Certificato successorio europeo di competenza esclusiva dei notai
Ereditare beni in altro paese europeo: la legge europea 2013 bis, approvata il 21 ottobre 2014 aggiunge un importante elemento in vista dell'attuazione del regolamento Ue n. 650/2012

Il Regolamento 4 luglio 2012, n. 650, proposto dalla Commissione europea il 14 ottobre 2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 luglio 2012, si occupa della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni.
Si pone così fine al vuoto normativo che ha costretto fino ad ora i cittadini dell’Unione Europea residenti in un Paese diverso da quello di origine o che disponessero di beni in un Paese diverso da quello di residenza, a districarsi in un ginepraio di norme non conosciute per disporre del proprio patrimonio dopo la loro morte.
La legge europea 2013 bis, approvata il 21 ottobre 2014 aggiunge un importante elemento in vista dell’attuazione del regolamento Ue n. 650/2012 dal momento che il testo Ue lasciava spazio agli Stati nell’individuazione dell’organo giurisdizionale competente a emettere il certificato che avrà valore anche negli altri Stati membri.
L’Italia, con l’articolo 38 della legge europea, dà la competenza ai notai, individuati come unica autorità competente a emettere il certificato successorio su richiesta degli interessati.
Si riporta per comodità il testo dell’art. 38:
Art. 38
(Disposizioni in materia di certificato successorio europeo)1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento.
2. Avverso le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cuiè residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile.”
Le ragioni di un certificato successorio europeo
Molte sono le ragioni che giustificano la creazione di un certificato successorio europeo.
Da un lato sta la libera circolazione delle persone, la quale sollecita i singoli ad acquistare beni - per esigenze abitative, per necessità lavorative o imprenditoriali, per finalità di investimento, per vocazioni turistiche - in Stati diversi rispetto al Paese di cui sono cittadini ed anche rispetto al Paese in cui sono abitualmente residenti.
D'altro lato sta la frequente unitarietà dello statuto successorio, giacché la successione per morte è spesso regolata da un'unica legge - che può essere quella di cittadinanza o quella del luogo di residenza o quella individuata liberamente dal testatore -, indipendentemente rispetto alla collocazione materiale dei beni che compongono il patrimonio relitto, la quale rileva soltanto in alcuni ordinamenti, come quelli francese ed inglese, dove si distingue anzitutto fra statuto dei beni immobili e statuto dei beni mobili.
La combinazione di questi due elementi - titolarità di una pluralità di beni in capo ad unico soggetto, ma posti in Paesi diversi, e tendenziale unicità delle regole di devoluzione ereditaria - ha reso sempre più rilevante il fenomeno delle cosiddette successioni transfrontaliere, dove si combinano - anche su piani diversi: dalla legge che regola il
titolo dell'acquisto alla legge che regola i modi dell'acquisto - elementi frutto di sistemi giuridici diversi
Al tempo stesso, le successioni transfrontaliere hanno reso ancora più evidente la necessità di tutelare il traffico giuridico, quando esso abbia per oggetto beni caduti in successione - non soltanto immobili, ma anche partecipazioni societarie o crediti, ad esempio verso aziende bancarie - impregiudicato restando lo strumento di tutela dell'affidamento dei terzi, anch'esso variabile da ordinamento ad ordinamento. Può, in effetti, risultare difficile per l'acquirente da chi si dichiara successore avere la necessaria sicurezza circa la legittimazione a disporre dell'alienante, ove questi sia erede o legatario rispetto all'originario titolare.
Il certificato successorio europeo nasce, insomma, quale strumento destinato a consentire la più agile e sicura circolazione dei beni trasmessi per causa di morte, mentre trascura altri profili, pur se in astratto rilevanti, come la tutela per i creditori dell'erede e del legatario.
Cosa dovrà fare il Notaio?
Innanzitutto, il certificato che può essere emesso anche parzialmente quanto al suo contenuto, è predisposto in un modello uniforme e tradotto nelle diverse lingue dei Paesi membri.
Per quanto riguarda il contenuto (art. 68) il certificato dovrà contenere:
a) Il nome e l’indirizzo dell’autorità di rilascio;
b) Il numero di riferimento del fascicolo;
c) Gli elementi in base ai quali l’autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato;
d) La data del rilascio;
e) Le generalità del richiedente (….);
f) Le generalità del defunto (……);
g) Le generalità dei beneficiari (…);
h) I dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto o, se del caso, eventuali convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest’ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime equivalente;
i) La legge applicabile alla successione e gli elementi sulla cui base essa è stata determinata;
j) L’indicazione se si tratta di una successione regolata da una disposizione a causa di morte o di una successione legittima, comprese le informazioni sugli elementi da cui derivano i diritti e/o i poteri degli eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità;
k) Se del caso, per ogni beneficiario le informazioni relative alla natura dell’accettazione dell’eredità o della rinuncia alla stessa;
l) La quota ereditaria di ciascun erede e, de del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede;
m) L’elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni legatario;
n) Le restrizioni ai diritti del o degli eredi e, se del caso, del o dei legatari in forza della legge applicabile alla successione e/o disposizione a causa di morte;
o) I poteri dell’esecutore testamentario e/o dell’amministratore dell’eredità e le restrizioni a tali poteri in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte.
Il certificato potrà dunque, essere utilizzato dagli eredi, dai legatari “che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità”.
In base a quanto disposto dalle legge europea, in caso di reclamo la competenza è attribuita al tribunale del luogo in cui risiede il notaio.
(Avv. Valeria Cianciolo)