Consumatori: definizione di 'vendita fuori dai locali commerciali'
Non tutti gli spazi aperti al pubblico possono rientrare nel concetto di 'fuori dai locali commerciali' di cui al Codice del Consumo: Cass Ordinanza 22863/14

Acquistato un gommone presso uno stand fieristico del settore nautico, l'acquirente si trovava con evidenti problemi al motore del natante. Dopo varie trattative per risolvere la questione, l'acquirente dichiarava la sua intenzione di recedere dal contratto ai sensi del d. lgs. 15 gennaio 1992 n. 50 (normativa ora confluita nel Codice del Consumo).
Il caso, dopo alterne soluzioni fornite dalle corti di merito, viene sottoposto all'esame della Corte di Cassazione la quale si esprime con Ordinanza n. 22863 del 28/10/2014.
Secondo la corte di Cassazione non tutti i luoghi aperti al pubblico aderiscono al concetto di luogo che si trova "fuori dai locali commerciali" del venditore e quindi prodromico all'applicazione della normativa in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 va interpretato in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui è attuazione (ossia di evitare negoziazioni che possano cogliere di sorpresa il consumatore), sicché non rientrano fra i contratti e le note d’ordine sottoscritti in “area pubblica o aperta al pubblico” quelli sottoscritti in “stand” allestiti all’interno di fiere o saloni di esposizione.
Di seguito il testo della Ordinanza della Corte Cassazione n. 22863 del 28/10/2014.
Svolgimento del processo
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