Fondo Patrimoniale e Revocatoria Fallimentare

La costituzione di un fondo patrimoniale puo' essere contestata con revocatoria fallimentare entro determinati limiti: Cass 26223/14.

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Fondo Patrimoniale e Revocatoria Fallimentare

Costituito un fondo patrimoniale da parte di una coppia in difficoltà economiche, l'atto veniva aggredito dalla curatela fallimentare la quale, adito il magistrato competente, ne chiedeva la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 64 L. Fallimentare.

Contro la sentenza d'appello veniva proposto ricorso per cassazione, con due principali motivi di impugnazione. Secondo i ricorrenti l'azione revocatoria:

1) non è utilizzabile per aggredire la costituzione di un fondo patrimoniale;

2) in ogni caso avrebbe dovuto essere proposta anche contro i figli - minorenni.

Secondo la Suprema Corte, che ha deciso con sentenza del 12/12/2014, n. 26223, entrambi i motivi vanno respinti. Afferma, infatti, che l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale "configura un atto a titolo gratuito, pertanto suscettibile di revocatoria, ex art. 64 legge fallimentare, salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione". Formula, quest'ultima, alquanto generica che di fatto ancora non determina i limiti della salvezza di fronte ad una possibile revocatoria.

Quanto, infine, alla legittimazione passiva dei figli minori, la Corte afferma che "la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinchè, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, nè implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Deve pertanto escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari".

 


Di seguito il testo di Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 12/12/2014, n. 26223:
 

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 17 luglio 2007 la Corte d'appello di Catania ha rigettato l'appello proposto da C.M. avverso la sentenza che, in accoglimento della domanda proposta dalla curatela del fallimento di S.A., aveva dichiarato inefficace nei confronti della massa: a) l'atto di vendita dal S. alla C. dei beni descritti nel rogito per notar Patti del 21 novembre 1995; b) l'atto di costituzione di fondo patrimoniale rogato il giorno seguente dal medesimo notaio.

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