Gratuito Patrocinio: legittimazione passiva nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione

La Corte di Cassazione indica il legittimato passivo nei giudizi di opposizione al decreto di liquidazione della parcella del difensore (o ausiliario) in caso di gratuito patrocinio

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Gratuito Patrocinio: legittimazione passiva nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione

Con Ordinanza di rimessione del 21 novembre 2013, n. 26170, la Corte di Cassazione esamina il ricorso avverso un decreto di liquidazione di parcella promosso da un avvocato che aveva difeso una persona ammessa al gratuito patrocinio.

Il legale, ritenuta insufficiente la liquidazione (ai sensi dell'art. 84 del T.U. spese di giustizia) la quale aveva a suo dire non tenuto conto di alcune voci in modo illegittimo, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 170 del T.U. avanti il Tribunale di Venezia.

Il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso in opposizione, affermando che l'attività del difensore poteva esser retribuita solo a far data dall'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e non dalla data di presentazione della domanda, e che i minimi tariffari erano stati pienamente rispettati.

Legittimato passivo di tale ricorso in opposizione era stata l'Agenzia delle Entrate quale rappresentanza del Ministero delle Finanze.

Proposto ricorso in cassazione, si sposta l'oggetto della disamina del caso alla questione relativa alla legittimazione passiva.

Secondo la Corte di Cassazione, la quale richiama le proprie sezioni unite (sentenza n. 8516 del 2012) in ogni procedimento promosso aI sensi dell'art. 84 e 170 del T.U. Spese di Giustizia parte in causa necessaria è il Ministero della Giustizia. La mancata presenza dello stesso poteva essere rilevata anche dal giudice dell'opposizione.

Con la conclusione che, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ritiene appicabile il seguente principio di diritto:

"posto che il procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, (al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'erario, anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria".

 

 

Di seguito il testo integrale del provvedimento:


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ordinanza

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