Il CNF chiede interventi urgenti per il PCT
Il Consiglio Nazionale Forense segnala al Ministero della Giustizia alcune problematiche poste dalla nuova normativa tecnica del Codice dell'Amministrazione Digitale

Qualcuno lo aveva notato il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le norme introdotte dal DPCM del 13 novembre 2014 (ma pubblicato in GU il 12 gennaio 2015) avrebbero portato problemi interpretativi al Processo Civile Telematico.
E' opportuno ricordare che il DPCM del 13/11/2014, titolato "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005" era un atteso regolamento in qualche modo attuattivo del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), il quale codice (CAD) detta norme molto importanti riguardanti l'utilizzo della telematica negli iter della pubblica amministrazione (e non).
E' il CAD a determinare giuridicamente il concetto di firma digitale, tanto per fare un esempio ed è naturale che ogni norma del CAD vada ad interessare sia la pubblica amministrazione che gli enti privati che abbiano da utilizzare i documenti informatici.
Il regolamento del DPCM 13/11/14 introduce importanti norme in merito alla formazione e conservazione del documento informatico ed è naturale pensare che esso possa andare ad incidere sul Processo Civile Telematico che basa tutto il proprio funzionamento sul documento informatico.
L'approccio delle nuova normativa tecnica, tuttavia, non tiene minimamente conto di come è stato strutturato il PCT, dettando severe regole per la formazione del documento e per la sua conservazione.
I timori di un impatto della nuova normativa sul PCT sono tali che il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto opportuno segnalare al Ministro della Giustizia tali perplessità, e lo ha fatto con comunicazione del 30 gennaio 2015, a firma del Presidente Alpa.
Il CNF segnala che alcuni nuovi schemi di formazione del documento informatico sono difficilmente incorporabili nelle modalità con le quali il PCT è oramai partito. E segnala, ad esempio, essere dei formalismi inadatti "l'accompagnamento del documento informatico con un file .xml aggiuntivo riportante alcuni metadati, oppure l'attestazione di conformità delle copie con un documento separato che richiede l'estrazione dell'impronta (hash) del documento ...".
Inutili formalità che nulla andrebbero ad aggiungere all'attuale già testata funzionalità del processo civile telematico. Un documento informatico non potrebbe più essere formato semplicemente salvando il testo in formato .pdf ma dovrebbe essere formato, a quel punto, da uno specifico software appositamente costruito, con l'aggiunta di costi e complicazioni di cui non si sentiva il bisogno.
Secondo alcune linee interpretative il CAD non dovrebbe andare ad applicarsi alla disciplina del processo civile telematico, essendo quest'ultima una disciplina speciale ed autonoma.
Tuttavia, nel dubbio e nel timore che il CAD possa ritenersi applicabile anche al PCT, è quanto mai opportuno un immediato intervento al fine di eliminare la possibilità che gran parte della documentazione prodotta nel PCT possa essere inficiata da una sua radicale invalidità.