizia 64“...le cancellerie giudiziarie hanno l’obbligo di trasmettere ai competenti uffici del registro tutte le ordinanze che comportino effetti traslativi con esclusione di quei provvedimenti che si limitano ad attribuire o distribuire le somme di denaro ai creditori procedenti..”
In sintesi e in relazione ai richiamati indirizzi ministeriali avremo:
a) ordinanza di distribuzione somme ricavate da procedure esecutive: NO REGISTRAZIONE ;
b) provvedimenti che comportano la conversione del pignoramento: NO REGISTRAZIONE;
c) ordinanze di assegnazione di beni mobili o immobili pignorati e di crediti pignorati presso terzi: SI REGISTRAZIONE
Come visto [ parte Prima – ambito di applicazione dell’imposta di registro in generale] sono esclusi dall’imposizione i provvedimenti che , se pur emessi nel giudizio, hanno finalità sanzionatoria 65.
Nessuna imposizione tributaria per i provvedimenti giurisdizionali che provvedono alla liquidazione delle spese processuali del giudizio 66.
Non dovuta, inoltre , l’imposta di registro per provvedimenti che hanno natura non giurisdizionale.
Esempio ne sono i provvedimenti con i quali si correggono errori materiali nei provvedimenti definitori di fasi o gradi del giudizio deriva
Provvedimento che , per la giurisprudenza di legittimità 67 e come da direttive ministeriali giustizia 68, è conclusivo di una attività che ha natura meramente amministrativa 69.
d) carattere esecutivo del provvedimento quale presupposto impositivo dell’atto- esclusione
Non costituisce presupposto per l'assoggettamento all’imposta in esame il carattere esecutivo del provvedimento giudiziario.
Per la Corte di Cassazione 70 il presupposto del tributo non è correlato all'efficacia esecutiva del provvedimento ( sentenza, decreto, ordinanza) ma, esclusivamente , all'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione: “ in questa direzione milita, del resto, il contenuto testuale dell'art. 37 DPR n. 131/1986 71 secondo il quale gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato".
Per la richiamata giurisprudenza di Legittimità 72 neanche il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado fa venir meno il presupposto dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, presupposto , come visto, costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non già dall'efficacia esecutiva, quanto dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione.
Provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione non idoneo, inoltre, ad incidere sull’eventuale avviso di liquidazione del imposta “ stante la perdurante esistenza della sentenza di condanna che ne rappresenta il fondamento, con salvaguardia dell'eventuale diritto al rimborso spettante al contribuente” 73.
e) provvedimenti per i quali l’esecutività è presupposto per la registrazione: i decreti ingiuntivi
Il carattere esecutivo del provvedimento giudiziario è, invece , presupposto per la registrazione dei provvedimenti relativi ai procedimenti sommari.
Per l’articolo art. 37 DPR n. 131/1986 "… i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all'imposta..” 74
Si ha, quindi, l’obbligo di registrazione 75 nei casi di:
a) decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi ex articolo 642 codice di procedura civile : “..la sola emissione del decreto ingiuntivo esecutivo è motivo necessario e sufficiente per assoggettare lo stesso all’imposta di registro , a nulla rilevando l’eventuale apposizione della formula esecutiva..” 76 ;
b) decreti ingiuntivi dichiarati esecutori ex articolo 647 codice di procedura civile;
c) a seguito di concessione della provvisoria esecuzione nel giudizio di opposizione ex articolo 648 codice di procedura civile;
d) a seguito di rigetto 77 o accoglimento parziale dell’opposizione ex articolo 653 codice di procedura civile.
Le sentenze di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo ..” scontano in generale l’imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull’opposizione definisce nel merito la controversia..l’obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l’opposizione per motivi di rito e dunque nell’ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell’opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg…78 ;
e) a seguito della dichiarazione di esecutorietà ex articolo 654 codice di procedura civile;
f) decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi ex articolo 642 codice di procedura civile.
In materia di decreto ingiuntivo ed opposizione allo stesso si deve tenere presente che “… se interviene sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica dell’avviso di pagamento dell’imposta proporzionale quest’ultima non è più dovuta tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all’obbligo di registrazione in termine fisso,per ciascuno di essi deve essere corrisposta l’imposta di registro in misura fissa .” 79
f) Conciliazione della causa
L’articolo 37 TUR equipara agli atti giudiziari anche gli atti di conciliazione giudiziale 80.
Il verbale di conciliazione giudiziale è atto che, definendo, anche parzialmente il giudizio incide sulla situazione giuridica delle parti sia nel processo civile che nel processo penale 81 .
Per la giustizia tributaria 82 “ pur se la conciliazione giudiziale ha "natura negoziale" essa non è assimilabile ad un negozio di diritto privato in quanto si caratterizza strutturalmente per il necessario intervento del giudice e funzionalmente da un lato per l’effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene , con l’ordinanza di cancellazione dal ruolo e l’estinzione del processo”.
Tali atti, pertanto, concorrono a determinare l’imposta definitivamente dovuta sulle sentenze cui si riferiscono e, quindi, possono dar luogo a conguagli o a rimborsi con riferimento alla tassazione in precedenza operata sulle sentenze medesime 83.
L’articolo 9, comma 9, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000) ha introdotto un particolare regime di esenzione fiscale per gli atti di conciliazione, stabilendo che "Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni (Euro 51.645,69)".
La norma esentiva citata riguarda i verbali, di carattere giudiziale, che statuiscono la conciliazione tra le parti dinanzi ad un giudice, nell’ambito di un processo 84 sia esso civile che penale “….la sussistenza dell’obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell’ambito del processo penale..” 85.
La previsione esentiva in esame trova applicazione anche in relazione ai verbali di conciliazione recanti trasferimenti di immobili o il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari di godimento .86
Per quanto riguarda, invece, i verbali di conciliazione in sede non contenziosa 87 davanti al Giudice di Pace trova applicazione l’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 ai sensi del quale “le cause e le altre attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad essi relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13,del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni”.
Le due norme richiamate hanno ambiti applicativi distinti:
- l’articolo 46 sancisce l’esenzione dall’imposta di registro e di bollo per le cause e le altre attività conciliative in sede non contenziosa, con l’assoggettamento al solo contributo unificato, ed è applicabile ai processi verbali di conciliazione in sede non contenziosa del Giudice di Pace , il verbale di conciliazione ( come la sentenza) del giudice di pace è soggetto, o esentato, ad imposta in relazione all’effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime fiscale della controversia 88 ;
- l’articolo 9 della Legge n. 488 del 1999 riguarda, invece, i verbali di carattere giudiziale, che statuiscono la conciliazione tra le parti dinanzi ad un giudice, nell’ambito di un processo.
g) registrazione dei provvedimenti di rigetto della domanda e inammissibilità dell’appello
Non tutti i provvedimenti dell’autorità giudiziaria devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso o proporzionale ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio a conclusione di una controversia che è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere. 89
Il rigetto della domanda è chiaro che definisca una controversia che è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere.
