Le misure di sostegno del Piano Casa
Le misure di sostegno contenute nel decreto legge 102 del 31 agosto 2013 (g.u. 204 del 31 agosto 2013)

L’articolo 6 del DL 102 del 2013 (cd. Decreto IMU) contiene diverse misure a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi e volte ad incentivare la ripresa del mercato immobiliare soprattutto in riferimento all’acquisto della prima casa di abitazione.
Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, il Governo ha messo in evidenza la necessità e l’urgenza degli interventi, mostrando sensibilità alle richieste provenienti da diverse parti sociali.
Vediamo in sintesi, rinviando come sempre al testo normativo per i dettagli, in cosa consistono i benefici.
CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
Al primo comma del citato articolo 6 viene prevista la possibilità che la Cassa Depositi e Prestiti metta a disposizione delle banche la liquidità necessaria affinché le medesime possano erogare nuovi finanziamenti destinati a mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.
La Cassa potrà acquistare obbligazioni bancarie garantite (covered bond) o altre tranche derivanti dalla cartolarizzazione di crediti sempre garantiti da ipoteca.
Dette operazioni scontano il regime fiscale agevolato di cui al DL 269 del 2003: esenzione completa da imposte, tributi e diritti su tutti gli atti.
FONDO DI SOLIDARIETA’ PER I MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA.
Il secondo comma aumenta di 20 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 (40 milioni in totale) la dotazione del Fondo istituito per aiutare chi si trova in difficoltà con il pagamento di rate di un mutuo già contratto. Mediante questo Fondo gli interessi, in seguito alla sospensione di diciotto mesi dal pagamento delle rate in presenza di determinate condizioni, saranno corrisposti comunque alle banche al tasso di riferimento del periodo.
FONDO PER L’ACCESSO AL CREDITO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA EX. DL 112/2008.
Il terzo comma estende ai lavoratori atipici i benefici riservati originariamente alle giovani coppie e ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori dal decreto legge 112 del 2008 e alle condizioni indicate; incrementa la dotazione del Fondo di 60 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 (30 milioni per anno).
FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE CASE IN LOCAZIONE.
Il comma quarto incrementa di 30 milioni di euro per anno (2014 e 2015) il Fondo istituito dalla legge 431 del 1998 e le cui risorse si sono esaurite nel 2012; è destinato a chi avrebbe i requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica ma è costretto a rivolgersi al mercato immobiliare con costi ed oneri assai maggiori.
FONDO DI COPERTURA PER LA MOROSITA’ INCOLPEVOLE.
Si tratta di un nuovo Fondo introdotto dal quarto comma dell’articolo 6 del decreto legge in conversione e istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione iniziale messa a disposizione è pari a 20 milioni di euro per anno (2014 e 2015). Nasce dalla volontà del Governo di aiutare coloro che si trovano nella difficoltà di pagare il canone di locazione per motivi non dipendenti dalla loro volontà: perdita del posto di lavoro, chiusura dell’attività, cassa integrazione, malattia grave o perdita di un componente del nucleo famigliare. Dall’analisi del Governo pare che il 90 per cento degli sfratti per morosità pendenti dipenda da una (o più) di queste ragioni di debolezza reddituale involontaria.
IMPOSTA DI REGISTRO RIDOTTA ANCORA PER TRE ANNI.
Viene prorogata sempre dal comma 6 l’agevolazione, già prorogata di otto anni, della riduzione all’uno per cento rispetto all’ordinario otto per cento dell’imposta di registro a favore delle imprese che hanno acquistato un bene immobile (terreno edificato o edificabile) situato in zone comprese in piani urbanistici volti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica.
Nel complesso si tratta di provvedimenti che comporteranno a carico della finanza pubblica oneri non inferiori a 100 milioni di euro per ciascuno dei due anni a venire. Non è poco.
Un decreto, quindi, che non parla solo di IMU!