Annullabili le sanzioni del SICve-Vergilius senza una regolare omologazione dell'apparecchiatura
Rilevante sentenza del GdP di Pozzuoli in merito agli effetti della cessione in concessione del tratto autostradale sulle autorizzazioni agli autovelox. Sentenza del 20 febbraio 2013

Ennesima Sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli, Avv. Italo Bruno, che farà discutere; questa volta in materia di opposizione a sanzioni amministrative, in particolare violazione al Codice della Strada per eccesso di velocità rilevata con i tanto vituperati autovelox o sistemi affini.
Cosa succede quando un tratto di strada o autostrada cambia il gestore, se quel gestore aveva ottenuto le necessarie autorizzazioni e omologazioni all'utilizzo di sistemi automatici di rilevamento della velocità?
La risposta che ci viene fornita dal Giudice di Pace di Pozzuoli è quella riassunta nella seguente
Massima:
La omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.
Testo della sentenza 20 febbraio 2013:
'REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLÂ’avv. Italo BRUNO, di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.6731/12 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:
Opposizione a sanzione amministrativa.T R A
TIZIO, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) – c.f. (…); RICORRENTE-PRESENTE
E
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, dom.ta in Napoli alla Via A. Vespucci, 172; ESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: annullare il processo verbale per: a) illegittimità del sistema di rilevamento della velocità per violazione dei principi di uguaglianza; b) inapplicabilità al sistema SICve della tolleranza del 5% ai sensi dellÂ’art. 345, comma 2, del DPR 495/92; c) Mancanza di omologazione e di taratura del sistema “Vergiulis”; d) mancata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TIZIO, con atto depositato il 5/10/12 proponeva opposizione avverso il p.v. n.VRG0000010438 del 30/7/12, notificato il 21/9/12, emesso nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di Napoli, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione di € 212,00 per violazione della norma di cui all’art. 142, comma 8, del C.d.S.
Deduceva il ricorrente:
- che, il processo verbale doveva ritenersi nullo per:
a) illegittimità del sistema di rilevamento della velocità per violazione dei principi di uguaglianza; b) inapplicabilità al sistema SICve della tolleranza del 5% ai sensi dellÂ’art. 345, comma 2, del DPR 495/92; c) mancanza di omologazione e di taratura del sistema “Vergiulis”; d) mancata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità.
Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, lÂ’udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimaneva contumace lÂ’UTG.
AllÂ’esito dellÂ’udienza del 14 gennaio 2012, Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dellÂ’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel devolvere alla competenza del giudice ordinario i procedimenti di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni, la legge 24 novembre 1981 n.689, consente espressamente allÂ’A.G.O., di incidere in senso caducatorio o modificativo sugli atti amministrativi irrogativi di sanzioni.
LÂ’opposizione ex art. 23 legge citata, dÂ’altro canto, non configura unÂ’impugnazione dellÂ’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo della pretesa dellÂ’autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dellÂ’onere della prova (salvo il potere istruttorio officioso previsto dal sesto comma del citato articolo) spettano, rispettivamente, alla p.a. ed allÂ’opponente (Cass. 2323/89) e, lÂ’oggetto del contendere è delimitato, per lÂ’opponente, dalla causa petendi dedotta in ricorso e per lÂ’amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno della sanzione, diversi da quelli enunciati con lÂ’ingiunzione (Cass. 5446/95). In ogni caso, a seguito dellÂ’opposizione, il giudice ha il potere-dovere di verificare la legittimità del provvedimento amministrativo contestato, alla stregua di una valutazione complessiva che concerna sia i profili sostanziali (controllando la fondatezza della pretesa azionata dalla P.A., in ordine allÂ’esistenza storica dei fatti, alla loro riferibilità allÂ’opponente, alla correttezza della qualificazione giuridica operata, nonché ad eventuali fatti sopravvenuti, quali la prescrizione del diritto della P.A. alla riscossione della somma) sia gli aspetti formali (riscontrando eventuali vizi procedurali, ancorché relativi al procedimento culminato nellÂ’atto sanzionatorio).