Per gli Uffici finanziari 90 “..con riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce nel merito in quanto il giudice rigettando la pretesa fatta valere in giudizio dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale..”
Il rigetto della domanda e, l’impossibilità di assegnare un valore, quantificabile economicamente, al provvedimento ha dato, in particolar modo per i giudizi innanzi al giudice di pace, adito ad indirizzi, condizionati da [non condivisibili] indirizzi di alcune Agenzie delle Entrate, di esenzione dalla registrazione dell’atto 91.
Vanno sottoposte alla formalità della registrazione i provvedimenti definitivi del giudizio ai quali non è possibile assegnare un valore come ad esempio le sentenze di rigetto della domanda?
La risposta nelle direttive ministeriale Giustizia e Finanze.
Per gli uffici ministeriali giustizia di via Arenula 92, che richiamano espressamente risoluzione del Ministero delle Finanze in materia 93, …è stato chiesto se vadano sottoposte alla formalità del la registrazione le sentenze, cui non è possibile assegnare un valore come ad esempio le sentenze di rigetto.
In merito si osserva , per quel che concerne le sentenze di rigetto che il presupposto per l’applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato disposto di cui agli artt. 37 dpr 131/1986 e 8, parte prima , tariffa ,allegato A, dello stesso decreto.
Dall’esame esegetico di tali disposizioni si evince che, in via del tutto prioritaria, il legislatore tributario ha inteso riferirsi , per l’individuazione del presupposto impositivo, agli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria o speciale in materia di controversie che il giudice è chiamato a risolvere o sulla quale in ogni caso deve emettere una pronuncia giurisdizionale.
Peraltro si sottolinea che lo stesso ministero delle finanze con nota prot. IV-8-688/95 ha, tra l’altro, affermato che sono ugualmente assoggettate all’imposizione tributaria di cui al secondo comma del più volte citato art. 46, tutti gli atti e i provvedimenti concernenti le cause attribuite alla competenza del giudice di pace il cui valore non è determinato o determinabile .
Detti provvedimenti dovranno essere sottoposti alla formalità della registrazione con l’assolvimento dell’imposta fissa di registro , di cui all’art. 8 ,lettera d), della tariffa allegata al vigente testo unico sull’imposta di registro approvato con dpr 26 aprile 1986 n. 131..
Gli Uffici ministeriali Giustizia 94 , da ultimo, hanno evidenziato , in materia di rigetto della domanda, come le indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate si pongano in contrasto con le circolari o le risoluzioni adottate dalla Direzione normativa e contenzioso della stessa Agenzia.
Gli uffici ispettivi del Ministero della Giustizia, negli anni e con varie note 95, avevano evidenziato come nel corso dell’attività ispettiva è stato riscontrato che alcuni uffici del giudice di pace non trasmettono all’Agenzia delle Entrate , per la relativa registrazione , le sentenze di rigetto…la mancata registrazione dei provvedimenti di rigetto si baserebbe su indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate.
Le indicazioni date dagli uffici territoriali dell’Agenzie delle Entrate nascono , a parere dello scrivente 96 , da una errata interpretazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate , la n. 34/E del 30 maggio 2001 in riferimento alla portata dell’articolo 46 , primo comma legge 21 novembre 1991 n. 374 , istitutiva dell’Ufficio del Giudice di Pace.
Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero di via Arenula in considerazione del fatto che la materia dell’imposta di registro rientra nella competenza funzionale dell’Agenzia delle entrate e considerato, peraltro, che la problematica in esame scaturisce da contrasto di posizioni tra uffici diversi della stessa Agenzia con nota prot. DAG 212943.U del 30.12.2020 ha proposto formale interpello alla Divisione contributi dell’Agenzia dell’entrate volto a chiarire se siano da sottoporre ad imposta di registro i provvedimenti di rigetto dell’autorità giudiziaria , ivi compresi quelli che dispongono il rigetto di una opposizione a decreto ingiuntivo.
All’interpello l’Agenzia delle entrate ha risposto con nota prot. 75690 del 22.03.2021 confermando la tesi, già dalla stessa sostenuta nella risoluzione n. 255/E del 14 settembre 2007, di come l’obbligo di registrazione sussiste tutte le volte in cui il giudice si pronuncia in merito a questioni di diritto sostanziale portato alla sua attenzione..con riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce in merito in quanto il giudice, rigettando la pretesa fatta valere in giudizio , dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale..
Riguardo, nello specifico, al provvedimento di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’Agenzia delle Entrate evidenzia come costituisca un ordinario giudizio di cognizione al termine del quale il giudice pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto ai sensi dell’articolo 653 c.p.c..
Il rigetto dell’opposizione può seguire a fatti di merito o processuali.
Il provvedimento di rigetto per ragioni di merito dovrà essere registrato in termine fisso ai sensi del combinato disposto 37 del TUR e 8 della tariffa allegata al TUR.
Diversamente il provvedimento di rigetto per ragioni di rito, al pari dei provvedimenti di estinzione ed incompetenza, non è da sottoporre alle formalità di registrazione.
Per l’Agenzia dell’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Trento 97 “ la sentenza di rigetto non si sostituisce al decreto ingiuntivo e non si configura come una sentenza di condanna da assoggettare ad imposta di registro in misura proporzionale..stante il principio di tassabilità degli atti giudiziaria scrivente ritiene che anche la sentenza di rigetto sia da assoggettare ad imposta di registro in misura fissa , in quanto sentenza non recante trasferimento,condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ai sensi dell’articolo 8 lettera c) della tariffa parte I allegata al DPR 131/1986” .
La stessa Agenzia di Trento, in data successiva 98 sconfessa il suo precedente indirizzo affermando l’esenzione dalla registrazione …nel caso in cui il giudice nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo accolga l’opposizione e conseguentemente annulli il decreto ingiuntivo…
Di diverso avviso l’ Agenzia Entrate Firenze 99 “ Le sentenze di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo scontano in generale l’imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull’opposizione definisce nel merito la controversia..
l’obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta l’opposizione per motivi di rito e dunque nell’ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto dell’opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg..”.
Il provvedimento che definisce l’appello rientra 100 quale atto che definisce il giudizio rientra nell’ambito degli atti soggetti a registrazione.
In relazione al contenuto del provvedimento di appello se confermatorio o modificativo del provvedimento del grado precedente trova applicazione il disposto di cui all’articolo 37 testo unico imposta di registro.
Avendo, infatti, la tassazione del provvedimento non definitivo [primo grado] carattere provvisorio 101 in caso di appello la definizione di quest’ultimo comporta il completamento della procedura di applicazione dell’imposta di registro con conguaglio a favore dell’Erario o rimborso a favore della parte privata.
Quanto sopra risponde al principio della “tassazione definitiva unica” .
In base a tale principio “…l’imposta di registro viene riscossa in relazione ai singoli provvedimenti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio.
Solo l’imposta corrisposta in relazione al provvedimento che chiude il giudizio (sentenza passata in giudicato) assume un carattere di definitività” 102.
Come precedentemente abbiamo visto carattere decisorio, nel merito, è stato riconosciuto alle ordinanze che dichiarano l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter codice di procedura civile.
