Circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina del Trust e sua tassazione diretta e indiretta

Con Circolare n. 34/E del 20/10/2022 l’Agenzia delle Entrate descrive l’istituto del Trust e recepisce l’orientamento della giurisprudenza di legittimità su imposizione diretta ed indiretta.

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Circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina del Trust e sua tassazione diretta e indiretta

L’Agenzia delle Entrate in data 20 ottobre 2022 ha pubblicato una Circolare, la n. 34/E avente ad oggetto “Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità”.

Si tratta di un corposo (quasi 70 pagine) lavoro di sintesi e classificazione che farà da punto di riferimento dell’istituto del Trust da qui in avanti.

Diciamo di classificazione perché la Circolare tenta di elaborare una definitiva distinzione fra varie forme di Trust. I vari Trust hanno scopi differenziati e risulta quasi impossibile definire aprioristicamente ogni funzione del Trust. L’Agenzia delle Entrate, ad esempio identifica in funzione delle scopo un “trust di scopo”, istituito per il perseguimento di un specifico e determinato fine individuato dal disponente (affare, attività, ecc.); un “trust familiare”, istituito con finalità di assistenza o in vista della successione; un “trust Dopo di Noi”, istituito a favore dei soggetti con disabilità gravi nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (“Legge Dopo di Noi”); un “trust di garanzia”, istituito per tutelare l’interesse di uno o più creditori del disponente; un “trust liquidatorio”, istituito per realizzare la liquidazione dell’attivo dei beni del disponente.

Vi è il Trust “autodichiarato” quando disponente riveste anche la carica di trustee.

Vi sono i Trust residenti in Italia e quelli Esteri, quelli “Trasparenti” e quelli “Opachi” e in queste categorie i Trust “commerciali” e quelli “non commerciali”.

Per tutte queste categorie l’Agenzia descrive il regime fiscale ai fini della imposizione diretta e quella indiretta, anche nel caso si sia in presenza di una “interposizione fittizia”.

Per quanto riguarda l’imposizione indiretta l’Agenzia delle Entrate esamina l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità 1, evidenziando come si sia creato ad un certo punto un divario fra la posizione della stessa Agenzia delle Entrate e l’indirizzo della Suprema Corte, non senza una velata critica di quest’ultima per l’indeterminatezza degli indirizzi nella fase intermedia dello sviluppo ( “ … la Corte di Cassazione ha espresso un orientamento non univoco, con sentenze sovente contenenti motivazioni non risolutive (spesso, peraltro, la Suprema Corte ha affermato la necessità di esaminare caso per caso poiché «un’indiscriminata imponibilità degli atti costitutivi di vincoli di destinazione non appare espressione di una ragionevole discrezionalità, non arbitrio, (...) del legislatore ») ...” ). La Circolare cita come momento di divario massimo con la Cassazione l’anno 2020 ma avevamo già prese di posizione del 2018.

Secondo la Cassazione “occorre tenere conto, ai fini della tassazione, del presupposto stabilito per tale imposta dal d.lgs. n. 346 del 1990, che impone la sussistenza «del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari», con ciò abbandonando la tesi iniziale della creazione di un autonomo presupposto impositivo.
A tal fine, la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di «utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone» (cfr. ordinanza n. 3886 del 2015, cit.), ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del benefici
”. Ma vedi in questa rivista anche “Il momento impositivo del trust. La Cassazione (Sentenza n° 975 17/01/2018) riconosce che il trasferimento dei beni al trustee avviene a titolo gratuito ed il disponente non intende arricchirlo ma solo fargli gestire il patrimonio”.

Questo indirizzo viene ora condiviso anche dall’Agenzia delle Entrate, ovviamente in modo molto più articolato e per il quale si rimanda alla lettura della Circolare.

Vai a Circolare n. 34/E del 20/10/2022 l’Agenzia delle Entrate.


 


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1 - Per una visione degli articoli in questa Rivista che interessano l’istituto del Trust vedi in questo INDICE TRUST.

 

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