Ordinanza-ingiunzione: Cassazione sul regime dell'impugnazione della sentenza.

La Corte di Cassazione, con Ordinanza 13/5/2014, n. 10369, esamina le modalità dell'impugnazione della sentenza che decide sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

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Ordinanza-ingiunzione: Cassazione sul regime dell'impugnazione della sentenza.

In un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, parte soccombente provvedeva ad impugnare la relativa sentenza emessa dal Giudice di Pace mediante ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza 13/5/2014, n. 10369, richiama l'errata impostazione del ricorrente e, invece, l'applicabilità dell'art. 6 del Decreto Legislativo 150 del 2011 (sulla semplificazione dei riti).


L'art. 6, del D.Lgs. 150 del 2011, così recita:

"Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
  1.  Le  controversie  previste  dall'articolo  22  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito  del  lavoro,  ove  non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
  2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui  e' stata commessa la violazione.
  3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5,  e  salve  le  competenze stabilite da altre disposizioni di legge,  l'opposizione  si  propone
davanti al giudice di pace.
  4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una  violazione  concernente  disposizioni  in materia:
    a) di tutela del lavoro, di igiene sui  luoghi  di  lavoro  e  di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
    b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
    c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
    d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
    e) valutaria;
    f) di antiriciclaggio.
  5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
    a) se per la  violazione  e'  prevista  una  sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
    b) quando, essendo la violazione punita con  sanzione  pecuniaria proporzionale  senza  previsione  di  un  limite  massimo,  e'  stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
    c) quando e' stata applicata una sanzione di  natura  diversa  da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima,  fatta  eccezione per le violazioni previste dal regio decreto  21  dicembre  1933,  n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato anche a mezzo del servizio postale.
  7. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
  8. Con il decreto di  cui  all'articolo  415,  secondo  comma,  del codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorita'  che  ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto  sono  notificati,  a  cura della  cancelleria,  all'opponente  e  all'autorita'  che  ha  emesso l'ordinanza.
  9. Nel giudizio di primo grado l'opponente  e  l'autorita'  che  ha emesso  l'ordinanza  possono   stare   in   giudizio   personalmente. L'autorita'  che  ha  emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di funzionari  appositamente  delegati.  Nel  giudizio  di   opposizione all'ordinanza-ingiunzione  di  cui  all'articolo  205   del   decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  il  prefetto   puo'   farsi rappresentare  in  giudizio   dall'amministrazione   cui   appartiene l'organo  accertatore,  la  quale  vi  provvede  a  mezzo  di  propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai  sensi  dell'articolo  208  del  medesimo decreto.
  10. Alla prima udienza, il giudice:
    a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al  comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
    b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  senza addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo che l'illegittimita' del provvedimento risulti  dalla  documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
  11. Il giudice accoglie l'opposizione  quando  non  vi  sono  prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
  12. Con la sentenza che  accoglie  l'opposizione  il  giudice  puo' annullare in  tutto  o  in  parte  l'ordinanza  o  modificarla  anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che  e'  determinata in una misura in ogni caso non  inferiore  al  minimo  edittale.  Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di  pace  non  si  applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
  13. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta".


La Corte, innanzitutto, ricorda che la notifica dell'impugnazione va effettuata non alla Prefettura ma all'Avvocatura dello Stato.

Quanto alle modalità di impugnazione, la Suprema Corte scrive: "occorre rilevare che per effetto delle modificazioni apportate dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006 all'art. 23 della Legge 689 del 1981, avverso le sentenze pubblicate dopo il 2 marzo 2006 nei procedimenti iniziati ai sensi della citata disposizione, il rimedio proponibile è l'appello".
Nel 2011, il D. Lgs. 150 ha abrogato il citato art. 23 e ha disposto, all'art. 6, primo comma, che "le  controversie  previste  dall'articolo  22  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito  del  lavoro,  ove  non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo".

Conclude la Corte di Cassazione affermando che per l'effetto della predetta previsione di applicabilità, alle controversie riguardanti le sanzioni amministrative, del rito del lavoro, "non è dubitabile che le sentenze di primo grado siano tuttora appellabili e non ricorribili per cassazione".

 

 

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