Il Certificato Successorio Europeo
Il Certificato Successorio Europeo: terza scheda pratica in materia di Successioni dell'Avv. Valeria Cianciolo

Il Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 regolamenta la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e l’accettazione e l’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni, e si applica, nel suo complesso, alle successioni con elementi di internazionalità aperte a partire dal 17 agosto 2015.
Il regolamento al Capo VI introduce negli Stati membri un nuovo strumento di diritto materiale uniforme, il certificato successorio europeo, senza dubbio l’elemento più innovativo di tutto il regolamento.
Competenza.
L’articolo 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis) ha attribuito al notaio la competenza esclusiva a rilasciare il certificato di successione europeo su richiesta dei soggetti individuati dal regolamento. A quanto costa, l’Italia è attualmente l’unico Paese Membro che ha attribuito la competenza esclusiva al notaio, mentre nella maggioranza dei Paesi Membri il notaio è competente al rilascio (unitamente ad Uffici Giudiziari o altri Pubblici Uffici).
I Soggetti.
Il Certificato può essere richiesto solamente da uno dei soggetti indicati dall’art. 65 § 1 reg. e dunque da eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, i quali dovranno, tra l’altro, anche precisare lo scopo per cui viene inoltrata la richiesta (art. 65, § 3, lett. f, reg.).
Sembra in realtà che il certificato successorio possa essere molto avvicinato ad un provvedimento di volontaria giurisdizione (In questo senso Damascelli, Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte (dalla l. n. 218/1995 al Reg. UE n. 650/2012), Giuffrè, Milano, 2013, 141).
Il certificato contiene infatti un accertamento dei diritti e dei poteri dei beneficiari (eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità), che non ha forza di giudicato ed a cui si giunge in forza di un procedimento di accertamento di carattere necessariamente sommario, in cui il principio del contraddittorio e il principio dispositivo hanno certamente un ruolo meno evidente.
Colui che chiede il certificato ha l’onere di produrre i documenti pertinenti in originale o in copia autentica (art. 65, § 3, reg.). Inoltre il notaio dovrà informare della richiesta del certificato i possibili beneficiari, anche attraverso la pubblicazione della medesima, e deve proceda, se necessario, alla loro audizione (art. 66, § 4, reg.). Tutte queste norme, finalizzate infatti a garantire al certificato maggiore attendibilità e stabilità di effetti, sono una conferma del carattere di volontaria giurisdizione del procedimento per il rilascio del certificato e ben si conciliano con l’attribuzione al notaio della competenza esclusiva.
L’efficacia probatoria del certificato e la disciplina dell’erede apparente
Se dal certificato si desume che un determinato soggetto sia erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità, si presume che lo stesso possieda la qualità ed i poteri indicati nel certificato, senza nessun limite se non menzionato nel certificato stesso, e soprattutto senza necessità di indagini ulteriori.
La disciplina dell’efficacia probatoria del certificato successorio è contenuta nell’art. 69, § 3, reg., ai sensi del quale chiunque esegua pagamenti o consegni beni sulla base delle informazioni attestate in un certificato, è considerato aver agito correttamente, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave. Se vi è pertanto una persona che il certificato indica come erede o legatario, l’ordinamento riconosce protezione giuridica alla persona che effettui a detto soggetto pagamenti o che gli consegni beni della successione; detta protezione viene riconosciuta al soggetto agente se ha agito in buona fede confidando nell’esattezza delle informazioni contenute nel certificato. Specularmente la stessa protezione viene riconosciuta a chiunque, confidando nell’esattezza delle informazioni contenute nel certificato, acquisti o riceva beni della successione da una persona designata nel certificato come avente diritto a disporre dei beni interessati. Si nota sin da subito la differenza di prospettiva e di funzionamento rispetto alla disciplina di diritto nazionale dell’erede apparente.
L’art. 534, comma 2, c.c., infatti stabilisce che vengano fatti salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di aver contrattato in buona fede.
Mentre nel caso di una successione non rientrante nel campo di applicazione del regolamento è onere del terzo dimostrare la propria buona fede per poter trattenere quanto acquistato dall’erede apparente, nelle successioni transfrontaliere per le quali sia stato emesso il certificato viene posto a carico dell’erede vero (ma anche del legatario, dell’esecutore testamentario e dell’amministratore veri) l’onere di provare che il terzo che ha contrattato con l’erede apparente sapesse che il contenuto del certificato non corrispondesse al vero o la ignorasse per colpa grave; solo così l’erede vero potrà ottenere la ripetizione del pagamento o recuperare il bene. Certo entrambe le discipline fanno riferimento al principio dell’apparenza del diritto, riconducibile alla tutela dell’affidamento incolpevole, e, cioè, all’esigenza di tutelare la buona fede del terzo che, senza sua colpa, abbia fatto affidamento su una determinata situazione apparente.
Ma è altrettanto certo che la norma di matrice comunitaria consente una spiccata facilitazione nella contrattazione da parte dell’erede indicato come tale in un certificato successorio.
Rimane comunque auspicabile che l’entrata in circolazione del Certificato successorio spinga il legislatore italiano ad adottare disposizioni di adeguamento del quadro normativo interno alle previsioni del regolamento, così eliminando in radice la prospettata discriminazione alla rovescia.
Avv. Valeria Cianciolo