Consumatori. Cassazione sull'obbligo di inserire la 'scheda prodotto' nella confezione

Corte di Cassazione, Sentenza n. 27404 del 6 dicembre 2013, sulla 'scheda prodotto' a tutela del consumatore

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Consumatori. Cassazione sull'obbligo di inserire la 'scheda prodotto' nella confezione

Con Sentenza n. 27404 del 6 dicembre 2013 la seconda sezione della Corte di Cassazione si occupa della Legge sull'etichettatura dei prodotti (L 10 aprile 199 n. 126) e successivo regolamento attuattivo contenuto del D.M. 101/97.

La questione veniva sollevata a seguito di una domanda di nullità avanzata dall'acquirente di un tavolo derivata, a suo dire, dalla mancata presenza della scheda prodotto nell'imballaggio della merce recapitata.
Secondo l'acquirente la normativa vigente prescrive, a pena di nullità, e a tutela del consumatore, detto obbligo di informazione in quelle determinate modalità.

La legge sulla etichettatura prescrive che le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale riportino in lingua italiana visibili e ben leggibili le seguenti indicazioni:
a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) nome o ragione sociale o marchio  e sede del produttore o di un importatore stabilito nella CEE;
c) presenza di eventuali materiali tossici o sostanza che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
d) materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
e) istruzioni, precauzioni e destinazione d'uso ove utili alla fruizione e alla sicurezza del prodotto.

Tale insieme di dati viene solitamente trasfuso in quella che tecnicamente viene definita "scheda prodotto".

La razio normativa è quella di assicurare una scelta consapevole da parte del consumatore; quest'ultimo deve avere la possibilità di conoscere i predetti elementi. Questi possono essere indicati nell'etichetta, sull'imballaggio, su anelli o fascette.

Secondo la Corte "l'obbligo di consegnare la scheda prodotto è stato introdotto dal Ministero delle Sviluppo Economico con la circolare n. 1/2004 del 3 agosto 2004 ed è stato fatto decorrere a partire dal febbraio 2005".
Nel caso di specie, già la C. App. Milano aveva potuto accertare che al momento dell'acquisto tutti questi elementi erano a disposizione del compratore ed erano addiriittura stati direttamente illustrati dal venditore.
Ne consegue, secondo la Suprema Corte, che non è necessario che la scheda prodotto sia spedita assieme al prodotto quando se la stessa era già stata visionata e il prodotto illustrato al cliente/acquirente.

Viene, pertanto, espresso il seguente principio: "Le norme che dispongono l’informazione dei consumatori e l’etichettatura dei prodotti commercializzati di qualsiasi categoria, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 126 e al d.m. 8 febbraio 1997, n. 101, non impongono al venditore di consegnare anche la “scheda-prodotto”, obbligo introdotto soltanto per gli oggetti in legno con la circolare del Ministero delle attività produttive del 3 agosto 2004, n. 1".
 

 

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