Anatocismo: la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la norma salva banche
La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la norma "salva banche", relativa al termine di prescrizione dell´azione per la ripetizione delle somme illegittimamente percepite dall´istituto di credito.

La Corte Costituzionale, Presidente Dott. Quaranta, Relatore Dott. Criscuolo, con la sentenza n.78, del 5 aprile 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.2, comma 61, del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n.225, il cosiddetto Decreto Milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 2011, n.10, il quale stabiliva che
“In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art.2935 C.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
E' noto che in tal modo si era inteso salvare gli istituti di credito "con effetto retroattivo" dalle copiose cause di ricalcolo e restituzione promosse dai correntisti.
Nel caso in esame, la Corte non ha ravvisato alcun motivo imperativo d’interesse generale, idoneo a giustificare l’effetto retroattivo della norma, posto che, lo stesso legislatore, nulla aveva dedotto in merito, neppure in occasione dei lavori preparatori, ed ha affermato la violazione anche il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, così, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Per un ampio escursus sulla problematica dell'anatocismo bancario si invita a leggere il vademecum
"Anatocismo Bancario e la nuova sentenza della Corte Costituzionale".