Per l’Agenzia delle Entrate "l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, emessa dal giudice quando l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, deve ritenersi conclusiva della fase di impugnazione del giudizio – come ritenuto dal Ministero della Giustizia – e, pertanto, deve essere ricondotta tra gli atti dell'autorità giudiziaria che "definiscono anche parzialmente il giudizio".
In quanto tale, l'ordinanza di inammissibilità in parola deve assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi degli articoli 37 TUR e 8 della Tariffa, Parte prima, del TUR".103
h) sentenze straniere e regolamenti europei che trovano applicazione in Italia
Soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano efficaci nello Stato sentenze rese da autorità giurisdizionali straniere.
In tema di procedure europee, che trovano applicazione nel territorio nazionale, l’eventuale esenzione deve essere espressamente prevista dalla normativa europea e/o nazionale :
a) Prove nel processo civile Regolamento CE n 1206/2001: esenti da ogni spesa per espressa disposizione della normativa europea ( articolo 18 del Regolamento)
b) Ingiunzione Europea Regolamento CE n 1896/2006 : L’articolo 25 del Regolamento CE n 1896/2006 in relazione alle spese della procedura dispone che queste siano stabilite in conformità alla legislazione nazionale 104 .
Per il Ministero della Giustizia 105 “…l’ingiunzione di pagamento europea è soggetta all’imposta di registro analogamente a quanto previsto per il procedimento monitorio disciplinato dall’ordinamento italiano..
c) Controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007 : non soggetta a imposta di registro in base al valore della domanda che facendo rientrare la controversia nella competenza del giudice di pace trova applicazione l’articolo 46 della legge 374/1991 106
d) sequestro conservativo europeo sui conti bancari Regolamento CE n. 655/201 107: soggetti a registrazione, secondo le regole generali 108 i provvedimenti che definiscono le procedure di cui all’articolo 21 (impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l’ordinanza di sequestro conservativo ) , articolo 33 (mezzi di ricorso del debitore avverso l’ordinanza di sequestro conservativo), articolo 34 (mezzi di ricorso del debitore avverso l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo), articolo 35 (altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore ) e articolo 37 (impugnazione) e articolo 39 ( il diritto di un terzo di contestare un’ordinanza di sequestro conservativo e il diritto di un terzo di contestare l’esecuzione di una ordinanza di sequestro conservativo).
Relativamente alla procedura di cui all’articolo 8 (Domanda di ordinanza di sequestro conservativo) del Regolamento Europeo in questione riteniamo soggetto a registrazione il provvedimento con il quale il giudice procede, a richiesta del creditore, all’assegnazione della somma sequestrata , provvedimento quest’ultimo soggetto, e non potrebbe essere altrimenti, alle regole generali del nostro ordinamento interno 109.
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Ambito di applicazione nel processo penale 110
a) aspetti generali
Gli atti penali sono pubblici di diritto e come tali esenti da registrazione salvo che non contengano condanna al pagamento di una provvisionale o condanna anche generica, al risarcimento del danno.
La sussistenza dell’obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell’ambito del processo penale 111.
Sono, infatti, da assoggettare a registrazione, non soltanto le sentenze del giudice civile, ma anche quelle del giudice penale o speciale quando, nello statuire in materia di controversie civili, assumono perciò stesso rilevanza agli effetti dell'imposta di registro.112
E’ quanto accade allorché il danneggiato dal reato abbia scelto di costituirsi parte civile al fine di ottenere direttamente dal giudice penale una pronuncia di condanna dell’imputato o del responsabile civile al risarcimento del danno patito.
Analoga conclusione nell’ambito del processo penale riguardo la conciliazione, relativa agli aspetti prettamente civilistici del processo, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile.
In tal caso l’accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definendo anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale è soggetta a registrazione in termine fisso .113
Presupposto per la registrazione della sentenza, o conciliazione, penale è, quindi, la decisione su una vertenza civile sul presupposto essenziale della costituzione in giudizio della parte civile.
Soggette a registrazione le sentenze penali di condanna generica 114 al risarcimento dei danni, nelle quali il valore economico della prestazione non è espressamente determinato 115 .
Ai sensi della vigente normativa 116 la registrazione degli atti giudiziari in materia penale andrà effettuata una sola volta al momento in cui la sentenza diviene definitiva.
La liquidazione dell’imposta di registro, a cura dell’ufficio finanziario, sarà effettuata in unica soluzione e dovrà essere prenotata a debito soltanto sulla sentenza passata in giudicato 117.
Viene “armonizzato il sistema di trasmissione degli atti del processo penale all’ufficio finanziario, eliminando la trasmissione, per la liquidazione dell’imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale” prevedendone la trasmissione alla definitività (irrevocabilità) della sentenza 118.
La sentenza sarà trasmessa 119 , non prima di 10 giorni e entro 30 giorni a cura della cancelleria 120, con l’annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.
In tema di sentenza penale contenente liquidazione di provvisionale, ex articolo 540 c. 2 codice di procedura penale, di importo quantificato e non generico, ai fini dell’esecuzione, la parte aveva, diritto al rilascio di copia spedita in forma esecutiva 121 , ai sensi della normativa vigente la parte ha diritto al rilascio di copia attestata conforme all’originale ai fini dell’esecuzione..
Nell’ ipotesi invece di condanna generica il rilascio della copia è subordinato alla registrazione della sentenza. 122
Per la giurisprudenza tributaria 123 “ pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, obbliga al pagamento del tributo il solo condannato, con esclusione del coimputato assolto “ .
b) passaggio in giudicato, irrevocabilità del provvedimento penale e provvisionale immediatamente esecutiva
Ai sensi dell’ articolo 648 codice di procedura penale :
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non e' ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2. Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi e' stato ricorso per cassazione, la sentenza e' irrevocabile dal giorno in cui e' pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
Ai sensi articolo 650 codice di procedura penale:
1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.
Il preciso richiamo al contenuto degli articoli 648 e 650 codice di procedura penale si rende necessario in quanto nel processo penale, in relazione al contenuto strettamente penale, la capacità dei provvedimenti di essere eseguiti (c.d. esecutività) in ossequio al principio costituzionale di non colpevolezza 124 è correlato alla irrevocabilità ovvero al passaggio in giudicato della sentenza per cui “ l’efficacia esecutiva diventa una caratteristica intrinseca del provvedimento divenuto irrevocabile “ 125 .
La giurisprudenza di legittimità ha affermato come l'autorità di cosa giudicata non debba essere scambiata con l'esecutorietà della decisione 126.
Per la normativa processuale civilistica l’esecutorietà corrisponde all’esecutività della sentenza .
L’esecutorietà (capo IV del Libro II titolo I del codice di procedura civile) è infatti espressamente riferita , articolo 282 codice di procedura civile 127., all’esecuzione provvisoria , prevedendone nel successivo articolo 281 la possibile sospensione , in tutto o in parte, dell’efficacia esecutiva.
