La PA onerata ad inviare le istanze all'ente competente. Sentenza TAR Piemonte

Obbligo della Pubblica Amministrazine di inoltrare all'ente competente. Provvedimento del TAR Piemonte 25 ottobre 2013 numero 1136

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La PA onerata ad inviare le istanze all'ente competente. Sentenza TAR Piemonte

Con decisione del 25 ottobre 2013 numero 1136 il TAR Piemonte, sezione Ia, ha riaffermato l'importante principio, informatore dei rapporti tra cittadino e PA, della leale collaborazione.

La vicenda riguarda l'istanza presentata da un cittadino alla Prefettura di Torino e volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di un fucile, licenza in precedenza revocata a seguito di diverse circostanze tra cui, segnatamente, un procedimento penale che vedeva l'istante come indagato, procedimento successivamente archiviato.

La Prefettura, nonostante il corretto deposito dell'istanza e il decorso dei termini, rimaneva silente, anche a seguito di reiterazione della stessa.

Il cittadino proponeva ricorso al TAR competente per ottenere pronuncia di accertamento dell'illegittimità della condotta tenuta dalla PA e la condanna a carico della medesima, alla luce dei fatti adotti, a provvedere al rilascio del provvedimento richiesto.

Si costituiva il Ministero dell'Interno contestando, in via pregiudiziale, la legittimità del silenzio serbato dalla Prefettura a motivo della propria carenza di competenza in ordine all'emissione del provvedimento, competenza devoluta al Questore. Assumeva, inoltre, la non fondatezza dell'istanza alla luce dei motivi enucleati dal ricorrente.

Il Collegio, con la pronuncia indicata, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso del cittadino affermando come costituisca un principio generale dell'ordinamento amministrativo che l'Amministrazione, qualora si ritenga ad un primo esame, non competente a dare corso alla pratica presentata da qualsiasi soggetto, debba trasmettere la stessa all'ufficio competente, sia se appartenente alla stessa Amministrazione sia a diversa Amministrazione; fornendo, ove necessario, il proprio contributo istruttorio.

Detto principio, come afferma il Collegio, trova espresso riferimento normativo in materia di ricorsi gerarchici ma, come sancito dalla giurisprudenza , sarebbe applicabile ad ogni istanza presentata alla PA.

Inoltre, il principio esposto sarebbe espressione dei canoni di buona amministrazione e di leale collaborazione col cittadino, canoni di matrice costituzionale; di guisa che, come nella fattispecie, ove l'amministrazione ricevente al di là di eventuali errori di carattere formale contenuti nell'istanza, individui l'interesse sostanziale perseguito, non potrà restare in silenzio bensì dovrà riqualificare la domanda, provvedere ove competente su questione connessa e prodromica e, in caso di favorevole accoglimento della questione, farne trasmissione all'Organo (la Questura) competente per le ulteriori decisioni del caso.

Il Collegio, tuttavia, nel merito, a cagione della discrezionalità amministrativa insita nella decisione dell'istanza, ha ritenuto di non poter accertare la fondatezza della medesima sostituendosi all'amministrazione.

Si tratta di una pronuncia che porta alla luce uno dei principi fondamentali del procedimento amministrativo e che informa non soltanto le categorie dei ricorsi interni o gerarchici bensì ogni istanza comunque diretta ad ottenere un provvedimento dalla PA.

Si comprende come il silenzio tenuto, anche dopo la reiterazione, da parte della Prefettura non possa che essere qualificato come contrario allo spirito della legge 241 del 1990 e s.m.i., legge che ha, soprattutto a partire dalla riforma del 2005, equilibrato i rapporti tra cittadino e amministrazione, rapporti che debbono essere informati a criteri di buona fede, correttezza, imparzialità, trasparenza, economicità. Il cittadino non potrà mai essere danneggiato da una condotta non leale della PA, soprattutto quando la stessa possa chiaramente individuare la volontà del richiedente al di là di ogni formalità o errore anche di competenza. Lo impone, se possiamo aggiungere, il principio di buon andamento del sistema amministrativo, principio del quale, secondo la dottrina, gli altri principi appena evidenziati non costituiscono altro che una declinazione specifica.

 

 

 

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