E' valida la procura speciale alle liti conferita con scrittura autenticata dall'anagrafe?

La Corte di Cassazione con sentenza n° 19966/13 esamina per la prima volta il caso di procura alle liti conferita mediante autentica dell'ufficiale di anagrafe.

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E' valida la procura speciale alle liti conferita con scrittura autenticata dall'anagrafe?

La Corte di Cassazione con sentenza n° 19966 dell'11/6/2013 (depositata il 3/8/2013) affronta per la prima volta il caso di una procura speciale alle liti conferita mediante scrittura privata autenticata dall'ufficiale d'anagrafe del comune.

Nel caso di specie la procura era stata conferita dal Sindaco del comune ricorrente al difensore mediante scrittura privata autenticata dall'ufficiale dell'anagrafe del comune stesso, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Lo strumento utilizzato era diverso rispetto a prassi e si poneva il problema se vi fosse il rispetto del secondo comma dell'art. 83 cod. proc. civ., secondo il quale la procura alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La questione posta all'attenzione della Suprema Corte, infatti, veniva formulata nel seguente modo: "se l'ufficiale dell'anagrafe sia un pubblico ufficiale che possa autenticare la scrittura privata con la quale si conferisce la procura speciale alle liti".

Interessante l'analisi compiuta dalla Corte riguardo i poteri di autentica conferiti all'ufficiale d'anagrafe dalla legislazione esistente.
A) Secondo l'art. 20 della Legge 4/1/1968 n° 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme) il potere di autentica riguarda solamente l'autenticazione di istanze da produrre ad organi amministrativi.
B) L'art 89 del R.D. 3/3/1934 n° 383 (testo unico della legge comunale e provinciale) prevede la possibilità per i segretari comunali di autenticare solo a favore dell'ente stesso gli atti e i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere.
C) Analogamente non pertinenti i piteri di cui all'art 21 comma1 e art 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.
D) Citati solo per completezza i poteri di autentica di tipo elettorale o altri atti conferiti dall'art 14 L. 53/1990 o art 31 della L. 184/83.

Conclude la Suprema Corte di non potersi ricavare dal sistema normativo un potere dell'incaricato comunale di autenticare la firma di atti negoziali con la conseguente nullià della procura speciale alle liti conferita mediante scrittura privata con firma autenticata dall'ufficiale dell'anagrafe.



 

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