L’articolo 324 codice di procedura civile individua il passaggio in giudicato della sentenza in relazione al decorso dei termini 128 per proporre appello o regolamento di competenza ricorso per cassazione o quando la sentenza stessa non è più soggetta a revocazione per i motivi di cui ai comma 4 e 5 dell’articolo 395 codice di procedura civile o , articolo 338 codice di procedura civile, per estinzione del procedimento di impugnazione o revocazione.
E’ logico che, anche nel processo civile, nei casi di provvedimenti che decidono in relazione alle ipotesi di cui all’articolo 59 lettera d) del testo unico imposta di registro, la registrazione è vincolata, ex articolo 73 c. 2-ter testo unico spese di giustizia , al passaggio in giudicato del provvedimento , cosicché l’eventuale appello ne impedirebbe la trasmissione all’Agenzia delle Entrate per la formalità della registrazione.
Il, falso 129, problema ai fini della registrazione del provvedimento penale non ancora irrevocabile si è, inutilmente, posto a seguito di quesito rivolto, da un ufficio giudiziario, al Ministero della Giustizia.
E’ stato chiesto al Ministero della Giustizia se “…la sentenza penale che contenga la condanna , con provvisionale immediatamente esecutiva, al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato , va trasmessa all’Agenzia delle Entrate, per la registrazione anche quando la sentenza non è ancora divenuta irrevocabile”.
Per l’ufficio giudiziario richiedente “…mentre non sussistono dubbi di sorta sull’applicazione degli artt. 73 bis e 73 ter del testo unico sulle spese di giustizia per ciò che concerne le sentenze penali di condanna al risarcimento del danno, da inviare per la registrazione soltanto dopo ( 30 giorni) dall’attestazione di irrevocabilità , per le condanne con provvisionale immediatamente esecutive tali articoli , così come riformati , nulla dicono…”.
L’Ufficio giudiziario richiedente ha, inoltre, evidenziato che ..nel corso di una recente ispezione ministeriale , nessun rilievo è stato mosso in merito all’avvenuto invio all’Agenzia delle Entrate per la registrazione di sentenze penali che, benché non ancora irrevocabili, contengono una condanna ( immediatamente esecutiva) al pagamento di una provvisionale..” .
In materia di registrazione, o meglio di individuazione del momento in cui procedere all’invio per la registrazione, della sentenza penale risarcitoria civile immediatamente esecutiva si registrano due indirizzi.
Il primo favorevole all’invio delle sentenze immediatamente esecutive sulla considerazione che “ sarebbe l’esecutorietà a determinare l’assoggettamento della sentenza all’imposta di registro in analogia con quanto accade in materia di controversie civili..130”.
Ai sostenitori di questa tesi sicuramente è sfuggito, che anche nel civile, articolo 73 punto 2-ter testo unico spese di giustizia, la registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.
Quindi di quale analogia si parla?
Il secondo indirizzo è per, l’ovvio, l’invio dei provvedimenti in oggetto all’irrevocabilità del provvedimento stesso.
Tale orientamento si basa sulla considerazione della inapplicabilità di una interpretazione analogica o estensiva della disposizione dell’articolo 73 del D.P.R. n. 115/02 del D.P.R. n. 115/2002 ( che regolamenta la registrazione degli atti giudiziari nel processo civile ed amministrativo) alla registrazione della sentenza penale espressamente disciplinata dai successivi artt. 73-bis e 73- ter..”.
Applicazione analogica che , rimarchiamo, non avrebbe ragione di esistere stante il chiaro , in materia civile, disposto del già richiamato comma 2-ter dell’articolo 73 del testo unico spese di giustizia.
Sulla questione ha, comunque, preso posizione il Ministero della Giustizia sia attraverso gli uffici di via Arenula 131 sia attraverso gli uffici dell’Ispettorato dello stesso Ministero 132 confermando che l’obbligo di invio presuppone che il provvedimento sia passato in giudicato.
Il Ministero della Giustizia era già intervento in materia con direttiva del 14 luglio 2009 133 “..l’articolo 73 bis prevede l’invio all’ufficio finanziario , per la registrazione , della sola sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, entro cinque [ndr= oggi 30] giorni dal passaggio in giudicato.
E’ stata, pertanto, eliminata la trasmissione all’ufficio finanziario, per la liquidazione dell’imposta , dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale.
La liquidazione dell’imposta di registro sarà conseguentemente effettuata in unica soluzione e l’adempimento , secondo il disposto del nuovo articolo 73-ter e del novellato articolo 208 del Testo Unico delle spese giustizia deve essere curato dall’ufficio del giudice dell’esecuzione 134.
Tale ufficio dovrà, quindi, inviare agli uffici finanziari la sentenza definitiva, comprensiva dell’annotazione del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame ” .
Con successiva circolare, febbraio 2010, la Direzione Generale della Giustizia Penale 135 del Ministero della Giustizia nel richiamare, la direttiva del 14 luglio 2009 della Direzione Generale della Giustizia Civile ha affrontato la difficoltà operative nell’applicazione della nuova normativa, rappresentato da alcuni uffici giudiziari, con specifico riferimento alla concreta possibilità di provvedere alla trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario nel termine di cinque giorni [oggi 30] dal passaggio in giudicato del provvedimento.
Era stato, da più parti, osservato che il decorso dei termini di impugnazione non giustifica di per sé l’immediata attivazione della procedura, atteso che il gravame potrebbe pervenire successivamente nei casi disciplinati dagli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p., e che devono, inoltre, considerarsi i casi in cui l’ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile non coincide con il giudice dell’esecuzione, la cui cancelleria è invece funzionalmente competente ai sensi degli artt. 73 bis e 73 ter del D.P.R. n. 115/2002.
A ciò si aggiungono i numerosi casi in cui il passaggio in giudicato consegue al rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, con conseguente necessità di attendere la restituzione degli atti per un periodo ben più lungo dei cinque giorni previsti dalla legge.
L’Ispettorato Generale del Ministero Giustizia, con nota del 28 maggio 2019 136, ha formulato apposita prescrizione in materia delle sentenze penali : “ per quanto riguarda la registrazione sono stati riscontrati casi in cui è stata eseguita la trasmissione delle sentenze all’Agenzia delle Entrate per la registrazione anche prima dell’irrevocabilità , in violazione di quanto stabilito dall’art. 73- bis , legge 18 giugno 2009 n. 69 137, e dalla circolare ministeriale 10 febbraio 2010 n. 0020875/U..” .
c) decorrenza dei termini di invio degli atti a registrazione in base al momento conoscitivo o dichiarativo della irrevocabilità del provvedimento penale
Il problema della individuazione del momento in cui il provvedimento penale diviene definitivo deve essere risolto anche riguardo ad un altro specifico aspetto .
E’ stato, sempre dallo stesso ufficio giudiziario, infatti anche proposto uno specifico quesito per verificare “se il termine di cui all’art. 73 bis possa essere considerato decorrente dalla conoscenza della data di irrevocabilità da parte della cancelleria e non dalla decorrenza giuridica dell’irrevocabilità stessa; sostanzialmente dalla data dell’annotazione dell’irrevocabilità e non dalla data del passaggio in giudicato”.
Per gli Uffici ministeriali giustizia la modifica operata al Testo Unico delle spese di giustizia “ deve essere analizzata ed interpretata alla luce del corredo normativo che regola la procedura penale ed in modo con esso compatibile “ 138.
Per la giurisprudenza di legittimità 139 in “ relazione alla condanna di natura civile del giudice penale trovano applicazione le norme processuali civili”, sebbene “il regime di formazione del titolo e di validità dello stesso va ricercato nell’ordinamento processuale penale “ 140 ..
L’irrevocabilità delle sentenze avverso le quali è ammesso gravame consegue, ai sensi dell’art. 648 codice di procedura penale, “dallo spirare del termine per proporre l’impugnazione ovvero di quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile e, se vi è stato ricorso per cassazione, dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso”.
Questa preliminare disposizione porta di per sé ad escludere che il termine “entro il quale la cancelleria del giudice dell’esecuzione deve trasmettere all’ufficio finanziario la sentenza di condanna al risarcimento del danno cagionato dalla commissione di reati decorra dal momento stesso dell’irrevocabilità”.
Così facendo, infatti, “ si terrebbero nel debito conto le impugnazioni tardive, che potrebbero essere proposte a trasmissione già avvenuta, e che tuttavia, per espressa previsione di legge, sono ostative rispetto al passaggio in giudicato della sentenza “.
E’ proprio in questa prospettiva, infatti, che “l’art. 27 del D.M. n. 334/89, recante il regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale, prescrive – in linea con l’art. 625, comma 4, c.p.p. – l’obbligo per la cancelleria di annotare sull’originale della sentenza (o del decreto di condanna) l’irrevocabilità” .
Per gli uffici di via Arenula “ non sfugge la fondamentale rilevanza dell’annotazione del passaggio in giudicato del provvedimento, alla quale sono collegati importantissimi effetti giuridici, primo fra tutti la correlazione tra il regime delle impugnazioni tardive ed il rimedio di cui all’art. 670 c.p.p., che opera in una fase successiva al predetto adempimento”.
Inoltre va aggiunto “ che quando l’ordinamento ha inteso attribuire autonoma e diretta efficacia all’oggettiva irrevocabilità del provvedimento di condanna, lo ha fatto con previsione espressa.
In tal senso depone l’art. 28, comma 1, seconda parte delle norme regolamentari citate, che – per evidenti ragioni di celerità ed urgenza - prescrive alla cancelleria della Corte di Cassazione di comunicare il rigetto del ricorso all’ufficio esecuzione del pubblico ministero funzionalmente competente perché proceda ai sensi del Titolo II del Libro X del codice di procedura penale, pur in assenza dell’annotazione della irrevocabilità sull’originale del provvedimento “.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, per il Ministero della Giustizia il termine “per la trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario deve inevitabilmente decorrere dalla data di annotazione dell’irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata“.141
La conclusione della Direzione Giustizia Penale è del tutto in linea con i principi già affermati dalla circolare della Direzione Generale della Giustizia Civile 142 , la quale aveva posto in luce come la sentenza debba essere inviata “ comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame, così implicitamente rimarcando che nessuna attività può essere espletata prima di quel momento “.
Non da ultimo, per il Ministero della Giustizia 143, con “ riferimento alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell’esecuzione e cancelleria tenuta all’annotazione di cui all’art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l’atto alla cancelleria del giudice dell’esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all’ufficio finanziario, nel rispetto dei termini di cinque giorni [ora 30] previsto dall’art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002”.
L’indirizzo di cui sopra è stato ribadito dalla direttiva del 29 novembre 2019 144 per la quale “ a prescindere dalla circostanza che il giudice penale abbia condannato l’imputato al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita in misura integrale o solo parziale (liquidando in tale ultimo caso , una somma in via provvisionale e rimettendo il danneggiato, per il resto al giudice civile) la registrazione di tale sentenza dovrà essere richiesto entro il citato termine di legge , decorrente dalla data di annotazione dell’irrevocabilità della sentenza stessa”.
La modifica operata ai termini di trasmissione portandoli dai precedenti 5 giorni all’attuali 30 giorni, modificano l’indirizzo di cui sopra visto che una delle motivazioni delle lagnanze degli uffici giudiziari, era proprio legata al ristretto termine dei 5 giorni ?
La risposta, negativa, era già stata data con nota ministeriale del 2 novembre 2017 .
Per gli Uffici ministeriali di via Arenula 145 “ si conferma la circolare prot. DAG. n. 20875.U del 10 febbraio 2010in base alla quale il termine per la trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario deve decorrere dalla data della irrevocabilità e non da quello in cui il provvedimento è passato in giudicato .Il termine per la trasmissione non è più, però, di cinque giorni bensì di trenta giorni in virtù delle modifiche operate all’articolo 73-bis DPR 115 del 2002 dall’art. 7-quater, comma 42, lett. b), n. 1), D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016 n. 225”.146
d) ulteriori provvedimenti nel giudizio penale che incidono sugli aspetti civilistici : conciliazione, remissione di querela, estinzione del reato per condotta riparatoria
La sussistenza dell'obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell’ambito del processo penale 147.
Da quanto sopra occorre valutare in quali casi i provvedimenti emessi nell’ambito del processo penale, definendo controversie di natura civilistica, assumano rilevanza agli effetti dell’imposta di registro.
Per indirizzo degli uffici finanziari 148 la conciliazione giudiziale ex articolo 29, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 produce, sul piano processuale, l’effetto tipico della remissione della querela o di rinuncia al ricorso, che dovrà essere accettata dall’imputato; conseguentemente, il processo si concluderà per estinzione del reato ex articolo 469 codice di procedura penale.
La conciliazione viene sancita con la sentenza di non doversi procedere (articolo 529 codice di procedura penale).
Tale atto è riconducibile all’articolo 2 della Tabella, allegata al testo unico imposta di registro che ricomprende gli “Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale…”, non soggetti all’obbligo della registrazione.
Per quanto concerne il caso della sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, che dichiara l’estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria/risarcitoria del danno, la sentenza in oggetto non definisce il merito del giudizio, ma dichiara l'estinzione del reato e quindi il non luogo a procedere 149.
La detta sentenza non si sostanzia, quindi, in un provvedimento di condanna, ma si limita a dichiarare la improcedibilità dell’azione penale essendo subentrata una causa estintiva del reato per il verificarsi di una condotta riparatoria e/o risarcitoria, quindi non soggetta a registrazione.
___________
1 II legislatore non fa distinzione tra i termini "procedimento" e “processo" ( cfr = Circolare Ministero della giustizia 18 marzo 2003). Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del Testo Unico spese di giustizia «processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale».
2 soggetta a registrazione la sentenza penale che giudica in relazione all’azione civile
3 Ai sensi dell’articolo 10 DPR 131/1986 sono obbligati a richiedere la registrazione “ i cancellieri e i segretari [vedasi ora le qualifiche professionali del personale amministrativo giustizia di cui al CCNL integrativo Ministero Giustizia del 29 luglio 2010 per come integrato e modificato dal decreto ministeriale giustizia 9 novembre 2017 in Bollettino Ministero della Giustizia n 21 del 15 novembre 2017] per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato”.
