Pignoramento immobiliare di un bene ereditato senza accettazione di eredità.
La Corte di Cassazione 11638/14 sulle conseguenze della irregolarità della trascrizione della successione ereditaria di bene immobile sottoposto ad azione esecutiva

Talvolta le procedure esecutive immobiliari possono presentare particolarità tali da indurre all'errore il creditore procedente, anche in fase di trascrizione del pignoramento.
Nella causa affrontata dalla Corte di Cassazione con Sentenza 11638 del 26/05/2014, si era sollevata questione di improcedibilità a causa di un difetto della trascrizione di un atto di pignoramento e si era posto il problema se detto vizio fosse rilevabile d'ufficio.
In proposito vi sono stati diversi orientamenti giurisprudenziali, come ammette la stessa S.C.
Nella sentenza, infatti, si legge: "Non può essere seguito, in materia di processo esecutivo, l’orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all’art. 2644 c.c., per il quale il difetto di trascrizione di un atto non è rilevabile di ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore (cfr. Cass. n. 1105/78, n. 994/81, n. 11812/11): infatti, è compito del giudice dell’esecuzione verificare d’ufficio la validità del pignoramento e la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione esecutiva, tra cui rientra anche l’appartenenza al debitore del bene che, sottoposto a pignoramento, costituisce l’oggetto del processo esecutivo.
In conclusione, va affermato il principio per il quale, nel processo esecutivo, spetta al giudice dell’esecuzione verificare, d’ufficio, la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l’esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell’art. 567 c.p.c., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore".
Nel caso di specie si trattava della regolarità della trascrizione della successione ereditaria. Poiché l’eredità si acquista con l’accettazione (ex art. 459 c.c.), la verifica che deve fare il Tribunale riguarda la trascrizione dell’accettazione espressa o tacita dell’eredità.
Nel caso in cui il pignoramento riguardi un bene ereditato ma non regolarmente trascritto, ci si è chiasti se il creditore procedente possa, in corso di processo esecutivo, ripristinare la continuità delle trascrizioni, malgrado risulti un atto di accettazione dell’eredità non trascritto a favore dell’esecutato.
Nel primo grado il pignoramento era stato ritenuto irregolare e quindi fonte di reiezione dell'istanza di vendita, in quanto mancante della tascrizione dell'accettazione dell'eredità originariamente eseguito dall'erede.
Ma il creditore procedente vi aveva provveduto, tentando di sanare in corso di esecuzione.
Se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita, chiunque potrà richiedere la trascrizione di quell’atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
E la Corte di Cassazione afferma che "non vi sono dubbi che la richiesta di trascrizione possa provenire anche dal creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede accettando tacitamente mediante atto che rivesta le forme anzidette".
E conclude la Suprema Corte, affermando che in materia di espropriazione immobiliare,
- qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede – debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando cosi la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650 c.c., comma 2, purchè prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569 c.p.c.
- Se, invece, il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità ma questo non sia trascrivibile, perchè non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.
Di seguito il testo della sentenza Cass. civ. Sez. III, 26/05/2014, n. 11638:
Svolgimento del processo
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 3 novembre 2009, il Tribunale di Terni ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Equitalia Terni S.p.A. avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con la quale era stata dichiarata improcedibile l’esecuzione immobiliare esattoriale intrapresa dalla società, quale agente per la riscossione, nei confronti del debitore C. C., mediante avviso di vendita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 78.
L’opponente, premesso che aveva pignorato la quota dei due sesti dell’immobile descritto nell’avviso di vendita e che aveva provvisoriamente aggiudicato la quota ad B.A. (pure chiamato nel giudizio di opposizione), aveva contestato la decisione di improcedibilità (con il conseguente ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento) che il giudice dell’esecuzione aveva adottato nel presupposto che non fosse stata dimostrato che l’esecutato C.C. avesse accettato l’eredità nella quale era compresa detta quota. Al riguardo l’opponente aveva dedotto l’errore del giudice dell’esecuzione nell’applicare le norme in materia di accettazione dell’eredità: sebbene non fosse stata trascritta contro il dante causa del C. ed a favore di quest’ultimo l’accettazione dell’eredità, l’opponente esponeva che la denuncia di successione era stata presentata dall’ufficio competente e che era stata prodotta in giudizio documentazione comprovante il compimento da parte di C.C. di atti dispositivi della quota a lui pervenuta quale erede dei genitori, e quindi l’accettazione tacita dell’eredità.
1.1.- Il Tribunale ha, come detto, rigettato l’opposizione. Ha ritenuto che l’accettazione tacita di eredità non sia sufficiente a rendere procedibile l’esecuzione nei confronti dell’erede che non risulti tale dai registri immobiliari e che, comunque, la trascrizione dell’accettazione dell’eredità, ai sensi dell’art. 2648 c.c., debba precedere la trascrizione dell’atto di pignoramento contro l’erede, sia per assicurare il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni, sia, soprattutto, per consentire al giudice dell’esecuzione di accertare la titolarità, in capo all’esecutato, del diritto reale oggetto dell’espropriazione, onde tutelare l’aggiudicatario dal pericolo dell’evizione.
2.- Avverso la sentenza Equitalia Umbria S.p.A., denominazione sociale assunta da Equitalia Perugia S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione di Equitalia Terni S.p.A. in Equitalia Perugia S.p.A., propone ricorso straordinario affidato ad un motivo.
Gli intimati non si difendono.
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