Compravendita immobiliare: ancora su abuso e nullita' dell'atto
Sulla nullita' della vendita di immobile abusivo ritorna la Corte di Cassazione (25811/2014). La domanda di sanatoria non e' sufficiente.

Stipulato un rogito per la compravendita di un immobile, nel quale veniva dichiarata la presenza di un abuso per il quale era stata depositata apposita istanza di sanatoria, parte acquirente impugnava l'atto dichiarando di avere scoperto che la gravità degli abusi avrebbe portato ad una sicura reiezione della domanda di sanatoria.
Chiedeva, pertanto, che la compravendita fosse dichiarata nulla ai sensi di legge.
Le corti del gravame respingevano una tale richiesta motivando del rispetto in rogito notarile della normativa di cui all'art. 40 della Legge 47/1985. Depositato ricorso per cassazione, la Suprema Corte accoglieva la domanda dell'acquirente.
Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 25811 del 05/12/2014) una corretta interpretazione dell’art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, permette di rilevare la sussistenza oltre che di una nullità di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili da cui non risulti la regolarità urbanistica del bene o la pendenza del procedimento di sanatoria, altresì la nullità di carattere sostanziale per gli atti di trasferimento di immobili comunque non in regola con la normativa urbanistica.
Di seguito il testo di Corte di Cassazione Sentenza n. 25811 del 05/12/2014:
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 12/15 novembre 1999 S. L. conveniva A. P. davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che venisse accertata la nullità dell'acquisto effettuato dalla convenuta con atto in data 3 dicembre 1989 di un immobile in Roma, Via ______________, in considerazione delle irregolarità edilizie non sanabili dell'edificio.
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