Distrazione delle spese e legittimazione ad agire
La legittimazione ad agire in caso di condanna con distrazione al pagamento delle spese di lite. Conferme della Corte di Cassazione e del merito.

La condanna alla distrazione delle spese legali a favore della parte vittoriosa comporta un curioso effetto nella legittimazione ad agire.
Giusrisprudenza di merito e della Corte di Cassazione si ritrovano a confermare il principio che regola l'istituto e che prevede che la legittimazione ad agire sia posta in capo al difensore distrattario, il quale non solo acquisisce la tale qualifica ma arriva ad escludere quella del proprio cliente, del cliente per cui ha lavorato anticipando le spese.
Una recente conferma di una corte di merito (Trib. Bari, 30/01/2012) è stata così massimata:
'Con il provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa si instaura, tra questa ed il soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti per cui la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione. Ne discende che il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari'
Analogamente abbiamo una recente decisione della Corte di Cassazione ( Cass. civ. Sez. I, 10/10/2011, n. 20744) che conferma l'assunto e che così motiva: 'In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione, che investa il capo della sentenza impugnata relativo alla distrazione delle spese, deve essere proposto nei confronti del difensore, che è parte della relativa controversia'.