4 sulla natura dell’imposta di registro quale “imposta d’atto” vedasi da ultimo Cassazione Civile sez. V ordinanza n. 23549 del 02.07.2019 e Ministero della Giustizia circolare prot. n. 7 del 5 luglio 1997 e nota prot.. n. 1325/99/U del12 maggio 1999
5 ai sensi dell’articolo 1 regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 sono giudici “ordinari” il Giudice di Pace , il Tribunale (ordinario e dei minorenni), la Corte di Appello e la Cassazione, sono invece giudici speciali il Tribunale Amministrativo Regionale,il Consiglio di Stato,la Corte dei Conti il Tribunale Militare, la Commissione tributaria provinciale e regionale.
6 comma aggiunto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 in vigore a far data 4 luglio 2009.
7 circolare Ministero della Giustizia DAG.14/07/2009.0092331
8 circolare ministero delle finanze n 8 del 22 gennaio 1986, risoluzione agenzia delle entrate 9 maggio 2001 n 45/E e 20 settembre 2007 n 257/E.
9 risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007 n. 263/E
10 cfr Ministero Giustizia DAG.19/08/2020.0131379.U
11 Cfr. Comm. trib. prov. Chieti, 6 ottobre 2000
12 cfr risoluzione 3 giugno 1991 n. 310106 e 21 settembre 2007 n. 263.
13 cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007 n. 263/E e circolare Ministeriale Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U
14 cfr. Avvocatura Generale consultazione n. 4049/91 del 13 maggio 1992 e Ministero Finanze Dir. Aff. Gen. e Cont.. circolare n. 45/IV-8_134 del 27 dicembre 1993
15 cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2007 n. 255/E e circolare Ministeriale Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U
16 cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007 n. 263/E e circolare Ministeriale Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U
17 l’articolo 69, comma 1, del TUR dispone in materia di omissioni della richiesta di registrazione
18 Espressione, utilizzata in ambito giuridico, che indica la questione principale che il giudice deve risolvere per decidere la controversia che gli è stata presentata
19 In un'accezione più rigorosa bisognerebbe distinguere tra : a) sentenza non definitiva che ha per oggetto specifiche questioni e la cui nozione si ricava dall'art. 279 c.p.c., che al comma 2, n. 4, assegna forma di sentenza anche ai provvedimenti che decidono particolari questioni (indicate nei precedenti nn. 1, 2, 3 stesso comma) senza definire il giudizio, e b) sentenza parziale quella che decide una o più domande senza definire il giudizio.
20 cfr= Risoluzione n. 255 del 14.09.2007 dell'Agenzia delle Entrate
21 risoluzione Agenzia delle Entrate n. 257/E del 20 settembre 2007
22 Risoluzione n. 28 del 12.03.2014 dell'Agenzia delle Entrate
23 Cass. Civ., sez. V, sent. n. 17607/2010
24 risoluzione Agenzia delle Entrate 07/11/2006 n. 122
25 Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti- Direzione Centrale Persone Fisiche,lavoratori autonomi ed Enti non commerciali risoluzione n. 6/2020 nel caso specifico inammissibilità del reclamo ex articolo 669 terdieces c.p.c. per difetto di notificazione
26 Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso risoluzione n. 408/E del 30 ottobre 2008
27 articolo 8 c. 1 lett. d) Tariffa Parte Prima Allegata al D.P.R. 131/1986
28 Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011
29 vedi nel prosieguo parte relativa all’individuazione del soggetto tenuto al recupero dell’imposta prenotata a debito
30 Spese per il funzionamento del processo: Contributo unificato, Anticipazioni forfettarie , Spese anticipate tabella A Decreto Ministeriale ex art. 205 tusg, Diritti e indennità di notifica, Onorari e spese degli ausiliari del magistrato, spese di pubblicità degli atti e provvedimenti giurisdizionali
31 Spese per le esigenze processuali delle parti: Diritto di copia, Diritto di certificazione
32 Il provvedimento di volontaria giurisdizione , in relazione alla natura della disciplina strutturalmente e funzionalmente di tipo amministrativo , non ha natura contenziosa, non è infatti destinato a risolvere controversie ma si rende necessaria per la salvaguardia di interessi privati in tutti quei casi in cui la legge non rende possibile la costituzione di un determinato rapporto giuridico senza l'intervento di un Giudice (es. nomina di amministratori di sostegno, autorizzazioni relative a negozi giuridici in cui sono coinvolti minori di età ecc.)
33 “ Volontaria Giurisdizione” in enciclopedia Trecani
34 circolare Ministero delle Finanze 7 giugno 1988, n. 220660.
35 Regio decreto 30 marzo 1942 n. 318
36 La sentenza dichiarativa di morte presunta è soggetta alla registrazione prevista dal testo unico imposta di registro (nota n 403420 del 2.12.1969 Min. Fin. e nota n 4/2606/61-7 del 13.3.1970 ministero giustizia) ( nota bene- mia considerazione- in materia di assenza non ho rinvenuto ne norme ne indirizzi ministeriali ritengo quindi che anche le sentenze in materia di assenza ex art 49 cc siano soggette a registrazione)
37 oggetto della registrazione è il decreto del giudice che dichiara esecutivo il lodo ( articolo 37 testo unico imposta di registro).
