Sui limiti della divisione materiale dei beni in comunione
Nella divisione non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneita' delle stesse. Corte di Cassazione Sentenza 15395/14

Disposta una divisione di beni in comunione da parte del giudice del merito (primo e secondo grado) parte ricorrente per cassazione lamentava in primo luogo che gli immobili non fossero stati materialmente divisi in quanto la massa ereditaria sarebbe stata comodamente divisibile, ed in secondo luogo che la corte non si era pronunciata sulla riconvenzionale , circa la divisione in natura dei beni trattandosi di beni comodamente divisibili.
In sostanza, secondo parte ricorrente, pur essendo gli immobili comodamente divisibili, in sede di merito non si era disposta la divisione ma semplicemente l'assegnazione dell'immobile ad uno dei condividenti con assegno di conguaglio a favore dell'altro.
Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia "nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacchè il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio", con ciò richiamando un proprio precedente (Cass. 2, Sentenza n. 15105 del 22/11/2000).
Sempre la Corte di Cassazione ritiene che il giudice dell'appello abbia congramente motivato nello stabilire che per giungere ad una divisione del bene immobile "da un lato necessiterebbero opere per la separazione fisica delle singole quote il cui costo non è determinabile nè è certa la loro ammissibilità sotto il profilo urbanistico ed amministrativo; dall'altro tale divisione ne diminuirebbe sensibilmente il valore e la commerciabilità".
Due punti questi da evidenziare:
1) necessità di costose opere di separazione fisica;
2) diminuzione del valore creato dalla divisione materiale.
quali elementi sufficienti, secondo la Suprema Corte, a sancire la sconvenienza delle operazioni di divisione materiale di beni immobili.
Di seguito il testo della sentenza Corte di Cassazione n° 15395 del 04.07.2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
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