Consumatori: regolamento AGCOM per le denunce contro le Clausole Vessatorie

Provvedimento n. 24955 AGCOM- Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole, violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie

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Consumatori: regolamento AGCOM per le denunce contro le Clausole Vessatorie

Il Codice del Consumo, all'Art. 37-bis, prevede la possibilità di rivolgersi all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, affinché intervenga ad inibire e sanzionare i contratti contenenti clausole vessatorie, così come definite dagli articoli 33 e 34 dello stesso Codice del Consumo.

L'art. 37-bis recita: "L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari".

Era prevista l'adozione di un regolamento che prevedesse le modalità procedurali con le quali arrivare al provvedimento dell'AGCOM ed è stata pubblicata Delibera del 5 giugno 2014, titolata "Approvazione del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie" in Gazzetta Ufficiale n.149 del 30-6-2014.

Fra le altre cose all'art. 21, il nuovo regolamento, descrive il complesso procedimento per arrivare alla declaratoria di vessatorieta' delle clausole.

L'istanza può essere presentata da chiunque vi abbia interessa o anche dalle Camere di Commercio. Previsto un iniziare richiamo (moral suasion) e poi successivamente l'intero procedimento che dovrà concludersi in 150 giorni.

Era prevista già la possibilità di autotutela con la previsione di richiesta preventiva di vessatorietà delle clausole che il professionista intendeva inserire nei propri contratti. Al fine di evitare richiami o vere e proprie sanzioni viene introdotta con l'art. 22 "Interpello in materia di clausole vessatorie" la possibilità per le imprese direttamente interessate di interpellare in via preventiva l'Autorità Garante per avere il benestare sulle clausole che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Ciò viene fatto attraverso la compilazione di un formulario allegato alla delibera da inviarsi all'AGCOM in forma cartacea o via PEC. Decorsi centoventi giorni, la clausola deve ritenersi approvata.

 

Il testo del Regolamento è in questa PAGINA.

 

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