Commitente responsabile nei lavori in appalto
Suddivisione della responsabilità nell'appalto fra Committente e Appaltatore per danni a terzi

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, 17 febbraio 2012, n. 2363) delinea interessanti criteri di individuazione di responsabilità e corresponsabilità in tema di danni a terzi nel contratto di appalto.
La problematica nasce nel tentativo di individuare una possibile responsabilità del committente alla luce del fatto che quest'ultimo, materialmente, non pone in essere alcun atto potenzialmente lesivo dell'integrità altrui.
La Corte, infatti, richiama il principio generale che vede principalmente la responsabilità dell'appaltatore:
" ... in materia di appalto l'appaltatore esplica l'attività che conduce al compimento dell'opus perfectum in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio ... Ciò in linea di principio non solo esclude la configurabilità di un rapporto institorio tra committente ed appaltatore, ma implica anche che solo l'appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati a terzi nella (o dalla) esecuzione dell'opera (tra le tante Cass. sez III, 1 maggio 2006 n. 11371)"
Ritiene la Suprema Corte, tuttavia, che in alcuni casi anche il committente possa essere ritenuto responsabile per fatti posti in essere dall'impresa o, comunque, nella sfera di competenza dell'impresa. Più correttamente, la Corte di Cassazione ravvede quattro ipotesi di possibile responsabilità del Committente.
1) La prima: nel caso in cui "si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibil all'art. 2043 cod. civ (e tale potrebbe essere il tralasciare del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell'esercizio del potere di cui all'art. 1662 cod. civ.)".
Questa pare una novità inaspettata, poiché dall'art. 1662 c.c., nel dettato letterale, si evince un potere, una facoltà, e non un obbligo a carico dell'appaltatore.
L'art. 1162 c.c. in sostanza prescrive che il committente "ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori" e di assegnare dei termini nel caso in cui veda che l'opera prosegue a rilento.
Parrebbe, alla luce della sentenza che si commenta, che il committente abbia ora, invece, un vero e proprio onere di vigilanza sull'esecuzione dell'opera con tutti i gravi problemi che ne conseguono, come ad esempio, la verifica della competenza del committente, il coordinamento con la nomina di un responsabile della sicurezza del cantiere, ecc. in uno sfaldamento della struttura sinora confezionatasi in materia di appalto.
2) La seconda: nel caso in cui "l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata l'opera affidata ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente". Non si può, ancora una volta, non notare il fatto che la Cassazione richiede al committente una valutazione tecnica non usuale e, si può immaginare, che il tutto possa passare attraverso la richiesta di parere ad un direttore dei lavori (ma non tutto ciò che è appalto è di tipo edilizio).
3) La terza: continua la Cassazione, affermando che il committente potrà ritenersi responsabile anche qualora l'appaltatore "sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questo".
4) La quarta: per concludere, la Supre Corte ravvede ipotesi di responsabilità del committente anche quando egli "si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto"