Urbanistica: alla cessione degli 'standard' non applicabile l'IVA: Corte di Cassazione
Corte di Cassazione (Sentenza n. 15660/14) sul regime fiscale della cessione degli standards urbanistici negli accordi di lottizzazione

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 15660 del 9 luglio 2014, interviene in un caso di tassazione della cessione al Comune di pertinenza delle opere di urbanizzazione così come concordato nella convenzione di lottizzazione.
Nella normativa regionale del caso di specie si prevedeva la non applicabilità dell'IVA alle cessione delle opere di urbanizzazione primaria ma non anche per quelle di urbanizzazione secondaria.
L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che dovesse essere applicata l'IVA, posizione che la vedeva vittoriosa nel primo ricorso in commissione tributaria ma soccombente nel secondo grado, avanti la Commissione Regionale.
Secondo la Corte di Cassazione le "convenzioni di lottizzazione" vanno classificate nella categoria dei contratti ad oggetto pubblico, e non possono intendersi quali semplici atti di diritto privato, "configurandosi come accordo enteroprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire l'autorizzazione urbanistica e/o edilizia".
E continua, affermando che la convenzione di lottizzazione "non costituisce un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive. Non vi è una vera e propria corrispondenza di tipo contrattuale tra cessioni immobiliari, opere di urbanizzazione, prestazioni e contributi vari, con cui si attuano gli obblighi convenzionali".
Sotto il profilo fiscale, aggiunge la Corte, è pacifico che il rapporto che si instaura "tra il Comune ed il destinatario di autorizzazioni e concessioni urbanistiche non abbia natura sinallagmatica, dovendosi riconoscere in esso quelle innegabili caratteristiche di generalità tipiche del rapporto impositivo. Cosicché le somme corrisposte per legge a titolo di contributi ai titolari di concessioni e autorizzazioni non possono assumere rilevanza agli effetti dell'IVA".
L'avere commutato in una datio in solutum tale obbligo non cambia la natura giuridica dell'operazione.
Nel confermare i predetti principi, inoltre, la Suprema Corte non fa distinzione fra opere di urbanizzazione primaria o secondaria, dovendosi trattare entrambi alla stessa stregua.
In sostanza, conclude la Corte di Cassazione, i trasferimenti immobiliari a favore dei Comuni, avvenuti in attuazione di una convenzione di lottizzazione ed in luogo dell’adempimento degli oneri di urbanizzazione primaria o secondaria, non sono assoggettabili ad IVA.