La mediazione obbligatoria dopo il Decreto del Fare
La conciliazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto del fare

Il Decreto del Fare, ora convertito in legge, ha reintrodotto come è noto l'obbligatorietà della mediazione quale presupposto di procedibilità delle azioni civili e commerciali nelle materie speficitamente individuate dalla legge.
Vediamo in sintesi le novità introdotte dal Decreto del Fare in materia di mediazione e conciliazione, così come uscito dalla conversione in legge.
La mediazione, nella nuova formulazione della lettera a dell'art. 1, è definita quella "attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".
Gli obblighi dell'avvocato: come era previsto in precedenza, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresi' l'assistito, chiaramente e per iscritto, dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.
La competenza dell'organismo di mediazione: come in precedenza è quella del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La nuova formulazione dell'art. 4 al comma 1 chiarisce che in caso di proposizione di più domande, "per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza", mentre prima si faceva riferimento ad un più complicato concetto di "data della ricezione della comunicazione".
Le materie sono le solite e sono le seguenti:
- condominio,
- diritti reali,
- divisione,
- successioni ereditarie,
- patti di famiglia,
- locazione,
- comodato,
- affitto di aziende,
- risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita',
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In materia condominiale si fa presente il dettato del nuovo articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile che così dispone, specificando quali siano precisamente da intendersi le domande il cui oggetto sia sottoposta alla mediazione obligatoria:
Art. 71-quater -
Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilita', presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e' situato.
Al procedimento e' legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessita' per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.
E' chiarito che "l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale". Tuttavia l'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. In ogni caso il Giudice concede termine di 15 giorni per permettere alle parti di depositare istanza di mediazione.
Singolare la formulazione dell'art. 2-bis riguardante l'avverarsi del momento in cui si sblocca la situazione di l'improcedibilità. La norma prevede che: "Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo" lasciando intendere la fissazione di un futuro secondo incontro, il tutto in una sorta di potenziale contraddizione con la parte del comma 1bis del'art. 5 laddove prevede che "giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6".
Nella lista dei procedimenti per i quali non si applica la mediazione obbligatoria è stato introdotto il riferimento ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile, prima assente.
Durata del procedimento: il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi rispetto ai precedente quattro previsti nella vecchia formulazione della legge.
Sanzioni per la parte che non partecipa alla mediazione. Del tutto nuova e rivoluzionaria rispetto alla prima fase di vigenza della mediazione obbligatoria è il comma 4-bis dell'art. 8 che precede una vera e propria sanzione. Dice la norma: "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio". Quindi indifferentemente alle ragioni o torti che ciascuno pensa di avere, la mancata partecipazione si traduce automaticamente in una sanzione che verrà applicata dal giudice nel successivo giudizio di merito. Non si comprende se il giudice debba attenersi al dettato già alla prima udienza, oppure debba attendere l'emanazione della sentenza di fine causa.
Sanzioni, riteniamo non cumulabili con quelle dell'art. 13, la quali si riferiscono invece al caso di partecipazione alla mediazione e alla non accettazione della proposta ivi formulata.
Assistenza dell'avvocato: Se ex lege ora "gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori" (comma 4-bis art 16), la dizione dell'art. 12 che recita "ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato ..." parrebbe indicare che l'asistenza legale non sia necessaria, tuttavia in contraddizione con le parole "assistito dall'avvocato" di cui alla nuova formulazione del comma 1-bis dell'art. 5. Si tratta probabilmente di una svista ma che potrebbe creare dei qui pro quo.
In ogni caso, quando gli avvocati sono presenti possono dare efficacia esecutiva all'accordo concluso. Infatti l'accordo sottoscritto dai legali costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
In merito all'ipoteca è stato anche modificato l'art 2643 del codice civile, con l'introduzione, del seguente numero 12bis) "gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato", ora trascrivibili.
I costi della mediazione: rilevanti novità anche sotto il profilo dei costi. Entra la previsione del gratuito patrocinio anche per la mediazione con il comma 5-bis dell'art. 17 che prevede che "all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato". L'organismo di mediazione è ora onerato della formazione di una seppur breve istruttoria riguardante il rispetto dei parametri di ammissione al gratuito patrocinio.
Sicuramente un novità anche quanto previsto dal comma 5-ter:" Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione".
Nel tentativo di ripararsi dalle accuse di incostituzionalità già accolte in passato, è stabilito che la nuova normativa avrà un valore obbligatorio per quattro anni successivi alla data di entrata in vigore. La nuova formulazione prevede che "Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore e' attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione".
Cosa accada dopo i quattro anni è che, salvo ulteriori nuove norme, la mediazione torni ad essere facoltativa.
Questo il link con il testo del decreto legislativo 28/2010 coordinato con le novità.