Imposta di Registro non estesa ai litisconsorti facoltativi
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 82/E21 novembre 2013 sugli onerati al pagamento in solido dell'imposta per la registrazione degli atti giudiziari

L'Agenzia dele Entrate chiarisce con un propria circolare (la numero 82/E del 21 novembre scorso) i limiti dell'estensione della solidarietà relativa al pagamento dell'imposta di registro per la sentenza o altro titolo esecutivo emesso dall'autorità giudiziaria.
Mentre è pacifico che la solidarietà si estenda all'attore e convenuto parti del giudizio, si è posto il quesito se tale solidarietà si potesse intendere come estesa anche alle altre parti del giudizio intevenute a vario titolo.
Nel caso fatto oggetto del quesito all'Agenzia delle Entrate ci si chiedeva se fossero tenuti al pagamento dell'imposta anche gli "intervenuti volontariamente nel giudizio in qualità di terzi, in quanto gli stessi erano a loro volta creditori del convenuto ed avevano, dunque, interesse nel vedere accertato l’esatto ammontare del credito vantato dall’attore".
Di fronte alla sollecitazione proposta, l'Agenzia delle Entrate richiama precedenti pronunce in materia di solidarietà sia della Corte Costituzionale che della Corte di Cassazione, secondo i quali nel caso di registrazione degli atti giudiziari, l’imposta di registro non deve gravare indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento in quanto l’indice di capacità contributiva, cui si ricollega il tributo, non è la sentenza in quanto tale “ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estraneo” (Corte di Cassazione, sez. trib., 28 febbraio 2011, n. 4805) .
Ecco quindi che secondo l'Agenzia delle Entrate "il rapporto di solidarietà passiva previsto dall’articolo 57 del TUR deve trovare applicazione solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza , con esclusione, pertanto, dei soggetti che a detto rapporto risultano estranei".
La responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta graverà, pertanto, nel caso di specie, esclusivamente sui soggetti coi nvolti nel rapporto sostanziale del procedimento e, dunque, sull’attore del procedimento e sul convenuto.
Questo il testo della Circolare 82/E del 21 novembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate.