Niente sanzioni in caso di ritardato versamento del saldo Tares 2013
Intervento dipartimento Finanze sulla Tares

In risposta ad interrogazione parlamentare in question time il Dipartimento delle Finanze chiarisce, tramite il Sottosegretario Baretta, in Commissione Sesta Finanze della Camera, un aspetto rilevante in tema di saldo TARES per l’anno d’imposta 2013, sollevando da preoccupazione i contribuenti interessati.
Nello specifico, il Dipartimento, facendo richiamo alla disposizione dell’articolo 5, comma 4 bis del DL 31 agosto 2013 come convertito, con modificazioni, nella Legge 124 del 28 ottobre 2013 conferma come, ove il versamento risulti insufficiente, non si imporranno sanzioni qualora il Comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati, secondo gli schemi applicativi recati dalla disposizione citata.
Aggiunge, lo stesso Dipartimento, come tale condotta rientri nello spirito dell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del Contribuente (Legge 2012 del 2000) che, al comma secondo, recita: “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.
Una precisazione dovuta alla luce dell’incertezza generata dall’ingorgo di norme che hanno affollato, in fine anno, il panorama legislativo-tributario.
Il dubbio è sorto in seguito al mancato invio da parte di molte amministrazioni locali dei modelli F24 con indicazione delle somme, amministrazioni che, a seguito di contatto da parte dei contribuenti, hanno invitato gli stessi a farsi parte diligente per recuperare i dati in tempo utile, richiedendo loro un comportamento attivo che non trova alcun riferimento sistematico.