Commento a Corte Costituzionale sent. n. 231/2013
La sentenza della Corte Costituzionale del 23 luglio 2013, n. 231: nuovi scenari per costituire la Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA

Negli ultimi mesi, si sono svolti importanti convegni di confronto sulla importantissima sentenza n. 231 della Corte Costituzionale del 23 luglio 2013. Si pensi, per citarne alcuni, al Convegno AIDLASS del 16 settembre 2013, tenuto a Roma1 presso l’Università “Sapienza”, ovvero al Convegno del Gruppo D. Lavoro tenuto a Venezia2 presso l’Università “Cà Foscari” nei giorni 25 e 26 ottobre 2013.
La sentenza costituzionale chiude un lungo conflitto sorto nel 2010 tra il gruppo FIAT e la FIOM, Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici, conflitto che ha visto, in data 2 settembre 2013, la FIAT accettare la nomina dei rappresentanti FIOM proprio per effetto della sentenza in commento3. La sentenza, giova rammentarlo, non solo risolve il contraddittorio tra le parti in causa ma produce propriamente diritto per l’avvenire. Trattasi, invero, di sentenza costituzionale additiva. Le sentenze additive, come noto, dichiarano l’incostituzionalità dell’omessa previsione di qualcosa, che avrebbe dovuto essere previsto dalla legge. Si tratta, quindi, di sentenze di accoglimento in cui l’annullamento opera “nella parte in cui” la disposizione non stabilisce alcunché e, conseguentemente, elimina l’ostacolo all’espandersi di una norma già contenuta implicitamente nella disposizione stessa4. L’”addizione”, in sostanza, individua una norma già implicita nel sistema e desumibile dalle disposizioni costituzionali da applicare, colmando una lacuna, altrimenti aperta nella disciplina della materia.
L’articolo 136, Costituzione, stabilisce, inoltre, che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ossia, in tal caso, dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della sentenza; pubblicazione che ne determina la conoscenza legale erga omnes secondo l’articolo 73, comma 3, Costituzione.
Dunque, la Corte Costituzionale, nel caso de quo, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 1, lettera b), della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.
In particolare l’articolo 19, Statuto dei Lavoratori, già modificato con referendum nel 1995, stabilisce che:
“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito:
(a- delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ) , lettera abrogata dal referendum popolare del 1995;
b- delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.”
La sentenza n. 231/2013 realizza un doppio intervento riferito all’articolo 19 rivolgendosi a due destinatari con effetti diversi: all’interprete chiamato ad applicare la nuova norma e ad essa vincolato; al legislatore sollecitato ad intervenire nella pienezza dell’esercizio della discrezionalità politica e delle valutazioni che ne conseguono5.
L’intero ragionamento della Corte muove dalla necessità di riservare ai soli sindacati dotati di effettiva rappresentatività il diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali e ad esercitare i relativi diritti di cui al Titolo III, Statuto dei Lavoratori, dando preminenza generale al requisito sostanziale della partecipazione attiva alle trattative piuttosto che al requisito formale della firma del contratto applicato nell’unità produttiva. L’irragionevolezza riscontrata dalla Corte sta nell’interferenza del requisito formale sul requisito sostanziale risultando “irragionevole” che il primo requisito potesse azzerare completamente il secondo, unico vero indicatore della forza del sindacato e della sua rappresentatività.
L’articolo 19, Statuto dei Lavoratori, da sempre ha suscitato perplessità in merito ad una sua possibile applicazione sbilanciata: per un verso, in eccesso, ove l’espressione “associazioni firmatarie” fosse intesa nel senso della sufficienza di una sottoscrizione, anche meramente adesiva, del contratto a fondare la titolarità dei diritti sindacali in azienda; e per altro verso, in difetto, ove interpretata, quella espressione, come ostativa al riconoscimento dei diritti in questione nei confronti delle associazioni che, pur connotate da una azione sindacale sorretta da ampio consenso dei lavoratori, avessero ritenuto di non sottoscrivere il contratto applicato in azienda. E ciò con il risultato, nell’un caso e nell’altro, di una alterazione assiologica e funzionale della norma stessa, quanto al profilo del collegamento, non certamente rescisso dall’intervento referendario, tra titolarità dei diritti sindacali ed effettiva rappresentatività del soggetto che ne pretende l’attribuzione, così la Corte Costituzionale.
Premesso che la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia, bensì dalla capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale, la Corte, negli anni passati, dispose che per costituire RSA non è sufficiente la mera adesione formale ad un contratto negoziato da altri sindacati ma occorre la partecipazione attiva al processo di formazione del contratto, né è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, dovendosi trattare di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina.
Nel caso FIAT-FIOM, dalla mancata sottoscrizione del contratto collettivo è derivata la negazione di una rappresentatività che esiste nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all’unità produttiva. Superando, dunque, il tenore letterale dell’articolo 19, secondo la Corte, va ritenuto che condizione necessaria e sufficiente per costituire RSA è l’avere partecipato effettivamente alle trattative indipendentemente dalla sottoscrizione finale del contratto. La mancata sottoscrizione del contratto collettivo applicato all’unità produttiva è esso stesso esercizio del diritto sindacale consistendo nella libera scelta sulle forme di tutela ritenute più appropriate per i lavoratori rappresentati.
