Necessario un incarico specifico per la transazione fra condomini
Il legale non ottiene il diritto ai compensi per la transazione se non vi è uno specifico supplemento di incarico da parte del condominio

Ottenuto l'incarico per il recupero di spese condominiali e seguito il conseguente procedimento monitorio, l'avvocato si era occupato di seguire anche la trattativa contro i condomini morosi che portava, infine, alla stipula di un atto di transazione fra amministrazione condominiale e i suddetti morosi. Questo il caso portato avanti la Corte di Cassazione che si è espressa con Sentenza 2154 depositata il 31 gennaio 2014.
Presentata la parcella, tuttavia, il condominio non pagava ritenendo non dovuto quanto chiesto in più rispetto a quanto liquidato nel decreto ingiuntivo.
La Corte di cassazione, con la sentenza suddetta respingeva il ricorso del legale che chiedeva il pagamento di 3.200 euro a fronte dei 500 euro previsti nella originaria delibera condominiale. A nulla rilevando che lo stesso condominio aveva avuto interesse alla conclusione transattiva volendo evitare il costo di un lungo processo di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ma anche nel caso di specie è l'elemento probatorio a fare la differenza. Secondo la Corte d'Appello, infatti, l'avvocato non aveva affatto provato in modo specifico "di avere ricevuto dal Condominio un mandato a transigere nei confronti dei condomini morosi, che pertanto la suddetta professionista non aveva avuto alcun ruolo nella stesura dell'atto di transazione ..."
E conclude la Suprema Corte: "In ogni caso deve considerarsi che tra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai sensi dell’art. 1708 cc., sono ricompresi nel suo ambito, vanno considerati quelli che si riconnettono all’attività espressamente consentita e ne costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale, e non anche quelli che non si pongano come necessari e consequenziali per l’adempimento del mandato, costituendone invece un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione dell’oggetto; ed è evidente che un simile nesso è comunque insussistente nella fattispecie, laddove l’attività di transazione nel confronti dei condomini morosi si pone come meramente eventuale ed ulteriore rispetto a quella originaria volta alla realizzazione dei crediti vantati verso gli stessi".
La Corte rigettava, pertanto, il ricorso del legale, confermando la sentenza della Corte d'Appello.