Tutela del terzo acquirente del bene venduto in esecuzione forzata
Sentenza della Corte Cassazione a Sezioni Unite in materia di tutela del terzo acquirente di beni oggetto di espropriazione forzata

Con una recente sentenza (28 Novembre 2012 n° 21110) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha composto un contrasto giurisprudenziale in materia di tutela del terzo acquirente di bene venduto all'asta nel caso in cui il titolo, ad esempio in sede di opposizione, venga dichiarato insussistente.
La stessa suprema corte esplicita la problematica con la seguente parafrasi: 'La questione sollevata dai riferiti motivi di ricorso è sostanzialmente unitaria: si risolve nello stabilire se, o fino qual punto, l'ordinamento garantisca stabilità al diritto di chi si sia reso aggiudicatario all'esito di una vendita forzata, ove, a seguito di opposizione proposta dall'interessato a norma dell'art. 615 c.p.c., risulti poi accertata l'inesistenza del titolo esecutivo in forza del quale quella vendita era stata disposta' e continua ancora 'Si tratta dunque di stabilire se l'inesistenza del titolo esecutivo, accertata all'esito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, travolga o meno l'acquisto dell'immobile pignorato compiuto dal terzo di buona fede nel corso della procedura espropriativa.
E' di immediata evidenza che ci si trova qui in presenza di un conflitto tra due posizioni giuridiche, quella di chi ha subito un procedimento di esecuzione forzata, che non avrebbe dovuto aver luogo, e quella di chi, in buona fede, ha acquistato l'immobile in base ad una procedura svoltasi secondo canoni legali apparentemente ineccepibili: posizioni entrambe in astratto meritevoli di tutela'.
La Suprema Corte dopo aver identificato quelle che sono le linee del contrasto giurisprudenziale e aver evidenziato che già qualche sentenza aveva individuato una soluzione al problema, riduce il contrasto con l'esame e la nuova interpretazione di due norme dettate in materia di acquisto del bene nella procedura coattiva. Da un lato l'art. 2929 del Codice Civile e dall'altro l'art. 187bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Proceduta Civile.
In merito all'art. 2929 cod. civ. già alcune 'pronunce che, pur confermando la convinzione secondo cui il citato art. 2929 si riferirebbe unicamente all'ipotesi di vizi formali degli atti esecutivi precedenti l'aggiudicazione o l'assegnazione del bene pignorato, hanno ritenuto che ciò non impedisca di postulare la salvezza dei diritti dell'aggiudicatario o del terzo assegnatario di buona fede anche in caso di vizi afferenti al titolo esecutivo'. ' L'inopponibilità dell'inesistenza del titolo esecutivo al terzo acquirente di buona fede è stata poi espressamente statuita, sempre facendo leva sul generale principio dell'affidamento, oltre che sull'inopportunità di scoraggiare la partecipazione alle vendite disposte nell'ambito di procedure esecutive, da Cass. 1 agosto 1991, n. 8471'. Argomentazione alla quale già aderiva integralmente la dottrina.
La Suprema Corte, del resto, non nasconde che l'art. 2929 cod. civ. verte in tema di 'nulltà degli atti esecutivi' mentre diverso sarebbe il caso del venir meno della validità del titolo esecutivo o dell'accertamento della sua inesistenza. In questo ultimo caso (invelidità del titolo esecutivo) ogni atto della procedura che porta alla vendita forzosa è regolare e idoneo allo scopo.
In questo caso gli effetti della procedura 'non sono retrattabili, a meno d'individuare vizi propri dell'atto di trasferimento o della sequenza di atti che necessariamente lo precedono e che ad esso ineriscono (ed è a questo riguardo, come s'è visto, che opera la speciale disciplina delineata dall'art. 2929 c.c.). Al di fuori di tale ipotesi, il terzo acquista bene, perchè l'atto dal quale egli deriva il suo diritto, nel momento in cui interviene, si configura come un atto perfettamente legittimo e regolare.
Non diversamente, del resto, in caso di dichiarazione di fallimento, poi revocata per l'accertato difetto delle condizioni che l'avrebbero potuta giustificare, è previsto che restino salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura'.
Ma la conferma ermeneutica arriva dalla disposizione dell'art. 187bis delle disp. att. del cod. proc. civ. Secondo la Corte 'la stabilità dell'acquisto conseguito dal terzo nell'ambito del processo esecutivo trova oggi una decisiva conferma anche nella previsione del già citato art. 187 bis delle disposizioni di attuazione del codice di rito - significativamente introdotto dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (art. 2, comma 4 novies), al dichiarato scopo di 'ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata': ... che già nella rubrica reca l'indicazione della 'intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti'.
In sostanza è nella volontà dello stesso legislatire che si prediliga la tutela del terzo acquirente in buona fede rispetto alle problematiche inerenti al rapporto debitore/creditore.
In conclusione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione formulano il seguente principio di diritto: 'Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo ne corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo'.