38 artt. 82 e 83 tusg
39 art. 83 tusg
40 artt. 83 e 168 tusg
41 Agenzia delle Entrate risoluzione 24 febbraio 2017, n. 23/E
42 cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007 n. 263/E e circolare Ministeriale Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U nello specifico in relazione alla liquidazione delle spese in calce alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti
43 Risoluzione n. 260/E del 21.09.2007 e nota 2007/85781 del 27 settembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate , circolari Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957, Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03,Ministero Giustizia DAG 07/10/2005.022290.U, Ministero Giustizia DAG 08/03/2006.00272304.U, Ministero Giustizia DAG.26/11/2007.015/006.U , Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ufficio I e circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U in materia Ordine di servizio n 5 del 23 marzo 2011 del Dirigente Tribunale di Vibo Valentia
44 Agenzia delle Entrate consulenza giuridica n. 956-3/2018
45 circolare Ministero della Giustizia DAG.28/02/2018.0040734.U
46 cfr Risoluzione n. 119/E Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa- 31 dicembre 2014
47 cfr Risoluzione n. 119/E Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa- 31 dicembre 2014
48 Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 12 marzo 2014
49 cfr Risoluzione n. 119/E Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa- 31 dicembre 2014
50 La provvisionale accordata ai sensi del decreto legislativo 209/2005 deve ritenersi soggetta a registrazione autonoma... (Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011)
51 cfr. A. Uricchio “attività giudiziarie e imposizioni tributarie tra imposte di registro e contributo unificato per l’iscrizione a ruolo” in Bollettino Tributario d’informazione n. 5 pag. 378 anno 2005
52 Agenzia delle Entrate risoluzione prot. n. 310106 del 3 giugno 1991, circolare n. 45/E del 9 maggio 2001, risoluzione n. 263 del 21 settembre 2009
53 rif. = art. 37 dpr 131/1986 e art. 8 Tabella Allegata dpr 131/1986
54 Agenzia delle Entrate risoluzione n. 45/E del 9 maggio 2001 e circolare Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U
55 Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2010 Risposta dell'Agenzia delle Entrate 19 luglio 2013, prot. n. 88604/ U conforme circolare ministero giustizia DAG.22/10/2013.0139929.U e DAG.14/04/2021 0078541.U e DAG.14/04/2021 0078541.U
56 risoluzione Ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-1991, risoluzione Agenzia delle Entrate n 263 del 21 settembre 2007 e note Ministero della Giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491 del 8.10.1998 e DAG.14/04/2021.0078541.U;
57 avendo la sentenza carattere meramente processuale non è soggetta a registrazione risoluzione Agenzia delle Entrate n. 332/E del 16 novembre 2007
58 Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 255/E del 14.09.2007 “Il Sequestro conservativo ex articolo 671 cpc e sequestro giudiziario ex articolo 670 cpc rimanendo vincolati al regime di strumentalità rispetto al giudizio di merito non sono soggetti a registrazione”
59 Agenzia delle Entrate prot. 909-59791/2008 del 18.11.2008
60 risoluzione Agenzia delle Entrate n. 23/E del 24 febbraio 2017
61 articolo 2 Tabella allegata al D.P.R. 131/1986
62 risoluzione 26 giugno 2008 n. 267 Agenzia delle entrate-
63 Ordinanza di assegnazione di somme, di beni mobili od immobili e di crediti pignorati presso terzi ( ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005)
64 cit. nota 95
65 Per l’ Agenzia delle Entrate il decreto emesso ai sensi del combinato disposto articolo 587, comma 2, codice di procedura civile e articolo 177 disposizioni di attuazione allo stesso codice [ decreto che dispone la perdita della cauzione a carico dell’assegnatario che non deposita il prezzo dell’assegnazione nei termini stabiliti] non è soggetto all’obbligo di registrazione. Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008 . Per la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile sentenza 19 giugno 1995 n. 6940 e sentenza n. 255 del 10 gennaio 2005) il decreto in oggetto “risponde ad una logica essenzialmente sanzionatoria”.
66 vedasi specifico argomento nella parte settima, lettera e), del presente lavoro
67 Cassazione Civile sez. I sentenza n. 13075/2003
68 circolari Ministero della Giustizia prot. 102628.U del 16 aprile 2018 e provvedimento 11 aprile 2018 in Foglio Informativo n. 2/2018
69 vedasi specifico argomento nella parte settima del presente lavoro
70 cfr. Cass. Civ., sez. VI – V, ord. n. 12480/2018.
71 sulla cui legittimità costituzionale si è più volte pronunziata la Corte costituzionale da ultimo sentenza n. 13/2018.
72 cit. nota 118
73 cit. nota 118
74 la tassazione del decreto ingiuntivo all’esecutività dello stesso è una novità introdotta dal D.P.R. 131/1986, il previgente D.P.R. 634/1972 disponeva la registrazione del decreto ingiuntivo al momento della sua emissione.
75 il decreto legislativo 18 ottobre 2022 ha, tra l’altro, modificato l’articolo 475 c.p.c. e abolito l’articolo 476 c.p.c. e gli artt. 153 e 154 disp. att. c.p.c.,eliminando il rilascio della copia in forma esecutiva e sostituendola, ai fini dell’esecuzione, con copia rilasciata in copia attestata conforme all’originale. La modifica operata dalla c.d. Riforma Cartabia NON ha inciso sull’articolo 37 dpr 131/1986 in forza del quale è soggetto a registrazione il decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo .
76 Agenzia delle Entrate risoluzione n. 3 dell’8 luglio 2002
77 decreti ingiuntivi esecutivi revocati “..se interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica di pagamento dell’imposta proporzionale quest’ultima non è più dovuta; tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all’obbligo di registrazione in termine fisso per ciascuno di essi deve essere corrisposta l’imposta in misura fissa..” ( Agenzia delle Entrate risoluzione 122 del 7/11/2006)
78 cfr. Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011
79 Agenzia delle Entrate risoluzione n.122 del 7/11/2006 e Agenzia Entrate Trento 4/12/2007
80 cfr. Agenzia delle Entrate 6 agosto 2009 n. 206/E
81 cfr. Circolare Ministero delle Finanze 7 aprile 1997, n. 100/E.
82 Commissione tributaria Centrale sezione unica 4 giugno 1998 n. 3107 [N.B.= attualmente le commissioni tributarie distinte in ambito regionali comprendono le commissioni provinciali e le commissioni regionali ,il previgente DPR 26 ottobre 1972 n. 636 prevedeva anche una commissione unica centrale con sede a Roma presso la quale era previsto un terzo grado del giudizio a seguito della riforma, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.545, tale organismo è stato soppresso ma è stato mantenuto in funzione per i giudizi pendenti al 1 gennaio 1996]
83 cfr. Circolare del 10/06/1986 n. 37
84 cfr risoluzione Agenzia delle Entrate n. 206 del 6 agosto 2009
85 rif. Ministero delle finanze circolare 7 aprile 1997 n. 100/E
86 Agenzia delle Entrate risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 e circolare n. 2/E 21 febbraio 2014.
87 il verbale di conciliazione in sede non contenziosa relativo a controversie non rientranti nella competenza del giudice di pace non può costituire titolo idoneo per la trascrizione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2657 c.c. Agenzia del Territorio circolare 20 dicembre 2001 n. 11/T
88 Min. Giustizia circolare n. 7 del 5 luglio 1997e nota senza numero del 26 gennaio 1998.
89 cfr circolare 22 gennaio 1986 n. 8 del ministero delle Finanze , risoluzione n. 45/E Agenzia delle Entrate 9 maggio 2001, risoluzione n. 257/E Agenzia delle Entrate 20 settembre 2007, risoluzione n. 211/E Agenzia delle Entrate 25 marzo 2021
90 cfr Agenzia delle Entrate risoluzione n. 211/E del 25 marzo 2021
91 vedasi richiami in nota n. 9
92 nota Ministero Giustizia n.1325/99/U del 12 maggio 1999 .
