Effetti della consegna del bene prima del rogito
Sentenza della Cassazione n° 20315 del 4.10.11 sugli effetti della consegna dell'immobile prima della stipula dell'atto definitivo.

Intervenuta la Suprema Corte in un caso di usucapione per passaggio del ventennio in attesa della stipula di un contratto definitivo. La Corte, II° Sez., con Sentenza del 04-10-2011, n. 20315, 4 ottobre 2011, ripropone un principio di diritto fondante in materia di effetti della consegna del bene in attesa del perfezionamento del contratto di compravendita.
La Corte di Cassazione, richiamando precedente propria giurisprudenza afferma:
"nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare e produttivo di effetti meramente obbligatori, e che, pertanto, la relazione del promissario acquirente con il bene è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata, salva la dimostrazione di un intervento possessionis nei modi previsti dall'art. 1411 c.c."
I precedenti citati dalla corte sono: Cass. 17245/2010 a sua volta richiamante Cass. 1296/2010; Cass. 9896/2010; Cass. S.U. 7930/2008.