Al contrario, ci sarebbe un’impropria sanzione del dissenso che condizionerebbe notevolmente la libertà sindacale di sottoscrivere o meno un contratto collettivo: in linea con questa eventualità, si sarebbe indotti a sottoscrivere un contratto aziendale solo per costituire la propria RSA, con esercizio dei diritti esclusivi di cui agli artt. 19 e ss. dello Statuto dei Lavoratori, e non per libera scelta legata alla genuinità degli interessi dei lavoratori da tutelare!
Il requisito della partecipazione attiva ormai, dunque, può rilevare anche in via autonoma rispetto alla conclusione del contratto e andrà verificato ad hoc volta per volta, potendo discernere, oggi, la qualità di parte del contratto dalla qualità di parte negoziatrice, autosufficiente.
Per comprendere se c’è partecipazione attiva alle trattative bisogna individuare lo spazio temporale riservato alle trattative vere e proprie nelle relazioni sindacali. Un’attività anche intensa, con proficuo dialogo sindacale, caratterizzato da scambio di informazioni, consultazioni o confronti, da trattative senza accordi, non assume alcuna rilevanza per il diritto alla costituzione della RSA, che riguarda la partecipazione alla trattativa in se considerata quando essa sfocia in un accordo, seppure non sottoscritto dal sindacato che lo ha co-negoziato. Si può dire, stante autorevole dottrina6, che lo spazio riservato alla trattativa si colloca tra il momento successivo a quello in cui il sindacato presenta ed illustra una proposta mirata al raggiungimento di un accordo e la conclusione di tale accordo che si realizza con la firma dello stesso. Avviata la fase della trattativa, bisogna poi verificare se la partecipazione sia effettiva o solo formale, come accade nel caso di trattativa articolata su due tavoli (uno di reale confronto tra le parti, uno di mera informativa per i sindacati non attivamente partecipi sul primo tavolo). Va, infine, considerato che spesso la fase della trattativa subisce lunghe sospensioni, interruzioni, rotture, poi riavvicinamenti, sequenze che rendono ancor più ardua l’identificazione certa della fase della trattativa e della conseguente partecipazione attiva ad essa di un sindacato. L’opera di ricostruzione dell’interprete, dunque, alla luce della “nuova” norma, sarà molto complicata e difficile oltre che densa di responsabilità incidendo sul diritto sindacale di costituire RSA senza avere firmato un contratto collettivo applicato all’unità produttiva.
Qualche ultima osservazione riguarda sicuramente il punto 4 dell’accordo interconfederale del 2011. Secondo il punto 4, infatti, solo la RSU, Rappresentanza Sindacale Unitaria, ove costituita, ha legittimazione esclusiva a negoziare contratti aziendali e, in ogni caso, una volta costituita la RSU non è configurabile la costituzione successiva delle RSA, come stabilito dal Protocollo d’intesa del 2013. Quindi, in questi casi, non si pone alcun problema interpretativo sulla partecipazione attiva di un sindacato alle trattative.
La Corte Costituzionale, concludendo, con questa sentenza, crea una inversione di rotta rispetto al precedente sistema e privilegia l’indice di effettiva rappresentatività delle associazioni sindacali. Indice che si dimostra non solo facendosi ammettere alle trattative ma anche nel non concludere il negoziato rifiutando di apporre la propria firma. Condivisibili, in tal senso, le argomentazioni della FIOM - Federazione Provinciale di Modena, nell’affermare che per rappresentare efficacemente i lavoratori e proprio per volerne essere rappresentativo, il sindacato non deve solo firmare ma talora astenersi dal sottoscrivere il contratto collettivo. Storicamente ormai la contrattazione collettiva ha perso il carattere acquisitivo che ha avuto per molto tempo. Oggi la stessa contrattazione collettiva ha spesso un prevalente contenuto ablativo e la forza del sindacato si manifesta non tanto nella capacità di acquisire nuovi diritti ad ogni tornata contrattuale, come è avvenuto per tanto tempo, quanto nella capacità di resistere alle sempre più pressanti ed estese richieste di flessibilità avanzate dalle imprese.
Note
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1 “Le rappresentanze sindacali in azienda. Contrattazione collettiva e giustizia costituzionale”.
3 Le decisioni della Corte Costituzionale possono assumere la forma della sentenza o della ordinanza; in entrambi i casi, non è ammessa alcuna impugnazione, secondo l’articolo 137, comma 4, Costituzione.
4 Così Stefano Maria Cicconetti, Lezioni di giustizia costituzionale, G. Giappichelli Editore – Torino, 2006.
5 Così Arturo Maresca, in “La RSA dopo la sentenza della Corte Costituzionale 23 luglio 2013, n. 231”, ADAPT Labour Studies, e-Book series, n. 13.