Limite dei 30.000 euro di passività non applicabile alla insolvenza di società cooperativa
La Corte di Cassazione nega l'applicabilità del limite dei 30.000,00 euro nella dichiarazione di insolvenza di società cooperativa

La società cooperativa può essere dichiarata insolvente seguendo le regole generali della legge fallimentare e, in particolare, si applica anche a questo caso il limite di passività accertata di € 30.000,00 per la accoglibilità della domanda?
Questo il caso che la Corte di Cassazione ha affrontato con Sentenza 22 aprile 2013, n. 9681. Il carattere della mutualità, del resto, va tenuto in considerazione nell'analisi del caso.
In merito alla previsione dell'art. 15 L. Fall., la Suprema Corte ricorda che "è da considerare che la deroga stabilita dalla norma in esame, che non contraddice lo stato d'insolvenza dell'impresa e non lo esclude, risponde ad esigenze di economia processuale che rendono ingiustificati i tempi e in costi di una procedura fallimentare nel caso di esposizioni debitorie minori".
La Corte non affronta il caso del fallimento della società cooperativa avente scopi non mutualistici (quindi commerciali) poiché respoinge per motivi formali quella parte del ricorso. Affronta, quindi, esclusivamente, l'applicabilità dell'invocato limite previsto dall'art. 15 legge fallimentare.
Per concludere la Corte di Cassazione annuncia il "principio per cui la dichiarazione d'insolvenza della società cooperativa esclusivamente mutualistica, a norma dell'art. 195 legge fall., non è impedita dalla circostanza che l'ammontare dei debiti della società, scaduti e non pagati, sia complessivamente inferiore a C 30.000,00, non applicandosi in questo caso l'art. 15, ult. co. della medesima legge".