Nessuna usucapione se il proprietario paga le spese condominiali

Usucapione: il pagamento degli oneri condominiali da parte del proprietario esprime l'animus possidendi. Cass. 9530/14

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Nessuna usucapione se il proprietario paga le spese condominiali

Il solo e semplice pagamento degli oneri gravanti sull'immobile - nel caso di specie si trattava di spese condominiali - è sufficiente a tutelare il bene da pretese usucapioni altrui?

A fronte di un preteso acquisto di un appezzamento di terreno per possesso ultraventennale si opponeva parte contraria dimostrando che il proprietario dell'area in questione aveva continuato a pagare - almeno fino a pochissimi anni prima - le spese condominiali di quell'area. Si parlava di spese condominiali essendo l'area inserita in un villaggio con una propria amministrazione.

Si scontrava, quindi, nel nostro caso, da un lato l'evidenza dimostrata per testimoni dell'utilizzo del terreno da parte della richiedente l'accertamento di acquisto per usucapione, dall'altro lato le ragioni del proprietario che resisteva adducendo di avere sempre pagato le spese condominiali.
Avanti alla Corte di Cassazione veniva posto il seguente quesito di diritto: "il pagamento da parte del proprietario degli oneri condominiali per un fondo oggetto di pretesa usucapione altrui non vale a configurare un comportamento idoneo ad escludere il possesso dell'usucapiente, risultante dall'utilizzo diretto dell'area da parte di quest'ultimo e dagli assensi dal medesimo prestati ad analogo utilizzo da parte di altri condomini e già invero derivante dalla presunzione di cui all'art. 1141, co. 1 cc né al medesimo fine ( esclusione del possesso della ricorrente) può assumere rilievo la contestazione della convinzione che altri condomini e del custode del villaggio (assunti come testi) in ordine alla proprietà del fondo in oggetto in capo alla ricorrente medesima."

Secondo la Suprema Corte al pagamento delle spese condominiali deve essere data la massima rilevanza al fine della dimostrazione dell'animus rem sibi habendi. E afferma: "il fatto che lo Z., per quel terreno pagava i relativi oneri condominiali, ciò che era sicuro indice di comportamento del medesimo come proprietario".
 

Di seguito il testo di Corte di Cassazione Sentenza 9530 del 30/04/2014

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato,M. M. conveniva in giudizio avanti al tribunale di Bassano del Grappa, M. Z., deducendo di essere proprietaria da oltre vent'anni di una casa di villeggiatura con circostante terreno ubicata in comune di G., catastalmente identificata al mapp. n. 260; aggiungeva di avere da sempre utilizzato quale pertinenza della sua casa, il terreno di cui al contiguo mappale 259, utilizzandolo in specie come parcheggio dei propri vicoli e consentendo agli amici analogo utilizzo dell'area; che solo di recente era venuta a conoscenza che il terreno fosse di proprietà di M. Z., proprietario tra l'altro anche di una distinta villa ubicata nel medesimo complesso residenziale. Chiedeva pertanto di essere dichiarata proprietaria esclusiva del terreno stesso per effetto della maturata usucapione ventennale.

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