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto e, pertanto, il processo verbale impugnato va annullato. LÂ’unico motivo, tra i tanti eccepiti dal ricorrente, che trova fondamento e che assorbe tutti gli altri è: nullità del processo verbale per difetto di omologazione dellÂ’apparecchio SICve-Vergilius.
Invero, dalla documentazione deposita dalla P.A. si evince che lÂ’apparecchiatura SICve (Sistema Informativo Controllo velocità)-VERGILIUS sarebbe stata omologata e approvata con Decreto Dirigenziale n.3999 del 24/12/04 dal Ministero dellÂ’Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della relativa richiesta fatta da Autostrade per lÂ’Italia Spa.
Detto provvedimento di omologa, però, si riferisce al sistema SICve-TUTOR con cui la Autostrade per lÂ’Italia Spa ha operato ed opera sulle strade di sua pertinenza. In seguito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreti Dirigenziali n. 1007 del 09-11-2006; n. 56082 dellÂ’8-07-2008; n. 28251 del 29-03-2010; n. 97818 del 09-12-2010, su richiesta di Autostrade per lÂ’Italia Spa, ha esteso lÂ’approvazione del sistema SICve a versioni con variazioni di software e di processori.
Successivamente, con Decreto Dirigenziale n.97818 del 9/12/10, dette omologazioni/approvazioni concesse alla Autostrade per lÂ’Italia Spa, sono state trasferite a nome della Autostrade Tech Spa, subentrata dallÂ’1/1/10 ad Autostrade per lÂ’Italia Spa nelle attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione di zone a traffico limitato ed ai sistemi di controllo della velocita (SICve).
In seguito, con Decreti Dirigenziali n. 1406 del 15-03-2011; n. 4411 del 05-09-2011; 4413 del 05-09-2011; n. 5183 del 21-10-2011; n. 1254 del 06-03-2012; n. 1255 del 06-03-2012, è stata estesa lÂ’approvazione/omologazione del sistema SICve a versioni con variazioni di software e di processori richieste da Autostrade Tech Spa.
In tutte le omologazioni/approvazioni non risulta, però, lÂ’omologa del sistema SICve-Vergilius. Il trasferimento di dette omologazioni/approvazioni concesse alla Autostrade per lÂ’Italia Spa a nome della Autostrade Tech Spa, avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 97818 del 09-12-2010, si deve ritenere nullo a norma del comma 5 dellÂ’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (omologazione ed approvazione) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada che, recita testualmente: “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”.
Difatti, le omologazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono esclusive del richiedente Autostrade per lÂ’Italia Spa e non possono essere trasmesse a soggetti diversi da essa quale la Autostrade Tech Spa, essendo la citata disposizione inderogabile.
QuestÂ’ultima società, infatti, pur facendo parte del gruppo Autostrade per lÂ’Italia Spa, è una società di servizi distinta dalla prima, con organi societari diversi.
La Autostrade per lÂ’Italia Spa è stata costituita con atto del 29/4/03 ed iscritta alla CCIAA di Roma con atto del 12/5/03 - N.REA 1037417 - c.f. 07516911000 – Amministratore Unico CERCHIAI Fabio.
La Autostrade Tech Spa è stata costituita con atto del 6/12/07 ed iscitta alla CCIAA di Roma il 14/12/07 – N.REA 1186349 – c.f. 09743081003 – Legale rapp.te pro-tempore LANGER Giuseppe.
La Autostrade Tech Spa non ha mai richiesto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alcuna omologazione/approvazione a proprio nome. Pertanto, tutte le omologhe concesse per trasferimento devono ritenersi nulle.
I motivi che hanno indotto questo Giudice ad accogliere il ricorso e la non opposizione del ricorrente, giustificano la compensazione delle spese del procedimento.
La sentenza è esecutiva ex lege.P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da TIZIO nei confronti dellÂ’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie lÂ’opposizione e, per lÂ’effetto, annulla il p.v. n.VRG0000010438 del 30/7/12 elevato dalla Polizia Stradale di Napoli nei confronti di TIZIO;
2) compensa tra le parti le spese del procedimento;
3) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli il 14 gennaio 2013 e depositata in originale il giorno 20 febbraio 2013.IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)'