93 risoluzione Ministero delle Finanze prot. IV-8-688/95 del 9 luglio 1996
94 Dipartimento per gli Affari di Giustizia –Direzione generale degli affari interni- Ufficio I – Reparto I – servizi relativi alla giustizia civile - prot.76541 del 14 aprile 2021
95 DAG. n. 162258.E del 13.08.2019,prot.212943.U del 30.12.2020 e prot. 60160.E del 22.03.2021
96 negli anni, e in vari corsi di aggiornamento tenuti per gli uffici giudiziari ho più volte evidenziato il contrasto degli indirizzi in questione con il dettato letterale degli articoli 37 dpr 131/1986 e art. 8 Allegato A dpr 131/1986
97 nota prot. 906-19827/2007 del 4/12/2007 in risposta ad interpello dell’Ufficio del Giudice di Pace di Rovereto (TN)
98 nota protocollo 906-1342/2009 del 6 febbraio 2009
99 Ministero della Giustizia nota prot.179367/2011 dell’11 ottobre 2011
100 cfr Ministero della Giustizia nota prot.7404 del 4 novembre 2013
101 cfr Agenzia delle Entrate risoluzione n. 257/E del 20 settembre 2007
102 cfr Agenzia delle Entrate risoluzione n. 168/E del 21 aprile 2008
103 Risoluzione n. 28 del 12.03.2014 dell'Agenzia delle Entrate
104 cfr. Ministero della Giustizia circolare prot. n. 113135.U del 1 settembre 2010, ministeriale che a tal proposito rinvia al testo unico spese di giustizia,DPR 30 maggio 2002 n. 115
105 Ministero della Giustizia circolare prot. n. 113135.U del 1 settembre 2010
106 “Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall' articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace.” DAG02/09/10/2010.0113135.U
107 Se di interesse in materia vedasi Caglioti Gaetano Walter in Rivista delle Cancellerie- rassegna bimestrale dei servizi giudiziari – Dottrina, Giurisprudenza, Normativa - Anno LIV n 2 marzo-aprile 2021 da pag 153 a pag 163 “sequestro conservativo europeo sui conti correnti bancari: regime fiscale degli atti ”;Salvis Juribus – rivista di informazione giuridica – in Civile – 1 dicembre 2020 ““Sequestro conservativo europeo sui conti bancari: regime fiscale degli atti alla luce del D.Lgs 20 ottobre 2020 n 152”;Diritto & Diritti ( Diritto.it) – martedì 1 dicembre 2020 ““Sequestro conservativo europeo sui conti bancari: regime fiscale degli atti”;Il Caso.it –foglio di informazione giuridica – lunedì 23 novembre 2020 “Sequestro conservativo europeo sui conti bancari: regime fiscale degli atti alla luce del D.Lgs. 20 ottobre 2020 n.152 ( pubblicato in G.U. n. 285 del 16 novembre 2020)”;ProfessioneGiustizia.it – il Portale degli operatori della Giustizia- lunedì 23 novembre 2020 “Sequestro conservativo europeo sui conti bancari: regime fiscale degli atti e novità D.Lgs. 152/ 2020”
108 cui all’articolo 37 DPR 131/1986 e all’articolo 8 Allegato al DPR 131/1986,
109 in relazione all’obbligo di registrazione delle somme assegnate dal giudice dell’esecuzione vedasi ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005
110 N.B. =parte da integrarsi con il paragrafo c) e d) Parte terza, i paragrafi h) e i) Parte quinta, i paragrafi e) e f) Parte sesta e in generale con i paragrafi che si occupano di registrazione a debito ex lett. d articolo 59 TUR
111 cfr. Circolare Ministero delle Finanze 7 aprile 1997, n. 100/E.
112 cfr= Ministero delle Finanze Circolare 10 giugno 1986, n. 37
113 Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009
114 avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell’art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole “ ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267” le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile continuano ad essere soggette a registrazione (con prenotazione a debito),.
115 Ministero della Giustizia circolare n 9 del 3 settembre 1997 che ha confermato l’indirizzo in circolare n. 8/2533/17 Ques. 87/111 del 18 novembre 1989 e nota 1/6160/U/44 dell’1 giugno 2005 e circolare 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44 interpretazione condivisa dal Ministero delle Finanze con nota del 5 aprile 1997
116 art. 73-bis dpr 115/20021
117 circolare Ministero Giustizia- Dir. Gen. Giust. Civile del 14 luglio 2009 n. 92331/U
118 circolare Ministero Giustizia del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010
119 La trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione ( articolo 208 dpr 115/02)
120 Articolo 73-ter dpr 115/20021 e articolo 13 dpr 131/1986.
121 Corte Costituzionale sentenza n 522/02 e circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. civile n. 32288/U del 2 novembre 2005 e nota prot. 241714 del 17 dicembre 2019. Dal 28 febbraio 2023 è in vigore l’articolo 475 c.p.c. per come modificato dal decreto legislativo 18 ottobre 2022 n. 149 che ha abrogato la “spedizione di copia in formula esecutiva del titolo” sostituendolo con copia attestante la conformità al titolo originario
122 circolare Min. giustizia n 9 del 3.9.1997 e n 1/6160/U/44 del 1.6.2005 e nota prot. 241714 del 17 dicembre 2019
123 Cfr. Commissione tributaria centrale., 4 giugno 1991, n. 4355
124 articolo 27 della Costituzione l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva
125 Cassazione Penale Sez. VI sentenza n. 1230 del 13 maggio 1999
126 Cassazione Sezioni unite sentenza n. 4460 del 19/01/1994
127 art. 282 c.p.c. “ la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”
128 cfr artt. 325 ,326,327328 e 329 codice di procedura civile
129 spesso la scarsa conoscenza della normativa è alla base di dubbi che non hanno motivo di esistere
130 cfr. Commissione tributaria regionale di Roma sentenza n. 6158/16 per come richiamata in direttiva ministeriale prot.. 0229118 del 28 novembre 2019
131 Direzione Generale Giustizia Civile e Direzione Generale Giustizia Penale
132 Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
133 Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile- DAG.14/07/2009.0092331.U
134 con la legge 18 giugno 2009 n. 69 è stata nuovamente attribuita, come previsto in passato dall’articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, abrogato dall’articolo 299 del testo unico sulle spese di giustizia, all’ufficio del giudice dell’esecuzione.
135 DAG. 10/2/2010.0020875.U
136 nota prot. 109570/E del 28 maggio 2019
137 la legge 18 giugno 2009 n. 69, articolo 67 comma 3 lett. d) ha aggiunto al D.P.R. 115/2002 il Titolo XIV-Bis relativo alla Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale titolo che contiene l’articolo 73 –bis ( termini per la richiesta di registrazione) il cui primo comma è stato successivamente modificato dall’art. 7-quater, comma 42, lett. b), n. 1), D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225
138 da ultimo Ministero della Giustizia nota prot. 229118 del 23 novembre 2019
139 Cassazione Penale Sez. I°, 31/01/2013, n°4908
140 Cassazione Civile, sezione III, sentenza 9 marzo 2017 n. 6022
141 da ultimo Ministero della Giustizia nota prot. 229118 del 23 novembre 2019
142 Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile- DAG.14/07/2009.0092331.U
143 Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile- DAG.03/11/2017.0206556.U
144 Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile- DAG.28/11/2019.0229118.U
145 nota del Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile- DAG.03/11/2017.0206556.U di risposta a quesito della Corte di Appello di Bologna
146 la relazione illustrativa alla legge 225/2016 di conversione del decreto legge 193/2016 chiarisce la finalità della modifica normativa ( Dossier legislativo 11.2016)
147 cfr. Circolare del 07 aprile 1997 n. 100.
148 Agenzia delle Entrate risoluzione n.206 del 6 agosto 2009
149 Agenzia delle Entrate risoluzione n.206 del 6 agosto 2009









