Legittimazione passiva del trustee per il recupero delle spese condominiali
Le spese condominiali di competenza dell’immobile conferito in un trust vanno recuperate nei confronti del trustee, che conserva la legittimazione passiva. Cassazione Ordinanza n. 3190/2023

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. II, con Ordinanza n. 3190 depositata in data 02/02/2023, riguarda l’opposizione a decreto ingiuntivo chiesto da un amministratore condominiale, per spese riguardanti il condominio, da parte di una società nominata quale trustee di un trust al quale era stato conferito – in segregazione – un immobile facente parte del condominio stesso.
Il trustee lamentava la sua carenza di legittimazione passiva, non essendo il proprietario dell’unità immobiliare.
Non solo, richiamava la normativa sulla società fiduciarie e la giurisprudenza relativa, la quale prevede venga individuato il reale proprietario dell’immobile ai fini della legittimazioen passiva per le controversie riguardanti i beni amministrati dalla società fiduciaria..
Per le spese condominiali la legittimazione passiva è del titolare del diritto reale
Ricorda la Corte di Cassazione che secondo suo costante orientamento, l'amministratore del condominio ha diritto di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, e cioè di ciascuno dei titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, restando esclusa un'azione diretta anche nei confronti dei titolari di diritti personali di godimento della singola unità immobiliare, tant'è che si afferma risolutivamente che "di fronte al condominio esistono solo i condomini" (Cass. 25 ottobre 2018, n. 27162; Cass. 9 dicembre 2009, n. 25781; Cass. 3 febbraio 1994, n. 1104).
Con la ribadita conseguenza che è passivamente legittimato solo il vero proprietario della unità immobiliare e non anche chi possa apparire tale.
Ci si chiede, a questo punto e nel caso di specie: l’immobile che è conferito in un trust a chi appartiene?
La titolarità dell’immobile condominiale è del trust
Il trust che riceve il conferimento dell’immobile diviene titolare della proprietà dello stesso ed è tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, afferma la S.C., non assumendo rilevanza, a tali fini, i limiti ai relativi poteri e doveri imposti dal disponente nell'atto istitutivo e l'effetto segregativo proprio dell'istituto, in vista del successivo ed eventuale trasferimento della titolarità dei beni vincolati ai soggetti beneficiari.
Se la titolarità è del trust, ne consegue che la gestione, così come la legittimazione, competono al soggetto che agisce per conto del trust, vale a dire il trustee.
Afferma la Corte che il trustee è il titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato ed è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, operando non quale rappresentante del trust o del beneficiario, ma quale titolare della legittimazione dispositiva del diritto, citando molteplici arresti in tal senso (ex multis, Cass. 26 maggio 2020, n. 9648; Cass. 20 giugno 2019, n. 16550; Cass. 30 maggio 2018, n. 13626; Cass. 19 maggio 2017, n. 12718; Cass. 27 gennaio 2017, n. 2043).
Il trustee non è società fiduciaria
La Corte ricorda che la disciplina del trust secondo la quale per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
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i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
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i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
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il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
Del tutto diversa dal trust (Aja 1/07/1985 ratificata dalla Legge 16/10/1989, n. 364), e dunque estranea alla fattispecie per cui è causa è la disciplina posta dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (che regola le società fiduciarie e di revisione), la quale riguarda la mera amministrazione di beni per conto di terzi, conferita a società fiduciarie mediante mandato, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti.
Le modalità di gestione e amministrazione dei beni della società fiduciaria, quindi, non è identificabile con la rappresentanza del trust da parte del trustee.
In conclusione, la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto:
“allorché una unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un "trust" traslativo, l'amministratore condominiale, a norma degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., può riscuotere "pro quota" i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal “trustee”, che è divenuto titolare della proprietà dell’immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo “trustee” venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del “trust” ”.
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Di seguito il testo di
Corte di cassazione Civile Sez. II, ordinanza n. 3190, depositata 02/02/2023
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