Cancellazione del sequestro giudiziario prima della formazione del giudicato
Il Tribunale di Reggio Emilia ritiene possibile procedere alla cancellazione della trascrizione del sequestro giudiziario sulla base della sentenza di primo grado e senza attendere il passaggio in giudicato della pronuncia.

Il Tribunale di Reggio Emilia con un decreto del 21 - 25 marzo 2013 si è pronunciato sulla eseguibilità da parte del Conservatore della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica e della trascrizione del sequestro giudiziario disposte dalla sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato.
Per quanto riguarda la cancellazione della domanda giudiziale il giudice ha escluso la possibilità di procedervi prima della formazione del giudicato. Tale conclusione trova un incontestabile fondamento nell'art. 2668 c.c. che prescrive che "la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate negli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato".
Per quanto riguarda invece la seconda questione prospettata, il giudice emiliano ritiene invece possibile procedere alla cancellazione della trascrizione del sequestro giudiziario prima del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La decisione si basa su tre ordini di considerazioni:
- la prima é di carattere puramente normativo: infatti, l'art. 669 novies co. 3 c.p.c. chiaramente dispone come segue "il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso".
- la seconda attiene invece all'individuazione del soggetto verso cui l'ordinamento deve dirigere la tutela in via prevalente.
A parere del giudice, affermando l'impossibilità di cancellare la trascrizione del sequestro giudiziale prima del giudicato, si causerebbe un vuoto di tutela nei confronti del sequestrato, il quale "non trarrebbe alcun giovamento dalla pronuncia di primo grado di rigetto delle pretese di controparte, rimanendo invece assoggettato ad un vincolo disposto con una precedente ordinanza cautelare, frutto di accertamento sommario, superata da una successiva sentenza resa a cognizione piena".
La suddetta conclusione troverebbe conferma nella giurisprudenza delle Sezioni unite, sentenza n. 12103/2012, secondo la quale "è giustificato che sia riconosciuto alla cognizione piena un valore prognostico superiore a quella conseguibile nella istruzione sommaria del procedimento cautelare, e la sentenza di primo grado, in quanto provvisoriamente esecutiva, deve essere tale da potere essere accompagnata dalle misure volte a restaurare la situazione giuridica e di fatto anteriore all’attuazione della misura cautelare";
- la terza considerazione, infine, è di natura funzionale e sistematica. La controversia ha ad oggetto il sequestro giudiziario e non il sequestro conservativo, non sarebbe quindi possibile invocare l'art. 686 c.p.c. che prevede la conversione del sequestro conservativo in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva. La cancellazione della trascrizione del sequestro giudiziario prima del passaggio in giudicato della sentenza non determinerebbe quindi un vuoto di tutela a discapito del sequestrante.