La conferma delle disposizioni testamentarie nulle: scheda in materia di successioni

La conferma delle disposizioni testamentarie nulle: altra scheda pratica in materia di successioni a cura dell'Avv. Cianciolo

- di Avv. Valeria Cianciolo
Tempo di lettura: 3 minuti circa
La conferma delle disposizioni testamentarie nulle: scheda in materia di successioni

In materia testamentaria, l’art. 590 c.c. costituisce una eccezione al dogma del nostro ordinamento, in forza del quale il negozio nullo non può essere convalidato se la legge non disponga diversamente (art. 1423 c.c.).

L’art. 590 prevede che la nullità della disposizione testamentaria non possa essere fatta valere da chi ha confermato espressamente o tacitamente (dandone volontaria esecuzione) il testamento.

Il fondamento dell’istituto va ravvisato nel generale principio di conservazione: il legislatore manifesta chiaramente l’intento di consentire ai soggetti legittimati all’impugnativa della disposizione invalida, di dare esecuzione alla volontà del de cuius.

La tesi maggioritaria individua il fondamento giuridico dell’istituto della conferma ex art. 590 c.c., nella formazione di una fattispecie complessa, risultante dalla sintesi di due diverse situazioni giuridicamente rilevanti (il negozio di conferma ed il testamento invalido), dalla cui fusione sorge una situazione analoga a quella che il negozio confermato avrebbe avuto, ove fosse stato ab origine conforme alla legge. La conferma va, quindi, qualificata quale autonomo negozio, avente causa propria, volta ad eliminare i vizi da cui è inficiata la disposizione testamentaria in oggetto (G. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2009, 922-924.).

Si tratterebbe, pertanto, di un’ipotesi di “recupero giuridico” del negozio nullo: la conferma o l’esecuzione andrebbero qualificati quali elementi negoziali integrativi di una fattispecie, idonei a restituire validità al testamento nullo.

L’art. 590 c.c. contempla l’ipotesi della convalida delle disposizioni testamentarie, “da qualunque causa dipenda”. Sorge pertanto il problema di individuare quali siano i vizi effettivamente convalidabili. La casistica e i pronunciati giurisprudenziali sul punto, originati dalla incompleta o errata compilazione del testamento olografo da parte del de cuius, si occupano principalmente di vizi di carattere formale.

La circostanza che il testamento olografo predisposto autonomamente dal testatore, senza l’ausilio del notaio, come avviene per la redazione del testamento pubblico, possa originare il sorgere di vizi formali e sostanziali, ha portato in Francia alla recente e discutibile iniziativa di un intraprendente imprenditore che ha creato il primo sito internet dove è possibile redigere testamento senza fare errori giuridici. Il sito è mirato in particolare al testamento olografo, che rimane la forma più diffusa di esprimere le proprie ultime volontà. Il testatore internauta dopo essersi connesso potrà basarsi su un testamento tipo da stampare e copiare scrivendolo a mano. I notai francesi hanno duramente contestato questa iniziativa, criticando il sito, che riduce un documento giuridico ad un mero servizio su internet, anche in considerazione del fatto che le situazioni familiari sono sempre complicate.

Vi sono, tra le altre, alcune ipotesi particolari che hanno dato origine ad un notevole dibattito dottrinale, ad interventi della giurisprudenza e, soprattutto, continuano a ricorrere non sporadicamente nella prassi giuridica e notarile e che meritano di essere prese in esame.

A Il testamento falso - Una sentenza della Cassazione ha radicalmente escluso l’applicabilità dell’art. 590 c.c. nel caso della nullità del testamento olografo per apocrificità (falsità della firma).

B Il testamento orale - Esempio tipico della carenza dei requisiti minimi che possano far presupporre l’esistenza di un negozio testamentario è senza dubbio il testamento orale o nuncupativo . Diversamente orientata appare, però, la giurisprudenza, nelle sue rare decisioni sul punto, ed in particolare una sentenza della Cassazione, ha ravvisato nel testamento orale un caso di nullità, con la conseguenza della confermabilità dello stesso ex art. 590 c.c.

C Il testamento congiuntivo o reciproco - Ipotesi che merita di essere presa in considerazione, è quella del testamento congiuntivo o reciproco, disciplinato dall’art. 589 c.c.

Infine, va brevemente analizzata la figura, affine a quella del testamento congiuntivo, rappresentata dal c.d. testamento simultaneo, che ricorre quando le disposizioni di ultima volontà di due o più persone siano comunque contenute in due schede testamentarie formalmente distinte, pur prevedendo lasciti ereditari reciproci. Non vi è dubbio che tale ipotesi sia fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 589 c.c. e pertanto perfettamente legittima. Si pensi al caso di due anziani coniugi che, non avendo figli, intendano reciprocamente istituirsi eredi universali, al fine di evitare, ove ricorresse la successione legittima, il concorso non gradito con i fratelli e sorelle del de cuius: ove tale volontà reciproca sia contenuta in due testamenti olografi o pubblici rispettivamente redatti o ricevuti dal Notaio in una unica circostanza temporale, non può porsi alcun problema di illiceità della fattispecie.

Avv. Valeria Cianciolo

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati