Il nuovo EPO (Ordine di Protezione Europeo) e' legge
Ordine di Protezione Europeo (EPO). Breve commento al Decreto Legislativo n. 9 dell' 11 febbraio 2015

È entrato in vigore lo scorso 10 marzo il decreto legislativo n. 9 dell’11 febbraio 2015, che attua nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente il “riconoscimento reciproco degli effetti delle misure di protezione adottate da autorità giurisdizionali degli Stati membri, nei limiti in cui tali disposizioni non si pongano in contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, di libertà e di giusto processo”.
La direttiva oggetto del presente intervento legislativo ha introdotto un importante strumento finalizzato alla costruzione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia fra i paesi dell’Unione, che si fonda sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, nonché sul mutuo riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, così come stabilito dall’art. 82 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
In particolare la finalità dell’EPO (European Protection Order) è quella di assicurare il riconoscimento reciproco degli effetti di misure di protezione, adottate in materia penale, da autorità giurisdizionali degli Stati membri.
In pratica, si tratta di una decisione con la quale l’autorità giudiziaria di un Paese dell’Unione dispone che gli effetti di una misura di protezione – a tutela di una persona vittima di un atto penalmente rilevante – si estendano anche al territorio di un altro Paese membro, nel quale la persona protetta risieda o dichiari di voler risiedere o soggiornare.
Il decreto è diviso sostanzialmente in due parti fondamentali: nella prima (Capo II, artt. da 4 a 6) viene disciplinato il procedimento di emissione e trasmissione all’estero dell’ordine di protezione europeo, mentre la seconda regola l’ipotesi in cui è l’ordinamento italiano a dover riconoscere un EPO emesso all’estero.
Di grande rilievo è la previsione contenuta nell’art. 4, il quale inserisce all’interno dell’art. 282-quater c.p.p. un nuovo comma – 1-bis – recante l’obbligo, per l’autorità giudiziaria procedente, di informare la persona offesa, destinataria di un provvedimento di protezione, circa la facoltà di richiedere l’emissione di un ordine di protezione europeo.
A mente dell’art. 5, l’EPO è emesso con ordinanza, su richiesta della persona offesa, ovvero del suo legale rappresentante, dal giudice chiamato a disporre le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare (ex art. 282-bis c.p.p) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (ex art. 282-ter c.p.p.). L’ordinanza deve contenere, oltre alle generalità della persona offesa e di quella che determina il pericolo e ai i riferimenti precisi circa il tempo in cui la persona protetta risieda o intenda risiedere o soggiornare nel Paese membro in cui l’ordine di protezione dovrà essere eseguito, anche le motivazioni che hanno determinato l’adozione della misura, i divieti e le restrizioni ad essa connessi, nonché l’eventuale prescrizione di dispositivi di controllo a distanza. Una volta emesso, l’ordine deve essere immediatamente inviato al Ministero della giustizia il quale, a sua volta, provvederà a trasmetterlo alle autorità competenti del Paese membro nel cui territorio l’EPO dovrà essere eseguito.
Gli articoli da 7 a 10, invece, regolano il procedimento finalizzato al recepimento nel nostro Paese di un ordine di protezione emesso all’estero. In questo caso la competenza appartiene alla Corte d’Appello nel cui distretto la persona protetta ha dichiarato, al momento della richiesta di emissione dell’EPO, di soggiornare o risiedere. Sarà il Presidente della Corte d’Appello territorialmente competente a decidere sulla richiesta, pervenutagli dal Ministero della giustizia del Paese estero, e a provvedere entro 10 giorni dalla ricezione dell’istanza medesima.
Una volta riconosciuto l’ordine di protezione, la Corte d’Appello dispone con ordinanza l’applicazione di una delle misure cautelari di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., così da assicurarne la corrispondenza con le prescrizioni contenute nella misura di protezione. La Corte, infine, da comunicazione del provvedimento al Ministero della giustizia il quale ha l’onere di informare la persona protetta, colui che determina il pericolo, la polizia giudiziaria e i servizi sociali del luogo ove la persona protetta ha dichiarato di risiedere o soggiornare (art. 10).
Nell’ipotesi in cui la persona che determina il pericolo violi le prescrizioni contenute nell’ordine di protezione, la Corte d’Appello – su richiesta del Procuratore Generale – sussistendone i presupposti, applica una misura più grave per un termine non superiore a trenta giorni e informa, senza ritardo, l’autorità estera che ha emesso l’EPO. Quest’ultima, infatti, rimane l’unica competente a decidere in ordine al riesame, alla proroga, alla sostituzione, alla modifica o all’annullamento della misura cautelare da cui ha avuto origine l’ordine di protezione europeo.
Avv. Francesca Fioretti
Vedi il testo del Decreto Legislativo n. 9 dell’11 febbraio 2015 in calce a questo altro articolo.