L'esistenza di una procedura esecutiva interrompe la durata 20nale dell'ipoteca?

La Corte di Cassazione (sentenza n. 2610/14) in merito all'applicazione dell'art. 2847 cod.civ. e durata dell'iscrizione ipotecaria

Tempo di lettura: meno di 1 minuto
L'esistenza di una procedura esecutiva interrompe la durata 20nale dell'ipoteca?

La Corte di Cassazione con sentenza n. 2610 del 5 febbraio 2014 si esprime in tema di durata dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2847 del codice civile, in un caso in cui il termine ventennale era venuto meno nelle more della lunga procedura esecutiva immobiliare.

Nel caso di specie una società aveva ottenuto somme a mutuo, fornendo come garanzia una ipoteca gravante su di un proprio immobile.

Iniziata la procedura esecutiva immobiliare scadeva il termine di vent'anni (richiamiamo per comodità l'art. 2847: Art. 2847. "Durata dell'efficacia dell'iscrizione. L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine"). Il tribunale Giudice dell'Esecuzione dichiarava decaduto tutto il procedimento affermando il venir meno anche dell'iniziale pignoramento.

Il caso finisce innanzi alla Corte di Cassazione la quale con la sentenza su indicata, dichiara che in ogni caso l'ipoteca doveva essere rinnovata a nulla valendo che vi fosse la procedura esecutiva in corso.

Aggiunge, tuttavia, che tale evento non intacca la validità della procedura esecutiva, non comportandosi la nullità né del precetto, né dell'iniziale atto di pignoramento: tale decorso del termine ha come unico effetto quello di privare il creditore procedente della garanzia immobiliare concorrendo in grado chirografario come gli altri creditori.

 

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati