Donazione dell'immobile da espropriare ed elusione fiscale

Puoò integrare violazione degli articoli 37 e 37-bis, D.P.R. n. 600/1973, e dei principi di legittimita' affermati in materia, una donazione al coniuge di un immobile da espropriare. Corte di Cassazione, ordinanza n. 9905 7/5/2014

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Donazione dell'immobile da espropriare ed elusione fiscale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9905 del 7 maggio 2014, esamina le conseguenze giuridico-fiscali della donazione al coniuge di un immobile sottoposto a vincolo espropriativo in forza di delibere comunali con le quali era stato approvato il PIP (piano degli insediamenti produttivi) della zona.

La Corte di Cassazione, ricorda un principio base per un corretto ragionamento in materia: "Il principio secondo cui, in forza del diritto comunitario, non sono opponibili alla Amministrazione finanziaria quegli atti posti in essere dal contribuente che costituiscano abuso del diritto, cioe' che si traducano in operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale, deve estendersi a tutti i settori dell'ordinamento tributario, e dunque anche all'ambito delle imposte dirette, prescindendosi dalla natura fittizia o fraudolenta della operazione; ed incombe sul contribuente la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale o teorico".

Nel caso in esame, ritiene la Suprema Corte, elementi e circostanze, denunciate dall'Agenzia, "inducevano, ragionevolmente, a ritenere che la donazione a favore del coniuge era dettata dall'intento di evitare la plusvalenza che si sarebbe determinata in esito alla già avviata procedura espropriativa".

Vanno, inoltre, considerate, sempre secondo la Corte, "le rilevanti conseguenze fiscali ricollegabili all'operazione, quali desumibili dai valori risultanti dall'originario atto di provenienza (successione) e da quelli esposti dal contribuente nella propria dichiarazione".

Dai fatti così ricostruiti emerge la violazione degli artt.37 e 37 bis del dpr n.600/1973 e dei principi sopra affermati: "ciò che rileva", dice la Corte "agli effetti fiscali, è essenzialmente la sussistenza dell'intento elusivo, a prescindere dalla legittimità, sul piano civilistico, del negozio posto in essere". Intervento elusivo che può essere ricostruito per via deduttiva sulla base di elementi e circostanze univoche, come quelle sopra richiamate.

La sentenza d'appello veniva cassata e rinviata per un nuovo esame della questione.

 


Di seguito il testo dell'Ordinanza n. 9905 del 7 maggio 2014
 


ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata, RICORRENTE

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