Applicazioni pratiche della donazione con riserva di disporre: schede pratiche sulle Successioni
La donazione con riserva di disporre: quarta Scheda Pratica in materia di Successioni a cura dall'Avv. Valeria Cianciolo per ProfessioneGiustizia

L’art. 790 c.c. sembra disciplinare ipotesi delimitate. Infatti, l’espressione “il donante può riservarsi la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione” sembra riguardare pochi beni, nel quadro di una donazione di soli beni mobili.
In verità, autori come Torrente danno un’interpretazione più ampia della nozione contenuta nell’art. 790 c.c. e, benché non risultino precedenti editi in giurisprudenza dal 1942 ad oggi, si tratta di una norma ampiamente utilizzata nella prassi notarile che utilizza abbastanza frequentemente la riserva di disporre in atti di donazione di immobili e, in qualche caso di somme o di valori mobiliari.
Senza alcun dubbio, è possibile mettere a punto clausole di riserva di disporre di somme determinate, con le opportune garanzie. Il donante può riservarsi un diritto di usufrutto sui beni donati: la riserva di disporre riguarda allora la nuda proprietà; può riservarsi di chiedere somme fino ad un determinato ammontare (es: fino al 50% delle somme donate da riscuotere in una o più soluzioni); può riservarsi di chiedere il pagamento di rendite, con garanzie sui beni donati. Può, se crede, riservarsi di chiedere codesti pagamenti per sopperire a casi di bisogno, variamente indicati, senza che ciò sia necessariamente una condizione della donazione, ma semplicemente una giustificazione della riserva, per sottolinearne la rispondenza ad interessi meritevoli di tutela.
Ad esempio: “Dono a mio figlio Mario i valori mobiliari che ho depositato presso …………; mi riservo di disporre ex art. 790 c.c. del 50% di detti valori. Verranno allo scopo date opportune istruzioni alla società fiduciaria Alfa affinché i titoli pari al 50% del valore complessivo dei beni non possano essere trasferiti finché la riserva di disporre non sia rinunziata. Sono certo che mio figlio capirà le ragioni che mi inducono a riservare una parte dei beni e in particolare i problemi che potrei dover affrontare in caso di difficoltà nelle mie attività o di peggioramento della mia salute.”
La riserva di disporre può riguardare tutti i beni donati (per tutti A. Torrente, La Donazione, 465 ss. che accoglie la tesi affermativa circa l’ammissibilità della riserva di disporre su tutti i beni donati).
Tuttavia la tesi più legata all’interpretazione letterale della norma ha ancora oggi i suoi fautori.
La prassi ne tiene conto e propone modelli dove una parte (anche una parte importante) dei beni vengono donati definitivamente, avendo però cura di non limitare questi beni ad entità trascurabili in relazione all’insieme dei beni donati. Se il bene donato è uno solo, si può proporre di donare definitivamente una quota (per es: 1/5); o una parte determinata del bene (es. la villa e pochi terreni adiacenti, ma non il parco e la maggior parte dei terreni).
La riserva di disporre non sospende comunque gli effetti dell’atto, come se fosse una vera e propria condizione risolutiva. L’atto produce i suoi effetti. Il donatario riceve il bene; ne ha il godimento; se è un immobile, lo può locare; pagherà le imposte dovute e le spese di amministrazione; se si tratta di somme di denaro le investirà nei modi ritenuti opportuni (ma non potrà disporne o confonderle con le somme di cui è titolare, perché la riserva di disporre suppone il diritto del donante di richiederne in tutto o in parte la restituzione).
Se si tratta di immobili, la donazione sarà trascritta con la menzione della facoltà di disporre (ex art. 2659 c.c.) e se il donante rinunzia a tale facoltà, si annoterà il relativo atto ex art. 2668 c.c.
In linea di massima, la riserva di disporre può essere prevista anche in relazione a donazioni indirette. Esempio. Il padre sovvenziona il figlio per l’acquisto di un immobile; il figlio acquista l’immobile da terzi e ne diventa proprietario, con un debito di restituzione verso il padre; il padre, con un documento scritto, rinunzia a chiedere la restituzione e sottoscrive col figlio un documento dove si dà formalmente atto della remissione del debito e quindi del perfezionamento di una donazione indiretta ex art. 809 c.c.. Nel documento è inserita la riserva di disporre da parte del padre ex art. 790 c.c.
Altro caso: il padre acquista da terzi un appartamento sottoscrivendo un contratto preliminare per persona da nominare avente ad oggetto un immobile; nomina poi il figlio come destinatario del contratto e interviene al contratto definitivo per pagare il prezzo e confermare la nomina del figlio come beneficiario del contratto, riservandosi però la facoltà di disporre del bene (nel quadro della donazione indiretta intervenuta). Il figlio interviene ed accetta.
Avv. Valeria Cianciolo